TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-07-13, n. 201501091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-07-13, n. 201501091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501091
Data del deposito : 13 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02123/2014 REG.RIC.

N. 01091/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02123/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2014, proposto da S.r.l. A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R R e D B, con domicilio eletto presso l’avv. R R in Firenze, Via Lamarmora 14;

contro

U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

A.R.C.A.D.I.S. - Agenzia regionale campana difesa del suolo in persona del Commissario p.t., Todini Costruzioni Generali S.p.A. in persona del legale rappresentate p.t., Comune di Acquanegra sul Chiese in persona del Sindaco p.t.;
non costituiti in giudizio:

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Grosseto n. 46012/2014/Area I del 28.11.2014, notificato in data 01.12.2014, contenente informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. n. 159/2011, nella quale si afferma che “ nei confronti della A s.r.l. (…) sussistono le situazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012 ”;

- del provvedimento della Prefettura di Grosseto n. 46021/2014/Area I del 28.11.2014, notificato in data 01.12.2014, con il quale è stata rigettata, in ragione dell’informazione interdittiva antimafia adottata in pari data dalla medesima Autorità, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), presentata dalla Agideco s.r.l. in data 14.10.2013;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e successivi, ove lesivi, fra i quali:

a) il parere espresso in data 11.11.2014 dai rappresentanti delle Forze di Polizia componenti del Gruppo Interforze, richiamato negli atti impugnati;

b) il provvedimento n. 0138508 del 09.12.2014 notificato alla ricorrente in pari data dalla Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza Contratti Pubblici - Ufficio Sanzioni;

c) la nota n. 13476 del 09.12.2014 con la quale A.R.C.A.D.I.S., sul presupposto ed in ragione della intedittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Grosseto, sollecitava alla mandataria ATI, Todini Costruzioni Generali s.p.a., l’adozione dei consequenziali provvedimenti, anche ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti di A s.r.l.;

d) la nota del 10.12.2014 con la quale Todini Costruzioni Generali s.p.a., mandataria ATI, sospendeva con effetto immediato “le lavorazioni di competenza della mandante A s.r.l.” nell’ambito del relativo contratto di appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto, del Ministero dell'Interno e dell’Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) In data 28/11/2014 la Prefettura di Grosseto ha emesso nei confronti della società A s.r.l. una informativa antimafia interdittiva (prot. n. 0046012) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Con provvedimento in pari data prot. n. 0046021 la medesima Prefettura ha respinto l'istanza di iscrizione della predetta società " nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 ".

Tali determinazioni, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali indicati in epigrafe, sono state impugnate dalla società A s.r.l. con il ricorso rubricato al n. 2123 del 2014, in cui si formulano censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio l’Amministrazione dell'Interno e l’A.N.A.C.;
la difesa erariale ha depositato una memoria corredata da ampia documentazione.

Nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015 la società ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

Per la trattazione della causa nel merito è stata fissata la pubblica udienza del 25 giugno 2015, in vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione, mentre la difesa di A s.r.l. ha depositato documentazione e una memoria conclusiva. All'udienza fissata la causa è quindi passata in decisione.

2) L’interdittiva antimafia impugnata si articola in una premessa, nell'illustrazione delle risultanze info-investigative e nelle considerazioni e conclusioni conseguenti.

Nella premessa si evidenzia:

- che l'attività prevalente svolta da A s.r.l., secondo quanto risulta dalla visura camerale, consiste nello " smaltimento rifiuti liquidi e solidi industriali, esportazione degli stessi, la loro sanificazione e il loro disinquinamento, autotrasporto degli stessi in conto proprio e in conto terzi, fornitura e vendita di ogni materiale per il loro confezionamento ";

- che il capitale sociale è suddiviso tra sei soci, tra i quali figurano i coniugi -OMISSIS-, titolari, rispettivamente, del 50,5% e del 19% delle quote;

- che Amministratore unico della società è la sig.ra-OMISSIS-, nominata con atto del 27/12/2013, a carico della quale figurano alcune denunce per reati connessi con la gestione dei rifiuti.

