TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-01-28, n. 201600024
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N. 00024/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00030/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2016, proposto da:
M A R, rappresentata e difesa dagli avv. M C, G M, con domicilio eletto presso l’avv. M C in Perugia, Via Bontempi, 4;
contro
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Sorbini in Perugia, Via Palermo S.n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera comunale n. 301 del 23 settembre 2015 di approvazione progetto esecutivo di demolizione opere abusive.
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente al provvedimento impugnato, ancorchè non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Raffaele Potenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare appare meritevole di accoglimento ai soli fini di assicurare che la controversia pervenga alla decisione del ricorso nel merito “re adhuc integra”: