TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202400219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202400219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400219
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01168/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2023, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo -O-, elettivamente domiciliato nel suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele II, n. 124, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto p. t., Questura di Bari, in persona del Questore p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

dei seguenti atti: 1) il provvedimento della Prefettura della Provincia di Bari, notificato al ricorrente il 5.7.2023, proc. n. 1692/2022/16B/Area I O.P. – Ufficio di Staff, a firma del Viceprefetto vicario, recante revoca del “ decreto di nomina a guardia particolare giurata da ultimo rinnovato in data 05.3.2021 ”;
2) la nota della Prefettura della Provincia di Bari, notificata al ricorrente il 28.2.2023, proc. n. 1692/2022/16B/Area I O.P. – Ufficio di Staff Questura di Bari, recante comunicazione, al sig. -O- dell’avvio del procedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata;
2) la nota della Questura di Bari, del 4.1.2023, prot. n. 000578, indicata nel predetto provvedimento, recante comunicazione, alla suddetta Prefettura;
3) la nota della Questura di Bari, del 14.4.2023, prot. n. 0033600, indicata nel predetto provvedimento, recante comunicazione alla suddetta Prefettura;
4) ogni eventuale ulteriore atto e provvedimento, presupposto, successivo e comunque connesso ai sopracitati, ove lesivi della sfera giuridica del ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel possesso ed il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'avv. Raimondo -O-, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, titolare sin dal 2014 del decreto di nomina a guardia particolare giurata, periodicamente rinnovato, in data 05.07.2023, due anni dopo l’ultima richiesta di rinnovo del titolo, corredata dalla necessaria documentazione (presentata, presso i competenti Uffici della Prefettura, il 5.3.2021), riceveva notifica del provvedimento prefettizio recante la revoca del titolo, motivata con l’asserita frequentazione del medesimo con soggetti censurati che, a suo dire, ci sarebbero state ma soltanto in episodi occasionali e sporadici.

Insorge, con il ricorso notificato il 03.10.2023 e depositato il 26.10.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel possesso ed il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata.

Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 134, 136 e 138 del T.U.L.P.S.;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
violazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione italiana;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea presupposizione, in fatto e in diritto, ingiustizia manifesta, sviamento.

Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, deduce inammissibilità e infondatezza del gravame.

Nella camera di consiglio del 14.11.2023, l’istanza cautelare è abbinata al merito.

Con memoria conclusiva, il ricorrente replica alle deduzioni della difesa erariale.

All’udienza del 20 febbraio 2024, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Viene contestata la legittimità del decreto prefettizio prot. n. 86476 del 26 giugno 2023, notificato il 5 luglio 2023, sotto molteplici profili.

Sennonché, è opportuno rammentare, in via preliminare, che la nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell’interessato, onde consentire all’Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l’esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l’Autorità di P.S. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità valutativa (cfr.: Cons. di Stato, VI, n. 2188 del 2006).

Le guardie giurate, dunque, pur esterne alle forze di polizia, devono risultare in possesso di requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II n. 1051/2015).

Coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta specchiata, improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 31/10/2011, n. 5828).

Per consolidata giurisprudenza, “ L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza;
la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata
” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 27.3.2018, n. 1905;
in senso conforme, T.a.r. Calabria Catanzaro, Sez. I, 24.04.2023, n. 653).

Il requisito di buona condotta richiesto dall’art. 138 T.u.l.p.s. si collega ai particolari compiti affidati alle guardie giurate, diretti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ordinariamente affidati alle Forze dell’Ordine.

Da ciò consegue che i soggetti esterni alle forze di polizia, per essere abilitati a espletarne le funzioni, devono risultare in possesso di requisiti accertati afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può non investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II, n. 1051/2015).

IV - Ciò premesso, si può ritenere che la valutazione in ordine al venir meno dei requisiti di attitudine e di affidabilità effettuata dall’Amministrazione, nel caso di specie, sia stata esaurientemente motivata, sulla base del compendio probatorio.

Dall’istruttoria svolta dai competenti organi di polizia è, infatti, emerso che il ricorrente intrattiene abitualmente rapporti con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

In due occasioni (vedansi la nota notificata il 7 ottobre 2016 e la nota notificata il 22 aprile 2021), il sig. -O- è stato formalmente diffidato dalla Prefettura di Bari ad astenersi dal frequentare soggetti prevenuti o controindicati, con l’espresso avvertimento che l’eventuale reiterazione delle condotte sarebbe stata valutata negativamente in occasione dei rinnovi successivi dei titoli di guardia particolare giurata, ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi normativamente richiesti, per lo svolgimento delle delicate mansioni affidate alle guardie particolari giurate.

