TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2020-12-03, n. 202000575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2020-12-03, n. 202000575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000575
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2020

N. 01382/2020 REG.RIC.

N. 00575/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01382/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

A.G.E.A. - Roma, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore e del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) del provvedimento prot.n. -OMISSIS- con cui l'Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto l'annullamento di n. 6 titoli DAR – PAC con numerazione progressiva da -OMISSIS-e contestualmente ingiustamente intimato la restituzione della complessiva somma di € 12.045,05, mai percepita e/o erogata in favore dell'odierno ricorrente;

b) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali al momento non conosciuti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.G.E.A. e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la dott.ssa A S e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;


Ritenuto necessario al fine del decidere – e, preliminarmente, anche al fine di valutare la propria competenza – acquisire, con onere a carico della resistente amministrazione:

- gli atti propedeutici al provvedimento gravato, con particolare riferimento all’annullamento dei titoli;

- una dettagliata relazione amministrativa sui fatti di causa, riferita anche alla situazione contabile dei titoli come rappresentata dal ricorrente, che andrà corredata di ogni ulteriore documento ritenuto utile;

Ritenuto di precisare che a tale adempimento l’amministrazione resistente dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura del ricorrente;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23 febbraio 2021;

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