TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-07-13, n. 201501091
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Testo completo
N. 01091/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02123/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2014, proposto da S.r.l. Agrideco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Righi e Daniela Bovetti, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Righi in Firenze, Via Lamarmora 14;
contro
U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
A.R.C.A.D.I.S. - Agenzia regionale campana difesa del suolo in persona del Commissario p.t., Todini Costruzioni Generali S.p.A. in persona del legale rappresentate p.t., Comune di Acquanegra sul Chiese in persona del Sindaco p.t.; non costituiti in giudizio:
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Grosseto n. 46012/2014/Area I del 28.11.2014, notificato in data 01.12.2014, contenente informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. n. 159/2011, nella quale si afferma che “ nei confronti della Agrideco s.r.l. (…) sussistono le situazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012 ”;
- del provvedimento della Prefettura di Grosseto n. 46021/2014/Area I del 28.11.2014, notificato in data 01.12.2014, con il quale è stata rigettata, in ragione dell’informazione interdittiva antimafia adottata in pari data dalla medesima Autorità, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), presentata dalla Agideco s.r.l. in data 14.10.2013;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e successivi, ove lesivi, fra i quali:
a) il parere espresso in data 11.11.2014 dai rappresentanti delle Forze di Polizia componenti del Gruppo Interforze, richiamato negli atti impugnati;
b) il provvedimento n. 0138508 del 09.12.2014 notificato alla ricorrente in pari data dalla Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza Contratti Pubblici - Ufficio Sanzioni;
c) la nota n. 13476 del 09.12.2014 con la quale A.R.C.A.D.I.S., sul presupposto ed in ragione della intedittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Grosseto, sollecitava alla mandataria ATI, Todini Costruzioni Generali s.p.a., l’adozione dei consequenziali provvedimenti, anche ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti di Agrideco s.r.l.;
d) la nota del 10.12.2014 con la quale Todini Costruzioni Generali s.p.a., mandataria ATI, sospendeva con effetto immediato “le lavorazioni di competenza della mandante Agrideco s.r.l.” nell’ambito del relativo contratto di appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto, del Ministero dell'Interno e dell’Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) In data 28/11/2014 la Prefettura di Grosseto ha emesso nei confronti della società Agrideco s.r.l. una informativa antimafia interdittiva (prot. n. 0046012) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Con provvedimento in pari data prot. n. 0046021 la medesima Prefettura ha respinto l'istanza di iscrizione della predetta società " nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 ".
Tali determinazioni, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali indicati in epigrafe, sono state impugnate dalla società Agrideco s.r.l. con il ricorso rubricato al n. 2123 del 2014, in cui si formulano censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio l’Amministrazione dell'Interno e l’A.N.A.C.; la difesa erariale ha depositato una memoria corredata da ampia documentazione.
Nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015 la società ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.
Per la trattazione della causa nel merito è stata fissata la pubblica udienza del 25 giugno 2015, in vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione, mentre la difesa di Agrideco s.r.l. ha depositato documentazione e una memoria conclusiva. All'udienza fissata la causa è quindi passata in decisione.
2) L’interdittiva antimafia impugnata si articola in una premessa, nell'illustrazione delle risultanze info-investigative e nelle considerazioni e conclusioni conseguenti.
Nella premessa si evidenzia:
- che l'attività prevalente svolta da Agrideco s.r.l., secondo quanto risulta dalla visura camerale, consiste nello " smaltimento rifiuti liquidi e solidi industriali, esportazione degli stessi, la loro sanificazione e il loro disinquinamento, autotrasporto degli stessi in conto proprio e in conto terzi, fornitura e vendita di ogni materiale per il loro confezionamento ";
- che il capitale sociale è suddiviso tra sei soci, tra i quali figurano i coniugi -OMISSIS-, titolari, rispettivamente, del 50,5% e del 19% delle quote;
- che Amministratore unico della società è la sig.ra-OMISSIS-, nominata con atto del 27/12/2013, a carico della quale figurano alcune denunce per reati connessi con la gestione dei rifiuti.