Infatti, la Questura di Bari, con nota del 29 agosto 2016, ha comunicato alla Prefettura di Bari che l’odierno ricorrente – già, peraltro, destinatario del provvedimento dell’8 aprile 2014 di sospensione della patente per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche – era stato controllato nelle seguenti circostanze:

a) il 16/08/2015, a bordo auto, con un soggetto deferito per spaccio di sostanze stupefacenti ex art.73 del D.P.R. 309/90 e sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore;

b) il 14/01/2015, a bordo auto, con un soggetto gravato da precedenti per furto aggravato nel 2005 e nel 2001, per rissa, porto d’armi ed oggetti atti ad offendere nel 2003, nonché segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti nel 2016;

c) il 24/11/2014 presso la stazione ferroviaria di Bari, in compagnia di un soggetto con precedenti per furto aggravato nel 2013, sostituzione di persona e truffa nel 2013, lesioni personali nel 2014 e condannato per guida sotto l’influenza dell’alcool nel 2012;
l’odierno ricorrente veniva formalmente colto in compagnia di detto soggetto anche il 6/11/2014, l’8/04/2014 e il 7/10/2012 a bordo auto;

d) il 04/04/2014 a Bari, in compagnia di un soggetto gravato per contrabbando, violazioni in materia di Iva nel 1994 e furto nel 1997.

Nonostante i formali richiami e inviti trasmessi dall’Amministrazione, l’odierno ricorrente ha continuato a intrattenere rapporti con diversi soggetti gravati da precedenti per reati in materia di traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, di armi, furto, truffa e altri reati di significativa gravità.

Con nota del n. 0000578 del 04/01/2023, la Questura di Bari ha comunicato alla Prefettura che, nonostante le ripetute diffide, il sig. -O- risultava controllato in nuove occasioni con soggetti controindicati e segnatamente:

a) il 28.11.2021, in Bari, a bordo auto, controllato in compagnia di persona con pregiudizi penali, anche attinta da misure limitative della libertà personale per simulazione di reato, violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90, DASPO, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, scarcerato per rapina aggravata, porto abusivo di armi, arresti domiciliari per evasione;

b) il 25.11.2021, in Bari, a bordo auto, controllato in compagnia di persone con pregiudizi penali, anche con misure limitative della libertà personale, per ricettazione, furto, esercizio abusivo di gioco o scommessa, A.O. del sig. Questore di Bari, guida sotto l’influenza dell’alcool, produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 e 74 D.P.R. 309/90, violenza privata, truffa, estorsione, arrestato per maltrattamenti in famiglia;
stesso soggetto del controllo del 01.02.2022;

c) nelle date 22.11.2021, 06.10.2021, 12.05.2021 e 20.04.2021, in Bari e Polignano a Mare, a bordo auto, controllato in compagnia di soggetto con pregiudizi penali, anche con misure limitative della libertà personale, tra cui lo stesso soggetto del controllo del 01.02.2022;

d) il 14.12.2022, in Bitonto, a bordo auto, controllato in compagnia di persona gravata da pregiudizi penali, anche con misure limitative della libertà personale, per i reati di violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90, arresto per evasione, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., furto in concorso, percosse, lesioni personali, ricettazione, A.O. del sig. Questore di Bari nel 2009 e 2015;

e) il 04.12.2022, in Bari, a bordo auto, controllato in compagnia di persona gravata da precedenti per guida sotto l’influenza dell’alcool, recidivata, violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90;
persona gravata da precedenti per guida sotto l’influenza dell’alcool, minaccia;
persona con pregiudizi penali, anche con misure limitative della libertà personale, per i reati di violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 recidivata, DASPO, condanna per produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. 309/90, simulazione di reato, evasione, percosse, lesioni personali;

f) il 21.03.2022, in Giovinazzo, a bordo auto, controllato in compagnia di persona segnalata per violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90;

g) il 01.02.2022, in Bari, a bordo auto, controllato in compagnia di persona con pregiudizi penali, anche attinta da misure limitative della libertà personale, per furto aggravato, condannato per guida sotto l’influenza dell’alcool, sostituzione di persona, truffa, lesioni personali, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., violazione amministrativa Covid 19 recidivata;