Nell'illustrazione delle risultanze info-investigative il provvedimento evidenzia innanzitutto che dall'istruttoria svolta " è emerso un quadro di elementi tali da ritenere fondatamente sussistente un concreto pericolo di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi della società in questione ";
in particolare, si sottolinea che " è emerso un forte quadro indiziario nei confronti del citato -OMISSIS- - proprietario di quota di maggioranza nonché marito della Sig.ra -OMISSIS-, attuale amministratore unico della società ". Vengono quindi illustrati nel dettaglio gli elementi raccolti a carico del sig. -OMISSIS-, che si riferiscono ad indagini di polizia e procedimenti penali concernenti anch’essi la gestione dei rifiuti e che hanno consentito di accertare i collegamenti tra il predetto e soggetti e società ritenuti contigui con la criminalità organizzata.

Sulla base di tali risultanze investigative, che hanno evidenziato " un complessivo quadro di permeabilità della AGRIDECO s.r.l. ", si sono ravvisati " rilevanti profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa soprattutto in un ambito particolarmente "sensibile" come quello dello smaltimento dei rifiuti ";
di qui l'adozione del provvedimento interdittivo impugnato, adottato anche sulla scorta del parere favorevole espresso in data 11/11/2014 dai rappresentanti delle Forze di polizia componenti del Gruppo interforze.

3) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:

- l’art. 84 comma 4 del Codice delle leggi antimafia individua gli elementi e le situazioni dai quali è possibile desumere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a legittimare l'adozione di informative antimafia interdittive;
il collegamento tra tali indici sintomatici e la possibile sussistenza dei tentativi in questione deve però formare oggetto di attenta istruttoria, che renda credibile l'ipotesi di infiltrazione dell'impresa da parte delle organizzazioni criminali;
nel caso in esame le circostanze richiamate dalla Prefettura di Grosseto a sostegno dell'interdittiva antimafia impugnata sono del tutto inidonee a supportare le conclusioni raggiunte, in quanto valutate e descritte in modo parziale o addirittura errato;
ciò vale con riferimento sia agli elementi negativi rilevati nei confronti della sig.ra-OMISSIS-, sia per quanto riguarda le risultanze a carico del sig. -OMISSIS-;
in sostanza il quadro indiziario a cui fa riferimento il provvedimento impugnato si riduce, nei fatti, a ben poca cosa ed è quindi inidoneo a fondare un giudizio di probabile infiltrazione mafiosa della società ricorrente;

- non presenta il rilievo significativo attribuitogli dalla Prefettura il rapporto di coniugio tra il sig. -OMISSIS- e la sig.ra-OMISSIS-;
esso non costituisce un elemento sintomatico del tentativo di infiltrazione mafiosa, né giustifica il sospetto di un comportamento elusivo della normativa antimafia;

- non si comprende in base a quali elementi siano stati rilevati profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che le vicende citate nel provvedimento impugnato in relazione ai sigg.-OMISSIS-sono risalenti nel tempo;
e che, prima dell'interdittiva emessa dalla Prefettura di Grosseto, a carico della società ricorrente non erano mai state adottate informative negative, tant'è che la predetta società ha stipulato con soggetti pubblici nume-OMISSIS- contratti anche tra il 2011 e il 2012;

- i vizi che inficiano la legittimità dell'interdittiva antimafia impugnata si riflettono, in via derivata, su tutti gli atti consequenziali parimenti impugnati nel presente giudizio.

4) Dalla lettura dell'informativa antimafia interdittiva di cui si discute emerge con chiarezza che la valutazione espressa dalla Prefettura di Grosseto circa " i rilevanti profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa " nella società ricorrente si fondano in via principale, se non esclusiva, sulle vicende riguardanti il socio di maggioranza (nonché marito dell'Amministratore unico) sig. -OMISSIS-. Da quelle bisogna partire per valutare la fondatezza del ricorso.

4.1) Il provvedimento impugnato fa riferimento, in primo luogo, a un procedimento penale trasmesso al Tribunale di Grosseto dal Tribunale di Firenze in cui il -OMISSIS- è imputato, insieme ad altri, per violazione degli artt. 48, 81 primo comma, 110 e 484 c.p., degli artt. 256 comma primo lett. a) e b), 258 comma 4 e 260 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 7 secondo e terzo comma e 161 del D.Lgs. n. 36/2003 per avere " … ceduto, ricevuto trasportato ovvero comunque gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non ". Nel riferire di tale procedimento penale la Prefettura di Grosseto dà conto anche di un’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta nei confronti di un'azienda di autotrasporti il cui amministratore o coamministratore di fatto (tale -OMISSIS-) è coimputato nel medesimo procedimento penale, specificando che tale soggetto e l'impresa (Ve.Ca. Sud Autotrasporti s.r.l.) di cui è amministratore sono risultati strettamente collegati " ad ambienti della criminalità organizzata di tipo camorristico e in particolare ai clan dei Casalesi ".

