TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202303456
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 03456/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti al numero di registro generale 98/2019 e 92/2020, proposti da
G O, M C, rappresentati e difesi dall’avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
nel ricorso iscritto al n. 98/2019 R.G.,
del provvedimento n. 43476 in data 22 ottobre 2018 con il quale il Comune di Vittoria ha disposto che l’istruttoria relativa alla domanda di permesso in sanatoria formulata ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 16/2016 restava sospesa “in quanto l’applicazione dell’art. 22 della L.R. 16/2016 è subordinata all’adozione di un regolamento comunale”;
nel ricorso iscritto al n. 92/2020 R.G.,
del regolamento del Comune di Vittoria adottato con delibera n. 56 del 17 ottobre 2019 in attuazione dell’art. 22 della legge regionale n. 16/2016, nella parte in cui prevede che “è consentito il trasferimento di cubatura tra aree agricole distanti tra loro entro un raggio di ml. 1.000” (art. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 98/2019 R.G., i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 43476 in data 22 ottobre 2018 con il quale il Comune di Vittoria ha disposto che l’istruttoria relativa alla domanda di permesso in sanatoria formulata ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 16/2016 restava sospesa “ in quanto l’applicazione dell’art. 22 della L.R. 16/2016 è subordinato all’adozione di un regolamento comunale ”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con provvedimento n. 43 in data 23 giugno 2014 il Comune ha ordinato la demolizione di nuove opere e dell’ampliamento di un fabbricato realizzati in difformità dalla concessione edilizia n. 19 in data 2 febbraio 2011; b) il provvedimento è stato impugnato con ricorso n. 2235/2014 R.G.; c) in data 11 settembre 2017 i ricorrenti hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 16/2016, precisando che: - l’intervento era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda; - l’area ricadeva in zona territoriale omogenea E del vigente piano regolatore generale, non soggetta a vincoli; - ai fini del rispetto dei limiti di volumetria, era prevista la cessione di cubatura da altro fondo di proprietà degli stessi ricorrenti sito nella medesima zona, avente caratteristiche omogenee al fondo di intervento e ubicato ad una distanza di circa ml 1.600.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 22 della legge regionale n. 16/2016 richiama l’art. 5 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, che consente il trasferimento di volumetria anche qualora i due fondi siano distanti tra loro, purché vi sia compatibilità per destinazione urbanistica e tipologia edilizia consentita; b) la previsione della legge regionale, a differenza di quanto ritenuto dal Comune, è immediatamente applicabile; c) sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l’applicazione del citato art. 22 della legge regionale e, conseguentemente, per il rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 14 della medesima legge.
Il Comune di Vittoria, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso è inammissibile in quanto è stato sostanzialmente proposto un gravame avverso il silenzio dell’Amministrazione, in relazione al quale i termini processuali sono dimidiati; b) avuto riguardo a tale circostanza, il deposito del ricorso è tardivo; c) inoltre, il ricorso è inammissibile in quanto non sussiste un obbligo di provvedere sull’istanza di accertamento di conformità, considerato che l’art. 14 della legge regionale è conforme all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017) prevede l’istituto del silenzio-rigetto; d) l’atto in contestazione, poi, non ha contenuto provvedimentale, sicché difetta l’interesse ad agire; e) il citato art. 22 attribuisce al Comune un potere di natura discrezionale, come anche affermato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con nota n. 2100 in data 23 novembre 2017 (“ il trasferimento dei diritti edificatori deve trovare adeguata previsione all’interno degli strumenti urbanistici comunali, i quali possono disciplinarne i termini di applicazione e fissare eventuali limitazioni alle disposizioni di cui alla norma de qua con riguardo, in particolare, agli ambiti territoriali delle zone serventi e di destinazione finale (c.d. atterraggio) nel rispetto comunque della analoga destinazione urbanistica di piano e delle tipologie edilizie in tali zone consentite (Consiglio di Stato n. 4861 del 2016) ”).
Con ordinanza cautelare n. 113/2019 in data 18 febbraio 2019 il Tribunale - “ Considerato che su vicenda analoga la Sezione si è recentemente pronunciata con ordinanza n. 809/2018, affermando che “le