TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-12, n. 202313723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-12, n. 202313723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313723
Data del deposito : 12 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2023

N. 13723/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05190/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5190 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e J M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto n° -OMISSIS- del 16 marzo 2017, notificato il 17 marzo 2017, a firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di 4 mesi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo notificato il 6-19 maggio 2017 e depositato il successivo 6 giugno 2017, il signor -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 16 marzo 2017, notificato il 17 marzo 2017, con il quale l’Amministrazione penitenziaria ha irrogato in danno del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di 4 mesi, unitamente agli atti presupposti e connessi come in epigrafe indicati.

2. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:

I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n° 449/1992. Illegittimità derivata per illegittima composizione del Consiglio Centrale di Disciplina. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione e sviamento : si deduce, in particolare, che la composizione del Consiglio Centrale di Disciplina risulterebbe viziata in ragione dell’avvicendamento del componente relatore designato, dott. -OMISSIS-, con la dott.ssa -OMISSIS-, verificatosi in fase istruttoria.

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n° 449/1992. Illegittimità derivata per illegittimità della contestazione degli addebiti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti e sviamento : il provvedimento gravato violerebbe il disposto dell’art. 10 del d.lgs. n 449/1992, che vieta che nella contestazione degli addebiti sia contenuta una proposta relativa alla specie e dunque anche all’entità della sanzione.

III – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 17 del d.lgs. n° 449/1992. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, manifeste ingiustizia ed irragionevolezza, sviamento , dal momento che i provvedimenti contestati sarebbero deficitari sotto il profilo istruttorio e motivazionale (secondo la ricostruzione ricorsuale non sarebbe stato effettuato l’alcol test in relazione al riscontrato stato di ebbrezza e comunque la ricostruzione dei fatti sulla base dei quali è stata applicata la sanzione sarebbe

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