TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300394
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 00394/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, n. 26;

contro

Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna:

- al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30, co.5, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni da attività illegittima del Comune di Roccaraso, consistita nel provvedimento di annullamento della sua iscrizione anagrafica nello stesso Comune del -OMISSIS-, che, con sentenza n. 849/2015, il Tar Abruzzo - L’Aquila ha a sua volta annullato.

Indica nel dettaglio i seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e chiede la condanna del Comune al risarcimento per equivalente monetario:

- l’importo dovuto per imposta e sanzioni in misura pari a € 2.795,40 in relazione alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di cui non ha potuto usufruire per l’acquisto del diritto di abitazione su un immobile sito in Roccaraso, non avendo potuto trasferire, entro il termine di diciotto mesi dal rogito, la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile;

- l’IMU che per gli anni dal 2013 al 2015 ha dovuto versare per l’immobile oggetto del diritto di abitazione per un importo complessivo di € 3.102,00;

- le spese per recarsi a -OMISSIS-per la cura di una malattia cronica, non avendo potuto scegliere un nuovo medico di base nel distretto sanitario della Provincia dell’Aquila, in quanto ancore residente a -OMISSIS-e impossibilitato a ottenere il rilascio della tessera sanitaria presso la Regione Abruzzo;

- il danno non patrimoniale per ansie e disturbi psico-fisici e relazionali, non avendo potuto votare alle elezioni regionali tenutesi in Abruzzo il 25.5.2014.

Resiste il Comune di Roccaraso, che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

All’udienza del 7 giugno 2023 il ricorso è passato in decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

La Corte costituzionale (n. 204/2004) ha affermato il principio, poi accolto nel comma 4 dell’’art. 7 del codice del processo amministrativo, che il risarcimento del danno è una tutela per equivalente alternativa o conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo adottato in esercizio di potere, che resta attratta al giudice naturale degli interessi legittimi e anche dei diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva.

Nel caso in decisione il ricorrente correttamente ha adito la giustizia amministrativa per chiedere la reintegrazione del suo patrimonio leso dall’attività provvedimentale del Comune che non ha ottenuto con il solo annullamento giurisdizionale.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Questo tribunale, con sentenza n. 849/2015 ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Roccaraso ha annullato l’iscrizione anagrafica del ricorrente nel Comune per difetto di motivazione mettendo in evidenza un comportamento chiaramente negligente del Comune laddove ha sottolineato “ che l’amministrazione ha depositato un modulo prestampato (“accertamento” per iscrizione anagrafica e cambio di abitazione”), che il verbalizzante ha utilizzato per scrivere date ed orari dei sopralluoghi, senza riempire gli altri campi del modulo, e soprattutto senza neanche averlo datato e sottoscritto, tanto che il provvedimento impugnato –pur richiamando gli accertamenti svolti dalla polizia municipale - non ne riporta gli estremi, nonostante lo spazio a ciò riservato (rimasto vuoto e coperto da un trattino) ….. lo stesso format utilizzato dal Comune imponeva di “specificare tutte le situazioni ulteriori di prova, in qualunque modo riscontrate, al fine di evidenziare esaurientemente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento di annullamento dell’iscrizione anagrafica;
nel caso in cui siano state presentate osservazioni a seguito del preavviso di rigetto occorre darne atto nelle motivazione, evidenziando le ragioni per cui non sono state ritenute valide e sufficienti a modificare l’esito del procedimento” …. che il riscontro alle controdeduzioni del ricorrente si rendeva necessario anche alla luce delle circostanziate ragioni per le quali il ricorrente stesso ha inteso dimostrare di essersi trasferito a Roccaraso (titolarità di linea telefonica-internet e di contocorrente bancario in loco, avvalimento di collaboratrice domestica nell’abitazione di riferimento, frequentazione del centro antidiabetico dell’Ospedale di -OMISSIS-, presso il quale effettua periodiche visite come richiesto dalla patologia)….. che le dedotte circostanze, pur non costituendo prova sicura ed obiettiva di residenza, assumono rilevanza, alla stregua di non trascurabili indici rilevatori, sui quali l’amministrazione –se convinta del contrario- avrebbe dovuto specificamente motivare, spiegando le ragioni di prevalenza del diverso convincimento
”.

Considerato quindi accertato, con autorità di giudicato, che il Comune ha disposto l’annullamento dell’iscrizione anagrafica senza adeguata motivazione, anzi in difetto dei presupposti di legge e in violazione di prescrizioni autoimposte sulla necessità di valutare le osservazioni del ricorrente indicative della residenza dello stesso nel territorio comunale, deve ritenersi provato l’elemento soggettivo della colpa di apparato nell’adozione del provvedimento illegittimo.

Il Comune, di contro, non ha allegato elementi tali da far ritenere che il provvedimento annullato sia stato adottato attuazione di norme la cui interpretazione fosse controversa o obiettivamente non univoca, così da potersi ricondurre il suo operato ad un errore scusabile ed essere dunque esonerato dal risarcirne le conseguenze lesive.

