TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-08-05, n. 201900193
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2019
N. 00193/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2017, proposto da
R M P in C, Lorenz C, C R. di P R.M. / C. S.a.s., rappresentati e difesi dall'avvocato I J, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, 35;
contro
Comune di Postal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, 5;
nei confronti
Ergobau Immobilien S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige, 40;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della concessione edilizia in sanatoria n. 17/2017 dd. 29.6.2017 rilasciata dal Comune di Postal alla società Ergobau Immobilien S.r.l., ai sensi dell'art. 85 della L.P. n. 13/97, conosciuta in data 19.7.2017, avente ad oggetto: “Casa abitativa: Demolizione con ricostruzione e spostamento, ai sensi dell'art.107, comma 13 bis, con ampliamento ai sensi dell'art. 127 della LUP n.13/1997 e DGP n. 964/2014, secondo sentenza n. 348/2016 di data 15.12.2016”;
- del richiamato parere positivo dd. 02.02.2017, con prescrizioni, della Commissione edilizia comunale;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Postal e della Ergobau Immobilien S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori, I. Janes per i ricorrenti, L. Harder, in sostituzione di M. Schullian, per il Comune di Postal, e A. Bauer per la Ergobau Immobilien S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione sono gli atti indicati in epigrafe, e in particolare la concessione edilizia in sanatoria n. 17/2017 dd. 29.6.2017, rilasciata dal Comune di Postal alla società Ergobau Immobilien S.r.l. ai sensi dell'art. 85 della L.P. n. 13/97, avente ad oggetto: “Casa abitativa: Demolizione con ricostruzione e spostamento, ai sensi dell'art.107, comma 13 bis, con ampliamento ai sensi dell'art. 127 della LUP n.13/1997 e DGP n. 964/2014, secondo sentenza n. 348/2016 di data 15.12.2016”.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 85 e dell’art. 107 della L.P. 11.08.1997 n. 13; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Postal, approvate con delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 385 dd. 12.04.2016, stante l’assenza, sotto diversi profili, della prescritta conformità urbanistica (distanza dalle costruzioni, distanza dai confini, altezza e cubatura); violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto istruttorio; violazione ed elusione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 348/16 del TRGA di Bolzano”.
In via istruttoria i ricorrenti chiedevano l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare:
“a) quale sia la distanza intercorrente tra la costruzione oggetto dell’impugnata concessione edilizia n. 17/2017, lato nord, sia rispetto all’edificio di proprietà dei ricorrenti, contraddistinto dalla p.ed. 339 C.C. Postal, che rispetto al confine con la proprietà dei ricorrenti (p.ed. 339), verificando, in particolare, la distanza intercorrente con la bocca di lupo ed il muro della rampa del garage interrato oggetto di sanatoria”;
“b) l’ammontare della cubatura già edificata dalla controinteressata sulla p.f. 754/2 C.C. Postal, sia fuori terra, che interrata”.
Il Comune di Postal e la società Ergobau Immobilien S.r.l. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare le controparti eccepivano l’inammissibilità delle censure riguardanti le distanze, in quanto assolutamente generiche e non sorrette da alcun principio di prova.
Con ordinanza cautelare n. 139/2017 del 7.-8.11.2017 questo Tribunale rigettava la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris e per insussistenza del periculum in mora, in quanto allo stato l’edificio risultava già quasi ultimato (mancava infatti il solaio dell’ultimo piano).
Nei termini di rito le parti dimettevano ulteriori documenti, tra i quali la perizia dd. 10.8.2017 a firma dell’Arch. Guido Torri, prodotta da parte dei ricorrenti, secondo la quale risulterebbero violate in particolare le distanze minime tra l’edificio di proprietà della Ergobau Immobilien S.r.l. e quello dei ricorrenti (p.ed. 339) e tra l’edificio di proprietà della Ergobau Immobilien S.r.l. e il confine con la proprietà dei ricorrenti (p.ed. 339).
All’udienza del 25 luglio 2018 i ricorrenti insistevano nella richiesta istruttoria e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con ordinanza collegiale n. 257/2018 questo Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., una consulenza tecnica sui seguenti quesiti:
“a) accerti il c.t.u. se il progetto oggetto dell’impugnata concessione in sanatoria n. 17/2017 rispetta la distanza minima tra edifici di dieci metri nonché la distanza minima dai confini di cinque metri, determinando quale sia la distanza intercorrente tra la costruzione oggetto della citata concessione edilizia, lato nord, sia rispetto all’edificio di proprietà dei ricorrenti, contraddistinto dalla p.ed. 339 C.C. Postal, che rispetto al confine con la proprietà dei ricorrenti (p.ed. 339) e verificando, in particolare, la distanza intercorrente con la bocca di lupo ed il muro della rampa del garage interrato oggetto di sanatoria;
b) accerti il c.t.u. se il progetto oggetto dell’impugnata concessione in sanatoria n. 17/2017 rispetta l’altezza massima di 8,50 metri secondo le prescrizioni di cui alle norme di attuazione al piano urbanistico comunale applicabili in ragione della zona urbanistica interessata dall’intervento;
c) accerti il c.t.u. se il progetto oggetto dell’impugnata concessione in sanatoria n. 17/2017 rispetta la cubatura massima stabilita da questo Tribunale con sentenza n. 348/2016 (1133 mc rispettivamente 1093,00 mc)”.
Con ordinanza collegiale n. 281/2018 questo Tribunale rigettava la richiesta di integrazione dei quesiti, formulata dalla controinteressata Ergobau Immobilien S.r.l. nella memoria depositata il 5.9.2018, ritenendo il quesito integrativo (“d) accerti il c.t.u. se l’edificio dei ricorrenti situato sulla p.ed. 339, c.c. Postal, consistente in un garage e in una sala per gli impianti e confinante alla costruzione oggetto della citata concessione edilizia sia stato costruito dopo l’entrata in vigore dell’art. 24, L.P. n. 8 dd. 10.07.1960 e se per tale costruzione sia stata rilasciata una concessione edilizia (anche di condono o in sanatoria)”) inammissibile, in quanto non