TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202400928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202400928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400928
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 00928/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gs S.p.A. e B S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati R M e A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B e I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio E B in Torino, via Corte D'Appello 16;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta Metropolitana di Torino, non costituita in giudizio;

nei confronti

E S.p.A. ed Esserbella S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Matilde Battaglia e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento

- del provvedimento della Città di Torino – Divisione Servizi Commercio – SUAP, n. 1/16 del 10 gennaio 2023, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 21 febbraio 2023, con cui si è autorizzata la Società E “all'ampliamento della media struttura di vendita tipologia M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita complessiva di mq 4.660, ubicato all'interno della Localizzazione urbana non addensata L1, in Corso B 15”;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in specie:

- autorizzazione centro commerciale tip. G-CC1 n. 1a/16 del 10 gennaio 2023;

- autorizzazione commerciale esercizio tip. G-SM1 n.

1-1a/16 del 10 gennaio 2023;

- parere urbanistico rilasciato dal Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni Esecutive in data 21/09/2022 prot. 2511/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0073583/28-09-2022;

- parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali in data 23/09/2022 prot. 8550/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0072496/26-09-2022, e relative condizioni;

- parere rilasciato dal Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità – Servizio Mobilità e Viabilità in data 20/09/2022 prot. 16080/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0071100/21-09-2022, e relative condizioni;

- parere di compatibilità edilizia rilasciato dal Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati in data 06/10/2022 prot. 6869/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0076557/06-10-2022;

- deliberazione n. 25-6139 del 2.12.2022 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole vincolante secondo quanto previsto dall'art.6 commi 2-bis della D.G.R. 43-29533/2000 s.m.i. in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale;

- deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27/12/2022 prot. n. 15761/A2009B del 27/12/2022, acquisita con prot. Rep_prov_to/to-supro 0106011/30-12-2022, “parte integrante” del provvedimento SUAP, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori ha espresso parere favorevole all'istanza presentata ai sensi dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

atti tutti di cui si è avuta conoscenza in data 28 marzo 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, unitamente ad altri atti facenti parte della procedura, che qui pure si impugnano, ed in specie:

- verbale della Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2022;

- certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Torino, protocollo edilizio n. 2022-07-17492, in data non indicata;

nonché di tutti gli altri atti della procedura, allo stato non conosciuti, tra cui in specie il parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, citato dalla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2022 ed ivi indicato come “acquisito agli atti con prot. n. 15498/A2009B del 23.12.2022”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gs S.p.A. il 26/9/2023:

per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari

dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, e nella specie:

A) i provvedimenti assunti da Comune di Torino e Regione Piemonte sulle istanze di accesso e partecipazione procedimentale avanzate da G:

a) note della Città di Torino, Divisione Edilizia Privata, e SUAP prot. n. 7535/2023 del 17 luglio 2023 e Divisione Edilizia Privata, prot. n. 8439/2023 del 17 agosto 2023, con riguardo alla procedura di rilascio del “titolo edilizio abilitativo”;

b) nota della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, prot. n. 9383/2023 del 20 luglio 2023, con riguardo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

c) nota della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, prot. n. 9384/2023 del 20 luglio 2023, con riguardo alla procedura di Autorizzazione regionale ex art. 26 c. 11 L.R. urbanistica n. 57/1977 e succ. mod.;

B) provvedimenti conclusivi assunti dalla Regione Piemonte sulle procedure in corso relative alla iniziativa delle società controinteressate:

d) Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, n. 173/A2009B/2023 del 29 giugno 2023, conosciuta successivamente, con cui è stata disposta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA di cui all'art. 12 L.R. 40/98 e art. 23 e seguenti D.lgs. 152/2006.

e) Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, n. 270/A2009B/2023 del 23 agosto 2023, con cui è stata rilasciata alla Società E l'autorizzazione regionale ex art. 26 c. 11 L.R. urbanistica n. 57/1977 e succ. mod.;

nonché per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e nella specie:

del provvedimento della Città di Torino – Divisione Servizi Commercio – SUAP, n. 1/16 del 10 gennaio 2023, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 21 febbraio 2023, con cui si è autorizzata la Società E “all'ampliamento della media struttura di vendita tipologia M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita complessiva di mq 4.660, ubicato all'interno della Localizzazione urbana non addensata L1, in Corso B 15”;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in specie:

- autorizzazione centro commerciale tip. G-CC1 n. 1a/16 del 10 gennaio 2023;

- autorizzazione commerciale esercizio tip. G-SM1 n.

1-1a/16 del 10 gennaio 2023;

- parere urbanistico rilasciato dal Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni Esecutive in data 21/09/2022 prot. 2511/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0073583/28-09-2022;

- parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali in data 23/09/2022 prot. 8550/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0072496/26-09-2022, e relative condizioni;

- parere rilasciato dal Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità – Servizio Mobilità e Viabilità in data 20/09/2022 prot. 16080/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0071100/21-09-2022, e relative condizioni;

- parere di compatibilità edilizia rilasciato dal Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati in data 06/10/2022 prot. 6869/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0076557/06-10-2022;

- deliberazione n. 25-6139 del 2.12.2022 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole vincolante secondo quanto previsto dall'art.6 commi 2-bis della D.G.R. 43-29533/2000 s.m.i. in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale;

- deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27/12/2022 prot. n. 15761/A2009B del 27/12/2022, acquisita con prot. Rep_prov_to/to-supro 0106011/30-12-2022, “parte integrante” del provvedimento SUAP, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori ha espresso parere favorevole all'istanza presentata ai sensi dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

atti tutti di cui si è avuta conoscenza in data 28 marzo 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, unitamente ad altri atti facenti parte della procedura, che qui pure si impugnano, ed in specie:

- verbale della Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2022;

- certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Torino, protocollo edilizio n. 2022-07-17492, in data non indicata;

nonché di tutti gli altri atti della procedura, allo stato non conosciuti, tra cui in specie il parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, citato dalla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2022 ed ivi indicato come “acquisito agli atti con prot. n. 15498/A2009B del 23.12.2022”;
atti di cui si chiede l'acquisizione in giudizio, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, della Regione Piemonte, di E S.p.A. e di Esserbella S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

G S.p.A. (G) gestisce, sotto l’insegna “Carrefour”, un ipermercato di 3.037 mq di superficie di vendita a Torino, in corso Filippo Turati n. 75, presso un’immobile di proprietà della società B S.p.A. (B).