Con nota n. 33600 del 14.04.2023, la Questura di Bari, in seguito a un approfondimento istruttorio, ha comunicato l’accertamento di ulteriori frequentazioni pregiudizievoli, anche nel corso dell’anno 2023, a bordo auto e in orario notturno e precisamente:

a) il 02.01.2023, alle ore 02.34 circa, con soggetto attinto da misure limitative della libertà personale e con pregiudizi penali per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/90, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G, evasione;

b) il 10.01.2023, alle ore 01.01 circa, con la medesima persona di cui al precedente controllo, e con altro soggetto attinto da misure limitative della libertà personale, segnalato per violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 e con pregiudizi penali per furto aggravato, sostituzione di persona, truffa, lesioni personali, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G;
evasione;

c) il 16.03.2023, alle ore 02.05 circa, nuovamente con il soggetto di cui al precedente controllo.

Nonostante le diffide riguardanti gli accertamenti passati, sono emersi oltre dieci segnalazioni solo per gli anni 2022 e 2023, in cui l’odierno ricorrente è stato controllato in compagnia di soggetti controindicati.

Alla luce di tali risultanze, dunque, l’Amministrazione ha ritenuto che tali ulteriori frequentazioni abbiano inciso sfavorevolmente sul giudizio di affidabilità e buona condotta del ricorrente, quali requisiti soggettivi necessariamente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per i titolari di licenze di polizia, in particolare per le guardie particolari giurate, in relazione alle delicate mansioni dalle stesse svolte.

V - La frequentazione di soggetti controindicati, nel caso di specie, non è meramente occasionale, ma appare abitudine costante del ricorrente.

Gli accertamenti, recenti e risalenti nel tempo, nonché la frequenza degli episodi segnalati, molto spesso anche con le stesse persone, dimostra inequivocabilmente che il ricorrente intrattenga rapporti personali stabili con soggetti prevenuti o gravati da precedenti penali.

A ulteriore dimostrazione della ragionevolezza della valutazione dell’Amministrazione, occorre ribadire che il sig. -O- ha continuato a intrattenere tali rapporti, nonostante sia stato formalmente invitato dalla Prefettura di Bari ad astenersi dal farlo, con due diffide formali.

Il Consiglio di Stato, in un precedente analogo, ha rilevato che in caso di frequentazioni con persone pregiudicate è logico dedurne che la parte mantenga quantomeno una poco prudente contiguità con le suddette persone, contiguità certamente incompatibile con i requisiti richiesti a chi svolge un compito a difesa della legalità, che comporti uno stretto contatto con i fenomeni e i soggetti che la minacciano, ma in forma di contrapposizione e non di consonanza con gli stessi (cfr.: Cons. Stato Sez. III n. 4610/2014). Coloro che aspirano a ottenere o conservare la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo a seguire una condotta improntata al massimo rispetto della legalità ed alla più risaltante integrità e probità, evitando con accortezza situazioni ambigue e, comunque, non adeguate ai compiti propri delle guardie giurate (cfr.: Cons. Stato, Sez. III n. 5828/2011).

È opinabile, per contro, l’assunto in base alla quale il ricorrente non avrebbe potuto conoscere i precedenti a carico dei soggetti dallo stesso frequentati.

Il ricorrente è stato controllato più volte, nel corso del tempo, in compagnia dei medesimi soggetti e, per tali ragioni, è stato diffidato dalla Prefettura di Bari in ben due occasioni, senza dire che, per una guardia giurata, la conoscenza dei precedenti penali dei soggetti che frequenta abitualmente costituisce un preciso onere, rientrante nell’ambito del livello di diligenza richiesto a tali tipologie di figure professionali (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II, n. 1051/2015).

VI - Per altro verso, con riferimento alle dedotte censure di presunto sviamento di potere, nella valutazione del requisito della buona condotta e affidabilità, va detto che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 25/06/2008, n. 3227).

Alla luce dell’ampio compendio probatorio in atti, la doglianza del ricorrente circa la presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato è evidentemente priva di pregio.

Stando a un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 8 della Costituzione ” (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, n. 2457 del 25 maggio 2017;
in senso conforme, Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312;
Idem, IV, 21 aprile 2015, n. 2011;
Idem V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420;
Idem VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

VII – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio del giudizio possono essere compensate, stanti la particolarità e la novità del caso.

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