Quanto alle singole voci di danno, occorre premettere che il Comune non contesta il fatto che il ricorrente si sia recato mensilmente a -OMISSIS-per avere dal suo medico curante le prescrizioni delle terapie per la cura di una malattia cronica, ma sostiene che il ricorrente avrebbe potuto chiedere alla ASL, che gestisce il servizio sanitario per il territorio del Comune di Roccaraso, il c.d. domicilio sanitario temporaneo (fino a un anno e rinnovabile) concesso dalle aziende sanitarie locali a chi soggiorna i comuni diversi da quello di residenza per più di tre mesi per motivi di salute.

Richiama in proposito l’” Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora ” approvato nella seduta in data 8.3.2003 n. 1705 che ha sancito, dopo aver acquisto l’” assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome ”, che “… le aziende unità sanitarie locali provvedono all’iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei Comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all’attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L’iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile ”.

Rileva poi in fatto che la sentenza 849/2015 dà atto che il ricorrente è in cura presso il centro diabetologico dell’Ospedale di -OMISSIS- presso il quale “ effettua periodiche visite come richiesto dalla patologia ”.

Non può quindi escludersi che la Regione Abruzzo, in ragione di tale circostanza, avrebbe potuto valutare come meritevole di accoglimento, tenendo conto della libertà di scelta dei presidi di cura riconosciuta dall’art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 502/1992, l’eventuale richiesta del ricorrente di avere un domicilio sanitario presso il Comune di Roccaraso.

Ne consegue che non risulta provato, con certezza, il nesso di causalità fra l’illegittimo annullamento dell’iscrizione anagrafica e la necessità per il ricorrente – in quanto sprovvisto del domicilio sanitario - di recarsi a -OMISSIS-per le prescrizioni mediche, avendo egli ha omesso di chiedere l’assegnazione di detto domicilio che gli avrebbe consentito di ottenere le prescrizioni da un medico di base nel comune di dimora.

L’omessa richiesta del domicilio integra pertanto la violazione del dovere di diligenza che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., impone di escludere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare, così come non può escludersi che il ricorrente avrebbe potuto ottenere, stante il citato accordo Stato Regioni e la presa in cura, nel periodo considerato, presso un centro specialistico del Comune di -OMISSIS- limitrofo a quello di Roccaraso, il domicilio sanitario nel Comune di Roccaraso.

Non costituisce poi danno risarcibile l’impossibilità di votare alle elezioni per il rinnovo degli organi politici della Regione Abruzzo per effetto dell’annullamento dell’iscrizione anagrafica.

Occorre premettere che la lesione di un diritto soggettivo, anche di rilevo costituzionale come il diritto di partecipare con il voto alla vita politica delle istituzioni, non è risarcibile ex se ma solo se ne consegue un danno.

Ebbene il ricorrente, che lamenta un danno per ansie e disturbi psico-fisici e relazionali perché privato del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo degli organi politici della Regione Abruzzo, non ha dedotto, né provato, con certificazione medica i disturbi psicofisici, né, con allegazione di circostanze di fatto per i disturbi relazionali, quali sarebbero state le conseguenze concretamente lesive patite.

Non sono dovute a titolo di risarcimento, perché non provate, neppure le maggiori spese per i premi assicurativi pagati dal ricorrente perché ancora residente a -OMISSIS-nel periodo durante il quale ha prodotto effetti l’illegittimo annullamento della sua iscrizione anagrafica nel Comune di Roccaraso.

È invece dovuto il rimborso delle imposte che ha dovuto versare per l’acquisto il diritto d’uso e abitazione della casa ubicata nel Comune di Roccaraso - in quanto nei diciotto mesi successivi all’acquisto non risultava residente nel Comune - e l’IMU versata in seguito all’annullamento illegittimo della sua iscrizione anagrafica che gli ha precluso l’esenzione prevista per la “prima casa”.

Non merita condivisione, quanto al primo onere, l’obiezione del Comune che paventa una duplicazione della restituzione di quanto pagato in più a titolo di imposte per l’acquisto del diritto d’uso e abitazione, perché egli avrebbe potuto avanzare all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso dell’indebito.

Infatti per le imposte connesse all’acquisto del diritto d’uso e abitazione il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, nei termini di decadenza, l’avviso di accertamento che è stato adottato il -OMISSIS-, quando era ancora pendente - e incerto nell’esito - il ricorso avverso il provvedimento del -OMISSIS- di annullamento dell’iscrizione anagrafica.

La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, decorso il termine per impugnare l’avviso di accertamento e liquidazione – adempimento al quale il ricorrente non era certamente tenuto, data l’alea del giudizio amministrativo pendente e di quello tributario da intraprendere – resta preclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell’indebito (Cassazione civile sez. trib., 18/2/2021, n.4323).

Ne consegue che la definitività dell’accertamento del debito tributario, con conseguente preclusione del rimborso, comporta che l’onere corrispondente deve gravare sul Comune quale autore della condotta che ha impedito la ricorrente di avvalersi dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.

Quanto all’IMU non era necessario, né ostativo alla richiesta di risarcimento dei danni, che il ricorrente chiedesse al Comune, prima dell’introduzione del ricorso in decisione, la restituzione delle rate versate.

Infatti, poiché il pagamento dell’IMU deve considerarsi indebito a seguito dell’annullamento del provvedimento che ne ha imposto il versamento, lo stesso ricorso in decisione, che ne indica dettagliatamente l’importo, equivale a una formale costituzione in mora alla quale il Comune ben avrebbe potuto dar seguito restituendolo.

Il ricorso pertanto deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà.

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