TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201079
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Pubblicato il 03/11/2022
N. 01079/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, emesso il 31 maggio 2018 e notificato il 15 giugno 2018, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Brescia per motivi di lavoro subordinato e scaduto il 22 febbraio 2018 e del quale era stato chiesto il rinnovo in data 14 febbraio 2018, motivato sull’assunto che le abitudini di vita dell’interessato costituiscono espressione di reiterate condotte riprovevoli che sarebbero espressione di uno scarso inserimento sociale;
- di ogni altro atti connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 21 ottobre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 26 giugno 2016, con scadenza il 22 febbraio 2018, ne ha chiesto il rinnovo in data 14 febbraio 2018.
In data 15 giugno 2018, la Questura di Brescia ha notificato al ricorrente il decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del proprio permesso di soggiorno e la Prefettura di Brescia ha notificato il conseguente decreto di espulsione con accompagnamento.
In particolare, la Questura ha motivato il diniego di rinnovo sulla scorta delle seguenti ragioni:
- in data 2 novembre 2017 era stato notificato allo straniero avviso ex art. 415 bis c.p.p. e contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex artt. 369, 369 bis c.p.p., per aver commesso il reato di cui all'art. 416, commi 1 e 3, c.p. (avere organizzato, promosso e diretto un'associazione insieme ad altri soggetti rimasti ignoti) al fine di commettere più delitti di esportazione di materiali di armamento (reato di cui agli artt. 13 e 25, comma 1, l. 9 luglio 1990, n. 185), con l'aggravante ex artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, l. n. 146/2006, nonché il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56 c.p. e artt. 13 e 25, comma 1, l. 9 luglio 1990, n. 185, per avere compiuto, in concorso tra loro e altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti idonei e diretti in modo non equivoco ad effettuare l'esportazione di materiali di armamento, con l'aggravante ex artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, l. n. 146/2006;
- sussistevano i seguenti ulteriori pregiudizi di polizia: in data 01 novembre 2017 lo straniero era stato deferito alla competente A.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p.;in data 14.11.2017 era stato deferito alla competente A.G. per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, ex art. 495 c.p.;
- le abitudini di vita dell'interessato costituivano espressione di reiterate condotte riprovevoli le quali, per la loro estensione temporale, indicavano uno scarso inserimento nel tessuto sociale;inoltre, il quadro complessivo delineato era denso di elementi che suffragavano una prognosi sfavorevole in ordine al comportamento futuro dello straniero.
Avverso il provvedimento della Questura il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2018, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: