TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-19, n. 201902209
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2019
N. 02209/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2018, proposto da
N R, Giuseppa R, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa, piazza Cappuccini n. 24;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 2712/2016 resa dal tribunale di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2712/2016 resa dal Tribunale di Catania, passata in giudicato come da attestazione resa dalla competente cancelleria il 10 aprile 2019, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento della somma complessiva di € 55.000,00, oltre accessori e delle spese processuali liquidate in complessivi € 15.350,00 (di cui € 350,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi professionali, oltre gli accessori dovuti per legge);la medesima sentenza ha posto definitivamente a carico del Ministero della Salute le spese di CTU .
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale dell’11 settembre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento: consta, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi della ragione di credito dei ricorrenti, cosicché deve essere condannato a corrispondere tutti gli importi individuati dalla sentenza de qua, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, ai medesimi adempimenti provvederà, il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario dal medesimo delegato il quale, tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice non riceverà alcun compenso e dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, producendo all’esito documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.