TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-05-17, n. 201304985
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N. 04985/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10920/2004 REG.RIC.
N. 05045/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10920 del 2004, proposto, con i relativi motivi aggiunti, da:
Condominio di via Benassi 5 Roma, rappresentato e difeso dagli Avv. ti F L, F L e A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, c.so Francia, 197;
contro
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. C S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;Municipio Roma XX, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Soc Alice Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Mercede, 11;
sul ricorso numero di registro generale 5045 del 2010, proposto da:
Condominio di via Benassi 5, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, c.so Francia, 197;
contro
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. C S, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;Municipio Roma XX, in persona del legale rappresentante p.t.;
F P, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Stefania Casanova e Laura Rufini, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via dei Gracchi, 84;
G M, in qualità di Dirigente U.O.T. del Municipio XX all’epoca dei fatti, n.c..;
P O, in qualità di Dirigente U.O.T. del Municipio XX all’epoca dei fatti, n.c.;
nei confronti di
Soc Alice Srl in Liquidazione, n.c.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 10920 del 2004:
a) della nota del Municipio XX del Comune di Roma prot. 28380 in data 15.7.2004, emessa in ottemperanza della sentenza n. 5144/04 del TAR Lazio, Sez. II;
b) del permesso di costruire n. 1334, prot. 70198 del 18.11.2004 e di ogni altro atto endoprocedimentale e comunque connesso, e in particolare della nota Dip. X – Servizio Giardini – n.38297 del 23.9.2004, del nulla – osta del Dip. VII prot. 31769 del 23.9.2004;della relazione prot. 2762/2004 di esclusione della VIA;della nota istruttoria dell’Ufficio Tecnico – Dip. IX in data 11.12.2003;
c) della D.D. n. 690 del 18.5.2004 del XX Municipio per autorizzazione di passo carrabile e del parere favorevole del medesimo Municipio in data 10.6.2004;
d) del nulla - osta patrimoniale inerente la servitù di sottopasso su area demaniale comunale, emanato dal Dip. III con nota n. 1061 del 6.2.2002 e del D.D. n. 111 del 24.4.2002 di anticipata occupazione di area;
e) della nota prot. n. 28513 del 5.7.2006 del XX Municipio recante il parere favorevole all’ampliamento del sottopasso;
f) delle note del Municipio XX prot. 29021 del 21 luglio 2004 e prot. 8867 del 3 marzo 2005;
g) del parere di congruità del Dip. III del 18 ottobre 2005, che legittima l’ampliamento del sottopasso su area di proprietà comunale;
h) del verbale di sopralluogo della UOT, Municipio XX, prot. n. 46115 del 21.11.2002 in cui si dichiara la conformità dei lavori;
i) della D.D. n. 2375/2003, Dip. IX, nella parte in cui si intima anche al Condominio di Via Benassi, 5 l’effettuazione di una perizia statica,
e degli atti connessi,
nonché per il risarcimento dei danni;
quanto al ricorso n. 5045 del 2010:
per il risarcimento dei danni conseguenti allo scorretto esercizio di poteri in materia di vigilanza edilizia e conseguenti provvedimenti sanzionatori, facendo seguito all’atto di significazione e diffida notificato al Comune di Roma il 28.5.2009 nonché alla sentenza n. 63/2009 emessa dal Tribunale civile di Roma.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione di Roma Capitale (già Comune di Roma) e di Soc Alice Srl nel giudizio n. 10920/2004 R.G.;
Visti gli atti di costituzione di Roma Capitale (già Comune di Roma) e di F P nel giudizio n. 5045/2010 R.G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO:
1. Con il ricorso n 10920/2004 R.G. , notificato in data 29 ottobre 2004 e depositato il 16 novembre 2004, il Condominio di via Benassi, 5 - Roma espone quanto segue (in sintesi):
- di aver richiesto, con apposito atto di significazione e diffida notificato il 28 ottobre 2003 al Comune di Roma, facendo seguito a similari iniziative infruttuosamente avviate, l’esercizio dei poteri di vigilanza ed autotutela amministrativa, ai sensi degli artt. 27 e ss. d. lgs. 380/01, in relazione alla realizzazione di un parcheggio interrato per quarantotto posti auto e diciotto a raso, mediante sbancamento della collina di via Ronciglione e abbattimento del patrimonio arboreo;
- che tali lavori (di cui alla concessione per ristrutturazione di due villini n. 342/C 2001 ed alle dichiarazioni inizio attività n. 7001 del 20 febbraio 2001 per consolidamento statico, n. 30356 del 31 luglio 2001 per variante in corso d’opera, n. 38688 del 9 ottobre 2001 per ampliamento di un parcheggio e n. 11089 del 21 marzo 2003 per posti auto coperti), adiacenti alle fondamenta condominiali, oltre a costituire uno scempio ambientale, avrebbero compromesso il pregio e la salubrità dell’area, l’estetica della palazzina, la funzionalità della rete fognaria, l’impatto acustico e avrebbero, infine, cagionato lesioni e fessurazioni, sintomi di probabili danni strutturali;
- che la realizzazione delle opere sarebbe affetta da gravi irregolarità sostanziali e procedurali
- di aver richiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto sulla predetta diffida;
- che questo Tribunale con la sentenza n. 5144/2004 ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma sulla circostanziata diffida volta a stimolare l’esercizio dei poteri repressivi del’abusivismo edilizio, ordinando al medesimo di provvedere entro sessanta giorni.
Con la nota impugnata in questa sede con il ricorso originario, il Municipio XX del Comune di Roma ha comunicato:
- che i provvedimenti di cui alla D.D. di sospensione lavori n. 806 del 28.5.2002 non si sono conclusi con l’adozione dei procedimenti di demolizione a motivo dell’avvenuto accertamento - sulla base di un parere dell’Avvocatura comunale del 5 settembre 2002 - della legittimità delle DIA n. 30356, del 31 luglio 2001 n. 38688, del 9 ottobre 2001 di variante per la realizzazione di posti auto scoperti e box interrati;
- che l’intervento di demolizione e ricostruzione è stato fatto oggetto di domanda di concessione in sanatoria.
Il Condominio prospetta le seguenti censure così rubricate:
1) violazione dei doveri di vigilanza di cui all’art. 27 del T.U. Edilizia;violazione dell’art. 21 della L. n. 241/1990;
2) eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto;carenza del vincolo pertinenziale e nozione di nuova costruzione;
3) eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto;gli sbancamenti di terreno e il permesso di costruire;
4) violazione degli strumenti urbanistici;le norme tecniche di attuazione e i vincoli di in edificabilità;
5) opere in cemento armato;violazione degli artt. 4 e ss. della L. n. 1086/1971 confluiti negli artt. 64 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;
6) violazione delle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi;dd.mm. 16.2.1982 e 1.2.1986.
2. Con il ricorso n. 5045/2010 R.G., il Condominio istante fa presente di aver notificato a Roma Capitale un nuovo atto di significazione e diffida volto a ottenere l’emissione dei provvedimenti sanzionatori di vigilanza previsti dal D.P.R. n.380/2001. Non essendo stato ancora emessi tali provvedimenti, il Condominio formula una nuova domanda risarcitoria per equivalente, che muove dal già avvenuto accertamento in sede civile dei fatti materiali e della responsabilità di Alice srl, ed è volta all’accertamento della responsabilità civile di Roma Capitale, del Municipio XX e della relativa U.O.T., nonché dei seguenti funzionari pubblici:
- Arch. F P, in qualità di responsabile del procedimento afferente la concessione edilizia n. 341/C del 2001 nonché le connesse D.I.A.;
- Ing. G M e Arch. P O, in qualità di dirigenti della U.O.T. del Municipio XX all’epoca dei fatti.
La domanda è volta a ottenere il risarcimento dei danni come quantificati dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 63/2009, nonché al ristoro delle ulteriori perdite subite quali conseguenze immediate e dirette degli atti di assenso posti in essere dall’Amministrazione.
3. Occorre anzitutto disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva degli stessi.
4. Il primo motivo del ricorso n. 10920 del 2004, con cui il Condominio istante si duole ancora una volta, in primo luogo, dell’inerzia e del difetto di istruttoria dell’Amministrazione comunale nell’esercizio dei poteri sanzionatori, consistente nella mancata doverosa conclusione del procedimento di contestazione della accertata illegittimità dei lavori avviato con la loro sospensione, è fondato, considerato in sé stesso, ma anche in relazione ai profili di fatto sottesi alle ulteriori censure.
L’Amministrazione si è limitata ad asserire che le DIA nn. 30356/2001 e 38688/2001 erano legittime sulla base di un preesistente parere dell’Avvocatura comunale, ma senza porre in essere un rinnovato completo accertamento in fatto e in diritto in ordine a tutti i profili sollevati con la diffida originaria, e qui richiamati anche nei motivi di impugnazione (tra cui le questioni relative alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della D.I.A.).
La complessità della vicenda e la rilevanza delle opere in questione imponevano e impongono all’Amministrazione un compiuto riesame della stessa, nella sua globalità, ai fini delle conseguenti determinazioni di vigilanza edilizia - anche in sede di autotutela - con le connesse sanzioni, avuto riguardo, tra l’altro, alle sopravvenienze giudiziarie e alla connessa pendenza delle procedure di sanatoria edilizia in attesa di definizione.
Il decorso del tempo non fa venir meno questo obbligo.
