TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206540
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 06540/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07983/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7983 del 2021, proposto da
V D, F N, C Z, rappresentate e difese dall'avvocato M G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Odone Belluzzi N 3;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R R V, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl della Romagna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

della deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 21 settembre 2020, di approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia Romagna, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte terza, n. 38, n. 326 del 28.09.2020 e di tutti i relativi allegati, nella parte in cui inibiscono al medico corsista in formazione l'esercizio di attività libero professionali;

nonché della lettera di convocazione all'avvio del corso, pervenute alle ricorrenti, nella parte in cui hanno richiamato l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale, prevista dall'art. 13 dell'avviso;

nonché per l'annullamento o disapplicazione, in via mediata ove occorrer possa e per quanto di ragione,

del D.M. 7 marzo 2006 del Ministero della Salute, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, con particolare riferimento all'art. 11 (corsi a tempo pieno - incompatibilità), nella parte in cui inibisce al Medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali;

nonché

di tutti gli atti e/provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali e successivi, che a qualunque titolo inibiscano al medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali;

nonché per la questione di costituzionalità in quanto occorra, dell'art. 12, comma 3, della legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, nella parte in cui, nel prevedere l'accesso tramite una graduatoria riservata e senza borsa di studio per il corso triennale di formazione specifica in medicina generale per i medici che siano stati incaricati nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non disciplina quali siano le attività compatibili e quelle incompatibili con il corso;

nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti sono state escluse dal corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia Romagna perché titolari di incarichi libero professionali.

Con decreto del 14.7.2021, il Ministero della Salute ha stabilito che “limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020-23 e al triennio 2021-24, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020”.

In buona sostanza la p.a. ha previsto una deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006.

Il Collegio con ordinanza cautelare n. 4851/2021 ha accolto la chiesta misura cautelare ritenendo che :” E tuttavia, se la ratio dell’incompatibilità applicata nei corsi in questione – prevista dall’art. 11 del D.M. Salute del 07.03.2006, e che si sostanza nel divieto, durante la frequenza del corso, anche “dell'esercizio di attività libero-professionali e di ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo” – sia quella di garantire che il medico dedichi il proprio tempo ed energie esclusivamente alla formazione, allora il divieto dovrebbe essere incompatibile con qualsiasi tipo di eccezioni. Per cui, non consentire neppure l’attività libero-professionale (che le ricorrenti potrebbero organizzare nel proprio studio senza sovrapporla alla frequentazione del corso e alle attività a essa legate), appare irragionevole, soprattutto considerato che anche l’incremento dell’attività libero-professionale va nella direzione, perseguita dal Ministero, di incrementare il numero di medici disponibili in periodo di pandemia, che si tratta di medici ammessi “senza borsa”, e che non è pensabile che in periodo emergenziale come questo si possano lasciare medici senza alcun guadagno”, ed ammettendo le ricorrenti, con riserva al corso.

L’ordinanza non è stata impugnata.

Ritiene il Collegio di dare continuazione alla riportata motivazione e di dover interpretare l’art. 11 del D.M. Salute del 07/03/2006 tenendo conto, da un lato, della grave carenza di medici, in uno con la persistente pandemia, dall’altro, di adeguare la norma ai principi di buona amministrazione e par condicio .

Infatti, con i decreti ministeriali nn. 135 del 2018 e 18 del 2020, sono state previste, proprio per i medici iscritti al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, significative deroghe all’obbligo di esclusività, consentendo l’esercizio di attività mediche in convenzione e quelle espletate nel contesto penitenziario

Pertanto, ritiene il Collegio, che l’ulteriore attività professionale svolta dagli iscritti al corso in argomento, può essere motivo di esclusione allorquando essa incide sulla frequenza, ovvero sulla didattica del corso.

E’, quindi, onere della p.a. quello di verificare e dimostrare che tale ulteriore attività professionale abbia pregiudicato, per gli iscritti, l’esito del corso in argomento.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

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