TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400180
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 00180/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati M M, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Questura di Pordenone, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Pordenone il 03.11.2022 e notificato in data 07.11.2022 con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS- rilasciata dalla medesima Amministrazione in data 17.03.2020;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Pordenone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Pordenone il 3 novembre 2022 e notificato il successivo 7 novembre, con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso caccia.

1.1. Nella motivazione dell’atto, l’amministrazione rappresenta che il ricorrente risulta deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) nei confronti dell’ex compagna e che tale condotta è ritenuta, sotto il profilo del necessario requisito di affidabilità di cui all’art. 43 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), incompatibile con la detenzione di armi.

2. Il provvedimento è impugnato per i seguenti motivi:

I. “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 del R.d. 18 giugno 1931 n. 773; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti nonché illogicità e irragionevolezza, per omessa considerazione di fatti rilevanti, in quanto sono mancati indispensabili accertamenti e valutazioni sulla vicenda, nonché dovuta comparazione della vicenda intercorsa con l’intera condotta di vita dell’interessato”;

II. “Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità” .

3. Con memoria del 28 aprile 2023, Il Ministero resistente ha argomentato per il rigetto del ricorso.

4. All’udienza pubblica del 23 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Con il primo motivo di ricorso, è lamentata la violazione delle disposizioni che regolano i procedimenti autorizzatori in materia di armi, nonché il difetto di istruttoria e motivazione perché il provvedimento di revoca del porto d’armi sarebbe fondato su mere

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