L’Amministrazione dovrà compiere le conseguenti valutazioni e provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, questo Tribunale, su istanza della parte ricorrente, potrà disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1, lettera e) del codice del processo amministrativo, la nomina di un commissario ad acta .
4.1 Con i motivi aggiunti notificati in data 23 febbraio 2006 - 27 marzo 2006 e depositati il 20 aprile 2006, parte ricorrente impugna tutti gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
Sia la difesa di Roma Capitale sia quella della controinteressata ne eccepiscono l’inammissibilità/irricevibilità sotto vari profili.
Ad avviso del Collegio, riveste carattere assolutamente pregiudiziale quello concernente la tardività del relativo deposito.
Non è controverso, risultando dagli atti:
a) che i motivi aggiunti siano stati notificati:
- una prima volta, presso lo studio del difensore dell’odierna controinteressata, in data 23 febbraio 2006;
- una seconda volta, presso la sede della società controinteressata, in data 27 marzo 2006;
b) che i medesimi siano stati depositati in data 20 aprile 2006.
Secondo la difesa della controinteressata, detto deposito è tardivo, perché effettuato oltre i trenta giorni dalla prima notifica, la quale era l’unica rilevante ai fini processuali: infatti, la decorrenza del termine dall’ultima notificazione effettuata rileverebbe solamente qualora fossero state effettuate più notifiche nei confronti di più parti, e non di una sola parte.
4.2 L’eccezione è fondata.
La giurisprudenza formatasi sull’analoga previsione dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha affermato che - in linea di principio - il concetto di “ultima notifica” che costituisce il dies a quo per il decorso del termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso (e dei motivi aggiunti, ai quali si applicano le stesse regole) si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam , perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso;pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. p.es. Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154).
Ora, è vero che questa impostazione rigorosa è stata temperata dal rilievo della possibilità di riconoscere - in favore del ricorrente - la sussistenza dell’errore scusabile (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835);ma è pure vero, dall’altro, che la relativa discussione riguarda essenzialmente la questione di una pluralità di notifiche effettuate nei confronti di più controinteressati, con la connessa esigenza di individuare esattamente il numero e l’identità dei medesimi e con le possibili conseguenti incertezze.
Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte a una duplice notifica effettuata nei confronti della medesima (e unica) controinteressata. In questa situazione, occorre seguire un criterio più rigoroso, che il Collegio ritiene di poter desumere (per evidente identità di ratio ) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all’art. 369 c.p.c..
La Cassazione ha infatti affermato che il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n. 9967;sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456;sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1635;sez. II, 19 agosto 2002, n. 12240;sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118;sez. III, 9 aprile 1992, n. 4366).
Questa impostazione è ritenuta dal Collegio pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, ed essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito.
Non viene quindi in rilievo, in questa sede, il problema della validità della seconda notificazione, effettuata nella sede della società controinteressata a seguito di un rinnovo resosi necessario a seguito del trasferimento di sede della stessa. Si tratta solamente di rilevare che il termine per il deposito - alla stregua di una valutazione “ex post” ispirata al rispetto della previsione codicistica e delle sottostanti esigenze di certezza nel rapporto processuale - non può che decorrere dall’avvenuto perfezionamento della prima notifica valida, senza che al riguardo siano invocabili profili di scusabilità dell’errore, anche con riferimento alle vicende dell’ulteriore notificazione.
La validità - e la conseguente sufficienza - della prima notifica non è da mettersi in discussione nella specie: alla luce della giurisprudenza del Supremo Consesso successiva all’introduzione dei motivi aggiunti cd. “estensivi” ai sensi della L. n. 205/2000, è da ritenersi legittima e rituale la notificazione degli stessi presso il domicilio eletto dalla parte intimata, con ciò ribadendosi un tradizionale orientamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717;cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 831;Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354).
Ne consegue che nella specie va rilevata la tardività del deposito dei motivi aggiunti, i quali sono stati depositati il 20 aprile 2006, ossia oltre il termine di trenta giorni dopo il perfezionamento (in data 23 febbraio 2006) dell’ultima notificazione utile, validamente effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore della società controinteressata, con la conseguente violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 21, comma 2, della L. n. 1034/1971, applicabile ratione temporis .
4.3 Il ricorso n. 10920 del 2004 va quindi accolto nella sola parte relativa all’annullamento della nota originariamente impugnata, con le conseguenze di cui al precedente punto 4 e con l’assorbimento dei profili di censura non esaminati.
5. L’esame delle domande risarcitorie formulate in entrambi i ricorsi in epigrafe, con le connesse questioni pregiudiziali anche relative alla giurisdizione, rimane riservata all’esito degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà nell’esercizio dell’attività di vigilanza edilizia.