TAR Latina, sez. I, sentenza 2009-11-10, n. 200901061
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N. 01061/2009 REG.SEN.
N. 01175/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1175 del 1998, proposto da:
Ruscitto Immacolata, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso Ermete Avv. Sotis in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina;
contro
Comune di Sperlonga (Lt);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ORDINANZE N. 176 DEL 13 AGOSTO 1998 NOTIFICATA LO STESSO GIORNO DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE DALLA RICORRENTE E ORD. N. 175 DEL 13.8.98 DI SOSPENSIONE LAVORI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.1998, tempestivamente depositato, la sig.ra Immacolata Ruscitto ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe, emessi dal Comune di Sperlonga, in relazione ad un manufatto in blocchetti di cemento e di tufo in fase di ricostruzione nel corso della quale erano state riscontrate difformità rispetto agli strumenti urbanistici.
A sostegno del prodotto ricorso l’interessato ha dedotto violazione degli artt. 4 e 7 della L. 28.2.1985, n. 47.
Il Comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28.10.2005 il Collegio disponeva incombenti istruttori con ordinanza n. 1454/05.
In adempimento a detta ordinanza il Comune depositava nota 20.12.2008, n. 22140
Alla pubblica udienza del 22.10.2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Osserva il Collegio, facendo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale, che: “deve dichiararsi improcedibile il ricorso avverso l'ordine di ripristino, allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto, l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l'applicazione di detto principio determina, sotto l'aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (TAR Calabria, Sez. Catanzaro, 7.6.2001, n. 912).
Nel caso di specie, il ricorrente ha inoltrato in data 8.12.1971, e dunque in epoca anteriore all’ordine di ripristino, domanda di concessione in sanatoria per le opere di cui di cui all’ordinanza di demolizione.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.