TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-10-05, n. 201701097
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2017
N. 01097/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rail Cargo Carrier Italy S.r.l., FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., InRail S.p.A., Hupac S.p.A., Db Cargo Italia S.r.l., Sbb Cargo Italia S.r.l., TUA - Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., Rail Traction Company S.p.A., CFI Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Oceanogate Italia S.p.A., Captrain Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Giordano, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
A.R.T. - Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Borsero in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
per l'annullamento
- della Delibera n. 75/2016 avente ad oggetto il " Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con la delibera n. 96/2015 e successive integrazioni " dell'1 luglio 2016;
e per quanto occorrer possa
- della Delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante i " Criteri per la determinazione dei canoni di accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ";
- della Delibera n. 28/2016 dell'8 marzo 2016, avente ad oggetto " Attuazione della delibera n. 96/2015 - Differimento di termini ed altre misure ";
- della Delibera n. 31/2016 del 23 marzo 2016 avente ad oggetto " Attuazione della delibera n. 96/2015 - Precisazioni ";
- della Delibera n. 62/2016 del 30 maggio 2016, avente ad oggetto " Differimento dei termini di attuazione delle misure 41 e 58 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 ";
- della Delibera n. 72/2016 del 27 giugno 2016, avente ad oggetto " Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento dei termini ";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13 febbraio 2017, per l’annullamento
- del Prospetto Informativo della Rete PIR - 2018 Edizione dicembre 2016, di RF e della disposizione dell'Amministratore delegato di RF n. 23 del 7.12.2016, che emana il detto PIR, in vigore a partire dall'orario di servizio del 10 dicembre 2017;
- per quanto occorrer possa, della Delibera n. 140/2016, del 30.11.2016 e relativo Allegato A, avente ad oggetto " Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto Informativo della Rete 2018", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A. ";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.T. - Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Le società ricorrenti esercitano attività di trasporto ferroviario di merci, anche internazionale, sulla base di contratti di capacità e di assegnazione di tracce stipulati con Rete Ferroviaria Italiana (RF).
Con l’atto introduttivo del giudizio hanno impugnato la delibera n. 75/2016 con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha riconosciuto “ conforme ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, approvati con delibera n. 96/2015… ” il “ nuovo sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, presentato da Rete Ferroviaria Italiana Spa (RF) in data 30 giugno 2016… ”. L’impugnazione è stata estesa “ per quanto occorrer possa ” alla citata (e presupposta) delibera n. 96/2015 (recante i “ Criteri per la determinazione dei canoni di accesso ed utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ”), nonché alle conseguenziali delibere nn. 28/2016, 31/2016, 62/2016 e 72/2016.
Con successivi motivi aggiunti, depositati il 13/2/2017, le imprese ricorrenti hanno poi impugnato il Prospetto Informativo della Rete PIR - 2018 Edizione dicembre 2016, di RF, e la delibera ART n. 140/2016, formulando censure sostanzialmente riproduttive di quelle proposte con il ricorso originario.
2) Si sono costituiti in giudizio, per resistere alle azioni impugnatorie di cui sopra, l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RF), che hanno formulato eccezioni di inammissibilità e, nel merito, hanno chiesto la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati.
3) Nel corso del giudizio tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza del 28 giugno 2017 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso originario si apre con una premessa in cui le imprese ricorrenti illustrano le modalità di determinazione delle tariffe per l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, stabilite in via generale dalla delibera ART n. 96/2015 (distinte dalle ricorrenti in tariffe “standard” e tariffe “in deroga”) e, con riferimento alla delibera ART n. 75/2016 (costituente la prima applicazione dei criteri di cui sopra), sostengono che le tariffe così quantificate (e gli aumenti con esse disposti) risultano economicamente insostenibili.
2) A sostegno di tali affermazioni e della ritenuta illegittimità dei provvedimenti impugnati, hanno formulato una pluralità di censure che possono essere così sintetizzate:
2.1) Difetto di competenza per la determinazione del Modello regolatorio “in deroga”. Nullità assoluta. Violazione dell’art. 18, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 112/2015 (il modello regolatorio di cui alla delibera ART n. 96/2015 prevede che il canone per il Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) è distinto in diverse componenti (A, B, C), individuate dalla Misura 22; per applicare i relativi criteri ART ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 par. 1 della Direttiva 2012/34/UE, adottando il meccanismo dei “coefficienti di maggiorazione” ivi delineato; ma così facendo ha approvato tariffe “in deroga” (che coprono tutti i costi del gestore della rete) violando il sistema di competenze stabilito dall’art. 18 del d.lgs. n. 112/2015 che affida alla competenza ministeriale la determinazione dei coefficienti in questione (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).
2.2) Difetto di competenza sotto altro profilo. Violazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 112/2015 (il citato art. 18 risulta violato anche perché il comma 4 affida all’ART solo la verifica della sostenibilità e della corretta applicazione dei coefficienti di maggiorazione, i cui esiti vanno comunicati ai Ministeri competenti per le relative determinazioni).
2.3) Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione su un punto decisivo. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 (con riferimento alla insostenibilità economica delle tariffe così determinate, rappresentata nel corso del procedimento dalle imprese ricorrenti e dalle associazioni di categoria).
2.4) Difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra atti. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione su un punto decisivo. Violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/2015. Eccesso di potere. Errore di fatto manifesto (la proposta tariffaria PMdA 2016-2021 è stata presentata da RF ad ART il 30/6/2016 e in pari data respinta dall’Autorità; il giorno dopo, però, la stessa ART ha approvato la proposta RF del 30/6/2016, precedentemente respinta; ciò è palesemente illogico e contraddittorio; l’istruttoria è risultata dunque del tutto insoddisfacente e ciò vale, tra l’altro, con riferimento: ai costi totali di RF, in progressivo aumento, pur trattandosi di costi principalmente fissi; al tasso di inflazione programmato in misura ben superiore agli incrementi degli ultimi anni).
2.5) Violazione dell’art. 17, commi 2, 5 e 6, d.lgs. 112/2015. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Sviamento del potere (le tariffe approvate per il PMdA coprono i costi totali di RF, in violazione del principio sancito dall’art. 17 del d.lgs. n. 112/2015 secondo cui i canoni in questione sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, con l’aggiunta eventuale dei costi relativi alla scarsità di capacità e agli effetti ambientali causati dalla circolazione del treno, di cui ai commi 5 e 6: costi che non ricorrono nel caso in esame).
2.6) Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 10 della direttiva 2012/34/UE. Violazione dell’art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 112/2015 sotto altro profilo sostanziale. Violazione dell’art. 17, commi 5 e 6, del d.lgs. 112/2015 (con riferimento alle maggiorazioni tariffarie che hanno penalizzato le categorie dei trasporti diurni e dei trasporti internazionali, con effetti distorsivi sul mercato, senza alcuna giustificazione economica e senza un adeguato controllo preventivo di compatibilità).
2.7) Eccesso di potere.