TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202304686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202304686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304686
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 04686/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gsn S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 934061140A, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria – Universita' degli Studi della Campania L V, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M T N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sarno, via Piani 13;
Scala Enterprise S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 290 del 28.12.2022 con la quale l'AOU L. Vanvitelli ha aggiudicato al Consorzio Progetto Multiservizi il “Servizio triennale di trasporto materiale economale, farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché il trasloco di suppellettili ed apparecchiature, per le sedi e le pertinenze dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania “L V” (CIG 934061140A)”;

- della proposta di aggiudicazione, nonché del processo verbale di estremi e data sconosciuti, di verifica anomalia, costo della manodopera e costo delle attrezzature, macchinari e materiali di consumo, all'esito del quale è stata ritenuta congrua l'offerta della aggiudicataria, pur in presenza di plurimi profili di illegittimità e incongruità;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gsn S.r.l. il 29/3/2023:

- della delibera n. 290 del 28.12.2022 con la quale l'AOU L. Vanvitelli ha aggiudicato al Consorzio Progetto Multiservizi il “Servizio triennale di trasporto materiale economale, farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché il trasloco di suppellettili ed apparecchiature, per le sedi e le pertinenze dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania “L V” (CIG 934061140A)”;

- della proposta di aggiudicazione, nonché del processo verbale del 13/12/2022, di verifica anomalia, costo della manodopera e costo delle attrezzature, macchinari e materiali di consumo, all'esito del quale è stata ritenuta congrua l'offerta della aggiudicataria, pur in presenza di plurimi profili di illegittimità e incongruità;

- di tutti i verbali di gara redatti dalla commissione nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara della seconda graduata, Scala Enterprise S.r.l., nonostante i manifesti indici di illegittimità dell'offerta;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

- di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione del contratto previa esclusione dei primi due graduati;

- in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.A. resistente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile e della Azienda Ospedaliera Universitaria – Universita' degli Studi della Campania L V;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 27 luglio 2023 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La GSN s.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari la delibera n. 290 del 28.12.2022 con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria L. Vanvitelli ha aggiudicato al Consorzio Progetto Multiservizi la gara per l’affidamento triennale del servizio trasporto materiale economale, farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché il trasloco di suppellettili ed apparecchiature, per le sedi e le pertinenze aziendali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di max punti 70 all’offerta tecnica e max 30 punti all’offerta economica, da attribuirsi in base agli elementi ed ai criteri qualitativi e quantitativi indicati nel disciplinare e capitolato tecnico speciale.

La ricorrente, collocatasi terza nella graduatoria finale, con 95,84 punti alle spalle della prima graduata Consorzio Progetto Multiservizi con 98,57 e della seconda, Scala Enterprise s.r.l. con 96,18 punti, contesta il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante relativamente alle offerte delle due concorrenti che la precedono.

Per quanto concerne l’offerta della aggiudicataria, GSN s.r.l. deduce l’incongruità dei costi per attrezzature, macchinari e materiali di consumo dichiarati in sede di giustifiche, stimati in €77.000,00 nel triennio, ove raffrontati al numero di automezzi indicati nell’offerta, pari a 115 unità, derivandone un costo annuale unitario (senza considerare anche le attrezzature, i macchinari ed i materiali di consumo offerti), pari a circa € 223,00, assolutamente irrisorio avuto riguardo ai normali oneri da sostenersi per ricovero, manutenzione, gestione, pulizia, consumi, bolli ed assicurazione dei predetti mezzi.

Per quanto concerne l’offerta della Scala Enterprise, seconda graduata, la ricorrente lamenta che questa aveva indicato un costo della manodopera che sarebbe in violazione dei minimi retributivi, avendo applicato nei confronti di parte del personale il C.C.N.L. Ausiliari in luogo del C.C.N.L. Multiservizi, pertinente all’oggetto dell’appalto, prevedendo, così, una retribuzione oraria inferiore a quella minima.

Tale previsione di offerta violerebbe anche l’art. 24 del disciplinare e l’art. 5 del capitolato speciale che, a proposito della cd. clausola sociale, impone all’aggiudicatario di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Inoltre, parte ricorrente ha proposto domanda di accesso alle offerte tecniche delle controinteressate, nonché ai verbali di esame delle giustificazioni rese a sostegno della congruità delle offerte.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria L. Vanvitelli, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

La difesa dell’Azienda oltre ad aver depositato in data 24 febbraio 2023 le offerte tecniche delle due concorrenti controinteressate, ha affermato che «l’Ufficio competente ha trasmesso, in data 26.01.2023, antecedente alla notifica del ricorso, attraverso il portale SIAPS, la documentazione richiesta in versione integrale», ossia le predette offerte tecniche.

Avuto riguardo alla contestata anomalia dell’offerta della prima graduata nella relazione istruttoria depositata in giudizio, la stazione appaltante evidenzia che «La società aggiudicataria CPM ha indicato nell’offerta tecnica n° 115 autovetture dedicate. Appare evidente che si è trattato di un mero errore materiale in quanto mai la società avrebbe potuto bloccare n° 115 automezzi per il servizio oggetto della gara e nemmeno utilizzarli tutti. D’altra parte, tale indicazione non gli garantiva neanche l’attribuzione di un punteggio più alto. Infatti, dalla lettura approfondita dell’offerta è emerso con molta chiarezza che 115 sono gli automezzi reperibili presso il magazzino/deposito sito in Via G. Ferraris 66 – Napoli (pag. 17 dell’offerta tecnica) che, erroneamente, la ditta CPM ha indicato come mezzi dedicati al servizio. In realtà, sempre nell’offerta tecnica, nella descrizione analitica delle singole prestazioni oggetto del servizio era evidente che il servizio sarebbe stato effettuato con i 5 automezzi indicati come requisito minimo nel capitolato di gara, (pagg. 15 e 16 dell’offerta tecnica), oltre ad ulteriori n° 6 automezzi disponibili per il trasporto di farmaci, dispositivi medici e diagnostici da una struttura ad un’altra (pag. 26 dell’offerta tecnica). La Commissione ha, quindi, riconosciuto l’errore materiale, ritenendo che gli automezzi dedicati fossero n° 11 come indicato alle pagg. 15, 16 e 26 dell’offerta tecnica) Tale scelta è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell’errore materiale nella formulazione dell’offerta e della sua emendabilità in quanto in linea con i principi della recente giurisprudenza».

Con riferimento alla posizione della seconda graduata, nella medesima relazione, si osserva che «L’offerta della ditta Scala Enterprise non si pone in alcun contrasto con le disposizioni vigenti in materia di clausola sociale in quanto dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, alla voce “piano di riassorbimento”, dichiara che “tutti i lavoratori del precedente appalto saranno assunti con lo stesso livello retributivo e normativo applicato dalla ditta uscente, senza periodo di prova.” E infatti, i lavoratori della ditta uscente sono di 2° e 3° livello e, per questi, la Scala Enterprise, anche nell’offerta economica, ha indicato di applicare il

CCNL

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