TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2013-05-23, n. 201305207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2013-05-23, n. 201305207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305207
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07716/2012 REG.RIC.

N. 05207/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07716/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7716 del 2012, proposto da:


C Z, rappresentata e difesa dagli avv. B B, G C ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, n.109;


contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Universita' degli Studi di Catania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliano;

per l'annullamento

del provvedimento non conosciuto con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Catania ha pubblicato i nominativi degli ammessi al TFA per le classi di concorso A050 e A043 per l’anno 2012 escludendo l’odierna ricorrente;

del provvedimento non conosciuto con cui l’odierna ricorrente, in seguito all’attività di revisione del punteggio effettuata da apposita Commissione nominata con D.M. n. 14 del 7 agosto 2012 è stato assegnato il punteggio di 20,50;

del D.M. n. 14 del 7 agosto 2012 nella parte in cui preso atto della presenza di errori e di ambigue formulazioni negli item contenuti nei test preselettivi “tali da poter indurre in errore i candidati”, anziché procedere all’annullamento delle prove selettive, ha preferito nominare una Commissione di revisione dei risultati con il potere di individuare gli item errati e quelli “mal formulati, sì da indurre in errore il candidato” al fine di attribuire ai candidati il punteggio positivo ogniqualvolta un item fosse riconosciuto errato o mal formulato;

dell’art. 15 del D.M. 249/2010, dell’art. 1, undicesimo comma D.M. 11 novembre 2011, dell’art. 4 DDG 74/2012 e dell’art. 5, punto 4 del paragrafo “Test preliminare” del bando di concorso approvato con decreto del Rettore dell’Università di Catania n. 1575 del 2 maggio 2012 nella parte in cui limitano l’accesso al TFA soltanto ai candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30, anziché prevedere l’accesso per un numero di candidati pari a quello del numero programmato di tirocinanti;

dell’allegato al DDG n. 74 del 2012 e dell’allegato al bando di concorso approvato con decreto del Rettore dell’Università di Catania n. 1575 del 2 maggio 2012 nella parte in cui fissano, per entrambe le classi di abilitazione A043 e A050 una sola prova selettiva anziché una prova per ciascuna classe di abilitazione, nonché di tutti gli atti prodromici, precedenti consequenziali e successivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Catania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che in ricorso parte ricorrente rappresenta di avere partecipato alle selezioni per le classi di concorso A043/A050 del Tirocinio Formativo Attivo presso l’Università degli Studi di Catania e che in virtù delle ammissioni ottenute in via cautelare ha sostenuto e superato sia le prove scritte che le prove orali per partecipare al corso abilitativo delle due classi ridette, risultando iscritta dal 15 gennaio 2013;

Rilevato che con memoria per l’udienza odierna la ricorrente osserva che malgrado su 80 posti a disposizione nelle due classi di concorso (A043 ed A050) secondo la programmazione ministeriale, solo 52 candidati erano stati ammessi e che a conclusione del concorso su quaranta posti a disposizione nella classe di concorso A043 vi sono soltanto 37 ammessi di cui 4 – e tra essi la ricorrente – ammessi con riserva;

Rilevato pure che la ricorrente rappresenta di essere collocata al 14° posto della graduatoria finale della classe di concorso A043 ed al 12° posto della classe di concorso A050;

Ritenuto che pertanto l’Università degli Studi di Catania dovrà chiarire la attuale posizione della ricorrente, se effettivamente è immatricolata e sta frequentando il corso per una o per entrambe le classi di materia A043 ed A050, specificando se la riserva apposta all’ammissione è dovuta alla verifica dei requisiti o ad altra situazione;

Ritenuto di assegnare per i predetti incombenti il termine di 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza in via amministrativa e di rinviare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi