TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-29, n. 202101581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-29, n. 202101581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101581
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2021

N. 01581/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- numero -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all'odierno ricorrente in data 31 ottobre 2020, con il quale gli veniva fatto divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere, con l'obbligo di consegna immediata di tutto il materiale eventualmente detenuto affinché ne

sia fatta temporanea custodia da parte del Commissariato di PS Oltrarno di -OMISSIS-, e con prescrizione dell'obbligo di cessione definitiva della proprietà di detti beni entro il termine di 150 giorni dalla notificazione del decreto, pena in difetto la loro confisca;

- del decreto del Questore di -OMISSIS- datato 5 novembre 2020 e notificato all'odierno ricorrente in data 9 novembre 2020 con il quale, ai sensi degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S., veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;

- di tutti gli atti del procedimento oltre agli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti che hanno portato al provvedimento impugnato, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 il dott. N F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I provvedimenti indicati in epigrafe sono stati motivati con riferimento ad una denuncia all’Autorità giudiziaria, risultante a carico dell’odierno ricorrente, per lesioni personali ai danni della sua ex convivente.

Contro le determinazioni di cui sopra l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, in cui ha censurato, in particolare, il difetto di motivazione e d’istruttoria, nonché la carenza dei presupposti dei provvedimenti in questione, evidenziando che a suo carico non figurerebbero precedenti o pendenze penali e che la segnalazione alla base degli atti impugnati non avrebbe alcun fondamento.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021 questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Prima della trattazione della causa nel merito sono stati depositati i seguenti atti:

- decreto della Prefettura di -OMISSIS- in data 4 maggio 2021 con cui è stato revocato il precedente provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi impugnato nel presente giudizio;

- comunicazione della Questura di -OMISSIS- in data 26 maggio 2021 con cui si avvisa l’Avvocatura della imminente restituzione della licenza di porto d’armi ritirata con il decreto del 5 novembre 2020, impugnato nel presente giudizio.

La causa è stata chiamata all'udienza del 24 novembre 2021 ed è quindi passata in decisione sulla base degli scritti.

DIRITTO

Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere come riconosciuto anche dal ricorrente nella memoria conclusiva in cui si dà atto “del venir meno dei provvedimenti impugnati”.

In tali termini, dunque, va definito il giudizio.

La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di causa in proprio favore, incontrando in ciò l’opposizione dell’Avvocatura.

Il Collegio ritiene che debba disporsi la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione di “soccombenza virtuale”.

Occorre infatti ricordare che i provvedimenti del Prefetto e del Questore in questa sede impugnati assumono una evidente funzione cautelare, volta cioè a prevenire l’abuso delle armi in presenza di situazione fattuali che possano sfociare nell’abuso stesso.

Secondo la giurisprudenza della terza Sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 39, t.u. n. 773 del 1931, è ragionevole, e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di prevenire che determinate situazioni di conflittualità possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni (Cons. Stato, sez. III, n. 3693 del 2016).

A tale indirizzo, esteso anche a situazioni di conflittualità fra coniugi o conviventi, la Sezione ha da sempre prestato adesione (cfr. da ultimo, T.A.R. Toscana, II, 6 aprile 2021, n. 473).

Nella fattispecie in questione, sulla base degli elementi inizialmente in possesso delle Amministrazioni resistenti, l’episodio di litigio e aggressione ai danni della ex compagna di cui si sarebbe reso protagonista l’odierno ricorrente, poteva effettivamente configurare una situazione di rischio, essendo la denuncia della persona offesa ben circostanziata e corredata da referti medici.

Per cui, in assenza dei sopravvenuti atti di revoca, il ricorso originario non sarebbe risultato meritevole di accoglimento.

Occorre poi considerare che l’Amministrazione si è autodeterminata alla revoca dei provvedimenti gravati sulla base di circostanze sopravvenute rispetto all’instaurazione del presente giudizio, costituite in particolare dall’ archiviazione del procedimento penale intervenuta il 23 febbraio 2021, e non in ragione del riconoscimento dell’originaria illegittimità dei provvedimenti come prospettata nel ricorso.

Per tali ragioni appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

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