TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-06-01, n. 202301777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-06-01, n. 202301777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301777
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 01777/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01552/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato C P P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

Ministero della Difesa, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

-del provvedimento n. -OMISSIS-

-della determina n. -OMISSIS-

-nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con gravame ritualmente notificato e depositato, il ricorrente,-OMISSIS-ha impugnato la determinazione-OMISSIS- con la seguente motivazione “ -OMISSIS-Tale comportamento in violazione del combinato disposto degli artt. 713 (doveri attinenti al grado), 717 (senso di responsabilità) e 748 co.5 lett. b (comunicazioni dei militari) del dpr n. 90/2010, determinava circostanze suscettibili di condizionare l’imparzialità e non consentiva all’amministrazione di valutare l’eventuale condizionamento -OMISSIS- ”.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1029 T.U.O.M. E DELL’ART. 24 COMMA 7 L. 241/1990, in quanto l’amministrazione non avrebbe trasmesso l’intera documentazione richiesta dal ricorrente, in violazione della normativa sul diritto di accesso e sul diritto di difesa.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1398 COMMI 1 E 6 C.O.M. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, in quanto il procedimento disciplinare non sarebbe stato instaurato “ senza ritardo ”, bensì avviato solo in data -OMISSIS-

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1370 C.O.M. CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2 LETT. b) DELLA RUBRICA, in quanto nella contestazione si fa riferimento ad una -OMISSIS-

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 713, 717, 748 T.U.O.M., in quanto-OMISSIS-

2. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. In vista della discussione in udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito le proprie difese.

4. Alla pubblica udienza in data 22 marzo 2023 la causa è stata posta in decisione.

5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Privo di pregio, ad avviso del Collegio, è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che l’incompletezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione avrebbe inficiato la legittimità del procedimento disciplinare.

Ed invero, dalla documentazione versata in atti si evince che: l’Amministrazione, in accoglimento dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- copiosa documentazione, composta di ben 77 pagine; con una seconda istanza, in data-OMISSIS- il ricorrente ha rappresentato che la

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