TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-01-13, n. 201200144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-01-13, n. 201200144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200144
Data del deposito : 13 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01685/2009 REG.RIC.

N. 00144/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01685/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2009, proposto da:
E P, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, p.zza G. Bovio n. 14;



contro

Ministero della Difesa, in persone del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;



per l’accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni economici e del danno esistenziale subiti e subendi, quantificati in ricorso ovvero da quantificarsi in corso di causa per la mancata possibilità di accesso alla carriera militare derivata da errato giudizio medico legale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con atto notificato in data 18 Marzo 2009 e depositato il successivo 27 marzo Ponticelli Enrico ha adito questo Tribunale, chiedendo l’accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni economici subiti, anche in via subordinata come danno da perdita di chance, nonché del danno esistenziale patito - danni quantificati in ricorso ovvero da quantificarsi in corso di causa - in conseguenza della mancata possibilità di accesso alla carriera militare derivata da errato giudizio medico legale dell’Amministrazione della Difesa, con conseguente condanna dell’Amministrazione medesima alla corresponsione delle relative somme.

2. A sostegno del ricorso ha infatti dedotto in punto di fatto:

a) di essersi sottoposto, in data 14 maggio 1991, poco prima di terminare la ferma di leva, a visita medica per l’accertamento del possesso del profilo sanitario occorrente per il prosieguo della carriera, a seguito della quale gli veniva attribuito il giudizio medico legale “idoneo AC 3”;

b) che tale giudizio, pur non impedendogli la prosecuzione del servizio come militare di truppa, con il grado già raggiunto di caporal maggiore, gli precludeva però la promozione alla categoria dei sottufficiali con il grado iniziale di Sergente di complemento, presupposto per la nomina a Sergente Maggiore, grado cui il ricorrente aspirava, al fine di ottenere il passaggio nei ruoli del servizio permanente;

c) di avere più volte invano richiesto, in considerazione della ritenuta erroneità del giudizio medico legale, un riesame del medesimo e che solo successivamente, in data 23 marzo 1994, gli veniva fissata dal Ministero una visita medico legale, all’esito della quale si accertava l’assenza di qualsivoglia patologia, con conseguente riconoscimento del profilo sanitario “idoneo AC 1 (uno)”, ossia quello prescritto per la nomina a sergente di complemento;

d) di avere proposto al Ministero della Difesa istanza per il riconoscimento del grado di Sergente di complemento, con decorrenza dal 18° mese di servizio, con tutti i benefici di legge conseguenti, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 958/1986, ai fini dapprima della commutazione della ferma biennale in triennale e successivamente ai fini della partecipazione, in relazione ai posti disponibili, a domanda, al corso di qualificazione di sei mesi, per potere essere ammesso, all’esito del corso, al concorso per l’ammissione nei ruoli dei sottoufficiali in servizio permanente di cui alle legge 10 maggio 1983, n. 212 e che l’Amministrazione con nota Sottouff. esercito - Divisione Prima, Sez. Seconda, n. prot. 327.58.91 del 20/06/1994 respingeva tale istanza;

e) di avere pertanto presentato avverso tale provvedimento ricorso al T.A.R. Lazio, iscritto al n. R.G. 15277/94 il quale, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 5987/2000, sanciva l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere il ricorrente, ora per allora, quale idoneo AC1, con ogni conseguenza in ordine alla ricostruzione della carriera;

f) che in esecuzione della indicata sentenza il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale n. 6746 del 11/12/2001, aveva disposto la promozione del ricorrente, ora per allora, al grado di Sergente, ai sensi dell’art. 36 – comma 1, lett. c)- legge n. 958/86, con decorrenza dal 20/06/1991, considerando peraltro “non più sussistere la possibilità di partecipare a domanda al corso propedeutico all’ammissione al concorso nei ruoli di sottoufficiali del servizio permanente e non essendo altresì applicabile nei riguardi del militare la nuova normativa, introdotta dal Dlgs. 196/95, in quanto alla data del 1 settembre 1995 (data di entrata in vigore del detto D.Lgs) l’interessato risulta nella posizione di congedo”, non conformandosi pertanto al dictum della sentenza al T.A.R. Lazio 5987/2000;

g) che successivamente, a seguito della diffida inviata dal ricorrente, il Ministero provvedeva ad ottemperare parzialmente al dictum giudiziale riconoscendo, con decreto di liquidazione prot. 11/7070/1 del 24/09/2004, le sole differenze stipendiali dal 20/06/1991 (data di decorrenza degli effetti economici della promozione al grado di sergente) al 19/04/1995 (data del definitivo congedamento), nonché la riliquidazione del premio di congedamento; a seguito del giudizio di ottemperanza istaurato dal ricorrente medesimo in relazione alla sentenza n. 5987/2000 il Ministero provvedeva poi a riconoscere al ricorrente gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

h) che infine il Ministero della Difesa aveva provveduto con decreto n. 52 del 21/03/2007 a costituire la posizione assicurativa – da versare all’INPS sede di Napoli- in favore del ricorrente per il servizio prestato alle sue dipendenze, riconoscendo pertanto il rapporto intercorso come vero e proprio rapporto di pubblico impiego con durata dal 20/04/1990 al 19/04/1995, data in cui il rapporto si era interrotto per colpa della P.A..

i) che peraltro il Ministero nulla aveva corrisposto a titolo di “restituito ad integrum” o quanto meno a titolo di risarcimento del danno, non essendo allo stato attuale più possibile per il ricorrente l’immissione nel ruolo del servizio permanente;

l) che in considerazione delle preclusioni verificatesi e della responsabilità del Ministero in relazione alla perdita della possibilità per il ricorrente di accedere alla carriera militare, doveva ritenersi fondato il diritto del ricorrente medesimo alla “restituttio ad integrum” degli effetti economici che gli sarebbero derivati dal riconoscimento tempestivo del profilo sanitario AC1, ovvero il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di occasioni di vita, cd. chance, cui aspirava – immissione in ruolo – che avrebbe segnato un importante svolta nella vita sociale, economica e di relazione nonché di ogni altro danno conseguenziale.

3. Ciò posto in punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto in diritto che alla sentenza di annullamento del provvedimento dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio doveva seguire, a titolo di restituito ad integrum, la ricostruzione giuridica della carriera nonché l’erogazione degli emolumenti che gli sarebbero spettati, ove il suo servizio – con la successiva immissione in ruolo – non fosse stato indebitamente fatto cessare al termine del periodo di ferma trattenuta.

3.1 Ciò in considerazione del rilievo che l’accertata erroneità del giudizio medico legale di idoneità aveva comportato un danno gravissimo al ricorrente, il quale aveva interesse a partecipare al concorso per l’ammissione nei ruoli dei Sottufficiali del Servizio Permanente, e che non era stato per il ricorrente possibile partecipare a domanda al corso propedeutico per l’ammissione a tale concorso, né di avvalersi dei benefici di cui al Dlgs. 196/95, con conseguente impossibilità del risarcimento in forma specifica (immissione in ruolo) e della trasformazione del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato (dato dalla ferma volontaria) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (conseguente ad immissione in ruolo).

3.2 Deduce al riguardo parte ricorrente che qualora fosse stato dichiarato sin dall’origine idoneo AC1, conseguendo lo stato di sergente in ferma volontaria, avrebbe conseguito automaticamente l’immissione nel ruolo permanete dei sottoufficiali, a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al corso di qualificazione di sei mesi e della successiva ammissione al concorso per l’ammissione nei ruoli dei sottoufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, per cui gli andava riconosciuta la restituito in integrum della carriera, almeno a fini economici.

4. In subordine parte ricorrente ha dedotto che gli spettava quanto meno un adeguato risarcimento del danno derivante dalla lesione del suo interesse a partecipare al concorso (confrontandosi con gli altri concorrenti), per continuare la carriera militare, ovvero della perdita di chance, situazione di danno in sé suscettibile di ristoro, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a prescindere dalla spettanza dell’utilità finale, in ragione della probabilità di conseguire il risultato finale, avendo riguardo alla circostanza che il ricorrente possedeva tutte le doti fisiche e psicoattitudinali che i requisiti di carattere tecnico per la prosecuzione della carriera militare, avendo partecipato durante il suo periodo di permanente presso l’Esercito italiano a ben tre operazioni di

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