TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-12-20, n. 202400961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-12-20, n. 202400961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400961
Data del deposito : 20 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2024

N. 00961/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01351/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA RO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento prot. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza diretta alla regolarizzazione dei lavoratori non comunitari – flussi 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente ha presentato, attraverso la società -OMISSIS-, istanza ex art. 27 comma 1 ter, d.lgs. n. 286/1998, prot. -OMISSIS- con numero di uscita -OMISSIS-, ottenendo in data 24 aprile 2024 il visto di ingresso per lavoro subordinato “quota flussi”.

A seguito di un articolato contraddittorio procedimentale con la società che precede, la Prefettura, con il provvedimento indicato in epigrafe ha dichiarato l’impossibilità di regolarizzare il ricorrente ‹‹ poiché non è stata soddisfatta la richiesta di integrazione documentale del Modello Società di Capitali 2023 – Periodo d’imposta 2022 con ricevuta/segnatura di invio all’Agenzia delle Entrate si è proceduto ad effettuare accertamenti al portale dell’Agenzia delle Entrate ed è emerso che il

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