TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2016-10-11, n. 201602275
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Pubblicato il 11/10/2016
N. 02275/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2016, proposto da:
-OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M O C.F. LVOSM71B11F839J, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 14, presso l’avv. Suadoni;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L M C.F. MEALGU63L04H703B e M G G C.F. GRZMGR55E41H703F, con domicilio eletto in Salerno, presso la Casa Comunale, in via Roma;
per l'annullamento
del provvedimento di accertamento di inottemperanza all' ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.78/2014 adottato dal Comune di Salerno il 26.5.2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuta la lesività del provvedimento impugnato nei confronti dei ricorrenti, con la conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai difensori del Comune intimato, discendendo da esso, comunque, conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale, connesse (non alla acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, ma) all’esecuzione in danno dell’ordine di ripristino irrogato con l’ordinanza n. 78/2014;
Vista, nel merito, la censura con la quale viene lamentata l’omessa notificazione nei confronti dei ricorrenti, eredi del sig. Cirillo Giuseppe, dell’ordinanza ripristinatoria n. 78/2014, quale presupposto indispensabile al fine di consentire l’ottemperanza spontanea della stessa e quindi evitare ai suddetti di incorrere nelle conseguenze derivanti dalla sua mancata tempestiva esecuzione;
Ritenuta la fondatezza della censura, sulla scorta dei principi recentemente espressi, con riferimento ad analoga fattispecie (disciplinata dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001), da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1927 del 15 aprile 2015;
Ritenuto di statuire l’assorbimento delle censure non esaminate;
Ritenuto che la peculiarità dell’oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, fermo il diritto della parte ricorrente alla refusione del contributo unificato, a carico del Comune di Salerno;