TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-07-13, n. 202300902

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-07-13, n. 202300902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300902
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 00902/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01396/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;

contro

Questura Lecce, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del provvedimento del Questore di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022, inviato il successivo 23 novembre, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, presentata dal cittadino nigeriano ricorrente in data 2 maggio 2022 (e rettificata il 19 agosto 2022 con richiesta di permesso di soggiorno di durata biennale), “atteso che in data 03.04.2019, lo straniero veniva condannato, con sentenza del Tribunale di Prato, alla reclusione di 1 anno e 4 mesi per reati commessi in materia di stupefacenti ex art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/1990”, con contestuale revoca del permesso di soggiorno biennale n. -OMISSIS- rilasciato il 28 dicembre 2021 (in scadenza il 10 febbraio 2023) e invito a lasciare il territorio dello Stato Italiano entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to M. Liviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’ impugnato l’epigrafato provvedimento del Questore di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, presentata dal cittadino nigeriano ricorrente in data 2 maggio 2022 (e rettificata il 19 agosto 2022 con richiesta di permesso di soggiorno di durata biennale), “ atteso che in data 03.04.2019, lo straniero veniva condannato, con sentenza del Tribunale di Prato, alla reclusione di 1 anno e 4 mesi per reati commessi in materia di stupefacenti ex art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/1990 ”, con contestuale revoca del permesso di soggiorno biennale n. -OMISSIS- rilasciato il 28 dicembre 2021 (in scadenza il 10 febbraio 2023) e invito a lasciare il territorio dello Stato Italiano entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3

DELLA LEGGE

7

AGOSTO

1990, N. 241 ED ECCESSO DI

POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI FAVOREVOLI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA’, ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O INSUFFICIENTE, ERRORE SUI PRESUPPOSTI NORMATIVI E FATTUALI.

INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 4,

COMMA

3,

DECRETO LEGISLATIVO

25 LUGLIO

1998, N. 286 (TESTO UNICO DELL’IMMIGRAZIONE), IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 117,

PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 C.E.D.U., NELLA PARTE IN CUI, RICHIAMANDO TUTTI “I REATI INERENTI GLI STUPEFACENTI PREVEDE CHE LA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 73,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi