TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202303526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202303526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303526
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 03526/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Bovelacci Organi S.r.l.s di A B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.D.G. n. 301 dell''8.2.2023 e suo allegato “A”, del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell''''Identità Siciliana, adottati ad integrazione e modifica “della circolare Dipartimentale n. 3 prot. n. 54181 del 08.11.2021”, e per la disciplina delle “modalità e termini di scadenza in materia di contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico a valere sul Capitolo 377713 a decorrere dall''''anno 2023 e successivi anni, salvo revoca”.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/06/2023:

- della nota prot. 27903 del 9.6.2023 del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, a firma del Dirigente del servizio 5 e trasmessa in pari data, con cui si è comunicato che “In esecuzione dell''''ordinanza del

TAR

Palermo n. 224/2023 notificata l''''11/05/2023, si comunica che, riesaminato il provvedimento impugnato, questo Dipartimento ritiene di dover confermare l''''allegato A al DDG n. 301 dell''''08/02/2023 di cui trattasi. Infatti, considerata la rilevanza storico – artistica e culturale degli strumenti musicali oggetto di tutela e valorizzazione, si è ritenuto necessario utilizzare criteri più rigidi rispetto alla normativa vigente”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto presidenziale n. 308/23;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, il sig. A B, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Bovelacci Organi s.r.l.s., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dei relativi effetti, del D.D.G. n. 301 dell’8 febbraio 2023 e del suo allegato “A”, del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, adottati ad integrazione e modifica della circolare Dipartimentale n. 3 prot. n. 54181 dell’8 novembre 2021, e per la disciplina delle “modalità e termini di scadenza in materia di contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico a valere sul Capitolo 377713 a decorrere dall'anno 2023 e successivi anni, salvo revoca”.

In fatto il ricorrente deduce di essere in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali per il settore di competenza n. 11 “Strumenti musicali” di cui all’allegato 2 indicato dall’art. 182 del D.lgs. 42/04, e di avere svolto l’attività professionale di restauratore di beni culturali assentita – cioè, per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore storico, nonché ogni attività presupposta di progettazione – per vari decenni, tramite, dapprima, la “Arte Organaria di Bovelacci Antonio &
C. s.a.s.”, successivamente, la “Arte Organaria di A. &
A. Bovelacci s.r.l.”, dal 2017, la “Arte Organaria di Bovelacci s.r.l.” e, da ultimo, tramite la “Bovelacci Organi s.r.l.s.”.

In proposito, il ricorrente specifica che, in materia di restauro di strumenti musicali, l’art. 11 della Legge regionale 44/1985 prevede che, “Al fine di consentire la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore storico, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, in favore di comuni, di enti morali ed ecclesiastici, contributi sino al 95 per cento dell'importo relativo al preventivo di spesa da sottoporre preliminarmente al parere della Commissione regionale per le attività musicali di cui all'art. 3”.

I beneficiari dei contributi sono pertanto gli Enti morali ed ecclesiastici presenti nel territorio della Regione Sicilia, i quali formulano le proprie istanze allegando la documentazione richiesta.

Con circolare n. 3 dell’8 novembre 2021, l’Assessorato regionale - Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, aveva già disciplinato le modalità di presentazione ed il contenuto delle istanze degli Enti per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della L.R. 44/1985.

Ciò posto, con il D.D.G. n. 301 dell’8 febbraio 2023, ad integrazione e modifica della predetta circolare, è stata di fatto introdotta una nuova disciplina sul contenuto delle istanze degli Enti.

Infatti, all’art.

3.3 dell’allegato “A” del D.D.G. n. 301/23 l’Amministrazione ha previsto: “All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti” – tra cui il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta restauratrice in corso di validità, conseguita nell’attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".

Il ricorrente, che oggi esercita la propria professione esclusivamente tramite la ditta “Bovelacci Organi s.r.l.s.” , può provare solo: a) il proprio titolo abilitativo per il settore n. 11, “Strumenti musicali” (di cui all’allegato B, art. 182 del D.lgs. 42/2004);
b) l’attività di restauro svolta da vari decenni;
c) l’avvenuta certificazione di almeno tre restauri da parte della Soprintendenza competente (con le ditte precedenti, ovvero “Arte Organaria di Bovelacci Antonio &
C. s.a.s.” e “Arte Organaria di A. &
A. Bovelacci s.r.l.”).

Tutto ciò posto, il D.D.G. n. 301/23, con il proprio allegato A, introdurrebbe limitazioni già in fase di presentazione dei progetti entro il 30 giugno dell’anno in corso, da cui la sua impugnazione in questa sede per i seguenti motivi:

I. Violazione di legge. Violazione degli artt. 29 e 182 del D.lgs. 42/2004. Introduzione di disciplina in violazione della riserva di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 44/1985. Contrasto con la disciplina del D.M. 154/2017. Illegittima introduzione di disciplina escludente in fase di presentazione delle istanze di contributo.

Con un primo mezzo, il ricorrente evidenzia come, stante l’indefettibile personalità della prestazione da parte del soggetto abilitato (sia progettazione che esecuzione del restauro), lo stesso è in possesso dei requisiti di restauratore di strumenti musicali antichi, indipendentemente dalla ditta (ragione sociale) o dalla forma giuridica (impresa individuale, società di persone o di capitali) attraverso cui esercita la professione. Pertanto, l'art.

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