Nell’edificio adiacente a quello che ospita l’ipermercato Carrefour -in corso B 15/17- E S.p.A. (E) ha insediato una media struttura di vendita (tipologia M-SAM4), di 2500 mq di superficie, ricadente in localizzazione commerciale non addensata di tipo L1.

Detto insediamento commerciale è stato realizzato in forza di permesso di costruire in deroga n. 32/S/2021 e di delibera del consiglio comunale n. 395/2021, che G e B hanno impugnato con precedente ricorso (R.G. 658/2021), respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1099 del 9.12.2022.

Intanto, con provvedimento SUAP n. 1/16 del 10.1.2023, pubblicato sull’albo pretorio fino al 21.2.2023 (doc. 1 di parte ricorrente), il Comune di Torino, all’esito di conferenza di servizi, ha autorizzato E ad avviare nel medesimo sito un centro commerciale (tipologia G-CC1), di 4.660 mq, composto da una grande struttura di vendita alimentare e mista (tipologia G-SM1) di 4.500 mq, ad insegna “E”, e da un esercizio di vicinato di 160 mq, ad insegna “Esserbella”, mediante l’ampliamento e la trasformazione della struttura esistente.

Avverso la suddetta autorizzazione commerciale, e i presupposti atti endoprocedimentali (meglio individuati in epigrafe), sono nuovamente insorte le società esponenti che, con il ricorso oggi all’esame, notificato il 20.4.2023 e depositato il 9.5.2023, ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di diritto così rubricati:

1) Violazione di legge: art. 7 e seguenti L. 241/1990- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.

2) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
art. 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.;
violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta- Sviamento.

3) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.;
violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta- Sviamento.

4) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
artt. 1, 2 e ss., 28 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.;
violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Violazione e inapplicabilità del D.lgs. 222/2016- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione;
violazione del principio generale del giusto procedimento e giusto provvedimento- Illogicità manifesta.

5) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.;
Violazione dell’art. 30 D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;
violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 5 commi 9-14 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 luglio 2011 n. 106;
art. 14 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dalla L. 164/2014- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta.

6) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: artt. 6 e 8 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. 23 mod.;
violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011);
violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta.

Sul rilievo che la gravata abilitazione commerciale sarebbe affetta anche da illegittimità derivata dal presupposto permesso di costruire in deroga, le ricorrenti hanno reiterato altresì nel presente giudizio le stesse censure già articolate nel menzionato ricorso R.G. 658/2021 (numerati da 1 a 7 a pag. 24 e ss. del ricorso introduttivo).

In sede istruttoria esse hanno domandato l’esibizione di tutti gli atti del procedimento.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torino, la Regione Piemonte e le controinteressate E S.p.A. ed Esserbella S.p.A. che, con documenti e memorie, hanno eccepito l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Non si è costituita, benché ritualmente evocata, la Città Metropolitana di Torino.

Con atto ex art. 43 cod. proc. amm., notificato il 14.9.2023 e depositato il 26.9.2023, le ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alle note di riscontro della Regione e del Comune alle istanze di accesso ai documenti e di partecipazione procedimentale avanzate da G (del pari meglio individuate in epigrafe) nonché alle determinazioni regionali di esclusione del progetto di E dalla procedura di VIA e di autorizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 56/1977 (docc. 23 e 25 di parte ricorrente), deducendo i seguenti motivi aggiunti:

1) Violazione di legge: art. 7 e seguenti L. 241/1990 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

2) Violazione di legge: art. 7 e seguenti, 24 c. 6 L. 241/1990;
art. 25 L.R. 14/2014 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

3) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998;
art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999;
artt. 8, 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.;
- Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 5 commi 9-14 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 luglio 2011 n. 106;
art. 14 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificata dalla L. 164/2014 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione - Illogicità manifesta.

4) Violazione di legge: artt. 3, 7 e seguenti L. 241/1990 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore e difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

5) Motivi relativi al riconoscimento della Localizzazione L1- Violazione delle norme in materia di coordinamento tra commercio e urbanistica. - Violazione e mancata applicazione del D.lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.- Violazione dell’art. 26 comma 7 della L.R. urbanistica regionale n. 56/1977 - Illogicità manifesta.

5) (erroneamente contrassegnato nell’atto con lo stesso numero del precedente) Errore, contraddittorietà e difetto di motivazione, ancora con riguardo, in particolare, al riconoscimento della Localizzazione L1- Violazione delle norme in materia di coordinamento tra commercio e urbanistica - Violazione e mancata applicazione del D.lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.- Illogicità manifesta.

6) Violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 12 L.R. 40/1998 e 19 e 23 e ss. del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. - Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di motivazione e dei presupposti, contraddittorietà.

A titolo di illegittimità derivata sono stati ribaditi, inoltre, i motivi del ricorso introduttivo (nn.

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