Nel ricorso si precisa al riguardo:

- che il procedimento penale in questione è una "costola" di altro procedimento penale scaturito dall'indagine denominata " Golden Rubbish " condotta dal NOE di Grosseto, a seguito della quale il sig. -OMISSIS- veniva indagato per i reati di cui all’art. 416 c.p. e di cui agli artt. 260, 256, 258 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di competenza funzionale, il procedimento relativo ai reati di cui al D.Lgs. n. 152/2006 è stato separato da quello per il reato di cui all’art. 416 c.p. e per il primo è stata fissata davanti al Tribunale di Grosseto l'udienza del 10/12/2014, poi rinviata al 25/3/2015;

- che l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta nei confronti dell'impresa Ve.Ca. Sud Autotrasporti s.r.l. è stata impugnata davanti al TAR della Campania che, con ordinanza della Sezione Prima n. 967 dell'11 giugno 2014, ha sospeso il provvedimento (doc. 16 allegato al ricorso).

4.2) Il secondo punto richiamato nel provvedimento qui impugnato riguarda il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Grosseto del sig. -OMISSIS- perché imputato per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 25 septies della legge n. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro);
si precisa al riguardo che il 6/11/2014 si è tenuta un'udienza davanti al GUP di Grosseto e che la successiva è fissata per il 19/2/2015.

Nel ricorso si evidenzia che tale procedimento costituisce l'altra "costola" di quello trattato al punto precedente e si precisa:

- che non vi è stato alcun rinvio a giudizio del -OMISSIS- per il reato ex art. 416 c.p. , essendo ancora in corso l'udienza preliminare;

- che il reato ex art. 25 septies della legge n. 231/2001 ha natura colposa e nulla ha a che vedere con i presupposti legittimanti l'adozione di una interdittiva antimafia.

4.3) Il terzo punto richiamato nell'interdittiva della Prefettura di Grosseto riguarda un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti della società A s.r.l. e del suo rappresentante legale -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 416, 81 cpv., 110, 112, 353 c.p. per avere " organizzato un cartello con altri imprenditori e monopolizzato l'esecuzione di opere pubbliche sul territorio, pilotando illecitamente le gare di appalto riconducibili all'opera di bonifica delle ex acciaierie ILVA/ITALSIDER di Genova Cornigliano (anni 2006/2009), escludendo la concorrenza, conseguendo un considerevole vantaggio patrimoniale ed arrecando grave danno all'Ente Pubblico ". Si precisa al riguardo che sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio del -OMISSIS- si è svolta una prima udienza davanti al GIP il 29/9/2014, con rinvio al 22/12/2014. Nel riferire della vicenda la Prefettura evidenzia, in particolare, i legami tra il -OMISSIS- e i sigg. -OMISSIS-, amministratori e/o legali rappresentanti, rispettivamente, della società F.lli Baraldi s.p.a. e Eco.Ge. s.r.l., parimenti coinvolti nell'indagine;
a carico della prima società si cita un'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Modena il 24/12/2012 e revocata l’8/7/2013;
a carico della seconda si cita un'informazione prefettizia atipica del Prefetto di Genova in data 29/7/2010.

Nel ricorso si evidenzia: che nessun rinvio a giudizio è stato disposto a carico del -OMISSIS- per l'indagine in questione;
che i provvedimenti prefettizi citati relativamente ai sigg.-OMISSIS- non hanno avuto alcun seguito;
che, in sostanza, il richiamo alla vicenda in questione è irrilevante ai fini dell'interdittiva impugnata.

4.4) Il quarto punto a cui fa riferimento il provvedimento della Prefettura di Grosseto riguarda un avviso orale emesso dal Questore di Livorno, per la durata di tre anni, il 30/12/2010 e notificato il 28/1/2011 a carico di -OMISSIS-. Nel richiamare tale atto la Prefettura cita la documentazione a corredo della proposta formulata dalla Compagnia Carabinieri di Cecina, da cui risulta una " frequentazione documentata agli atti di ufficio e allo SDI " del predetto con -OMISSIS-, nato a Rozziconi (RC) il 28/10/1945 " a carico del quale risultano nume-OMISSIS- precedenti per i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, ricettazione ";
costui risiede in Donoratico di Castagneto Carducci ed " è ritenuto capo indiscusso di una omonima cosca di origine calabrese, collegata con i clan

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