Nell'illustrazione delle risultanze info-investigative il provvedimento evidenzia innanzitutto che dall'istruttoria svolta " è emerso un quadro di elementi tali da ritenere fondatamente sussistente un concreto pericolo di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi della società in questione "; in particolare, si sottolinea che " è emerso un forte quadro indiziario nei confronti del citato -OMISSIS- - proprietario di quota di maggioranza nonché marito della Sig.ra -OMISSIS-, attuale amministratore unico della società ". Vengono quindi illustrati nel dettaglio gli elementi raccolti a carico del sig. -OMISSIS-, che si riferiscono ad indagini di polizia e procedimenti penali concernenti anch’essi la gestione dei rifiuti e che hanno consentito di accertare i collegamenti tra il predetto e soggetti e società ritenuti contigui con la criminalità organizzata.
Sulla base di tali risultanze investigative, che hanno evidenziato " un complessivo quadro di permeabilità della AGRIDECO s.r.l. ", si sono ravvisati " rilevanti profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa soprattutto in un ambito particolarmente "sensibile" come quello dello smaltimento dei rifiuti "; di qui l'adozione del provvedimento interdittivo impugnato, adottato anche sulla scorta del parere favorevole espresso in data 11/11/2014 dai rappresentanti delle Forze di polizia componenti del Gruppo interforze.
3) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:
- l’art. 84 comma 4 del Codice delle leggi antimafia individua gli elementi e le situazioni dai quali è possibile desumere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a legittimare l'adozione di informative antimafia interdittive; il collegamento tra tali indici sintomatici e la possibile sussistenza dei tentativi in questione deve però formare oggetto di attenta istruttoria, che renda credibile l'ipotesi di infiltrazione dell'impresa da parte delle organizzazioni criminali; nel caso in esame le circostanze richiamate dalla Prefettura di Grosseto a sostegno dell'interdittiva antimafia impugnata sono del tutto inidonee a supportare le conclusioni raggiunte, in quanto valutate e descritte in modo parziale o addirittura errato; ciò vale con riferimento sia agli elementi negativi rilevati nei confronti della sig.ra-OMISSIS-, sia per quanto riguarda le risultanze a carico del sig. -OMISSIS-; in sostanza il quadro indiziario a cui fa riferimento il provvedimento impugnato si riduce, nei fatti, a ben poca cosa ed è quindi inidoneo a fondare un giudizio di probabile infiltrazione mafiosa della società ricorrente;
- non presenta il rilievo significativo attribuitogli dalla Prefettura il rapporto di coniugio tra il sig. -OMISSIS- e la sig.ra-OMISSIS-; esso non costituisce un elemento sintomatico del tentativo di infiltrazione mafiosa, né giustifica il sospetto di un comportamento elusivo della normativa antimafia;
- non si comprende in base a quali elementi siano stati rilevati profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che le vicende citate nel provvedimento impugnato in relazione ai sigg.-OMISSIS-sono risalenti nel tempo; e che, prima dell'interdittiva emessa dalla Prefettura di Grosseto, a carico della società ricorrente non erano mai state adottate informative negative, tant'è che la predetta società ha stipulato con soggetti pubblici nume-OMISSIS- contratti anche tra il 2011 e il 2012;
- i vizi che inficiano la legittimità dell'interdittiva antimafia impugnata si riflettono, in via derivata, su tutti gli atti consequenziali parimenti impugnati nel presente giudizio.
4) Dalla lettura dell'informativa antimafia interdittiva di cui si discute emerge con chiarezza che la valutazione espressa dalla Prefettura di Grosseto circa " i rilevanti profili di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa " nella società ricorrente si fondano in via principale, se non esclusiva, sulle vicende riguardanti il socio di maggioranza (nonché marito dell'Amministratore unico) sig.