TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202400219
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Testo completo
Pubblicato il 22/02/2024
N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo -OMISSIS-, elettivamente domiciliato nel suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele II, n. 124, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto p. t., Questura di Bari, in persona del Questore p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento della Prefettura della Provincia di Bari, notificato al ricorrente il 5.7.2023, proc. n. 1692/2022/16B/Area I O.P. – Ufficio di Staff, a firma del Viceprefetto vicario, recante revoca del “ decreto di nomina a guardia particolare giurata da ultimo rinnovato in data 05.3.2021 ”; 2) la nota della Prefettura della Provincia di Bari, notificata al ricorrente il 28.2.2023, proc. n. 1692/2022/16B/Area I O.P. – Ufficio di Staff Questura di Bari, recante comunicazione, al sig. -OMISSIS- dell’avvio del procedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata; 2) la nota della Questura di Bari, del 4.1.2023, prot. n. 000578, indicata nel predetto provvedimento, recante comunicazione, alla suddetta Prefettura; 3) la nota della Questura di Bari, del 14.4.2023, prot. n. 0033600, indicata nel predetto provvedimento, recante comunicazione alla suddetta Prefettura; 4) ogni eventuale ulteriore atto e provvedimento, presupposto, successivo e comunque connesso ai sopracitati, ove lesivi della sfera giuridica del ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel possesso ed il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'avv. Raimondo -OMISSIS-, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, titolare sin dal 2014 del decreto di nomina a guardia particolare giurata, periodicamente rinnovato, in data 05.07.2023, due anni dopo l’ultima richiesta di rinnovo del titolo, corredata dalla necessaria documentazione (presentata, presso i competenti Uffici della Prefettura, il 5.3.2021), riceveva notifica del provvedimento prefettizio recante la revoca del titolo, motivata con l’asserita frequentazione del medesimo con soggetti censurati che, a suo dire, ci sarebbero state ma soltanto in episodi occasionali e sporadici.
Insorge, con il ricorso notificato il 03.10.2023 e depositato il 26.10.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel possesso ed il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 134, 136 e 138 del T.U.L.P.S.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione italiana; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea presupposizione, in fatto e in diritto, ingiustizia manifesta, sviamento.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, deduce inammissibilità e infondatezza del gravame.
Nella camera di consiglio del 14.11.2023, l’istanza cautelare è abbinata al merito.
Con memoria conclusiva, il ricorrente replica alle deduzioni della difesa erariale.
All’udienza del 20 febbraio 2024, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – Viene contestata la legittimità del decreto prefettizio prot. n. 86476 del 26 giugno 2023, notificato il 5 luglio 2023, sotto molteplici profili.
Sennonché, è opportuno rammentare, in via preliminare, che la nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell’interessato, onde consentire all’Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l’esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l’Autorità di P.S. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità valutativa (cfr.: Cons. di Stato, VI, n. 2188 del 2006).
Le guardie giurate, dunque, pur esterne alle forze di polizia, devono risultare in possesso di requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II n. 1051/2015).
Coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta specchiata, improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 31/10/2011, n. 5828).
Per consolidata giurisprudenza, “ L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed