TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-02-08, n. 202300896
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00896/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ECONOVA S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti D B e S Z, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 323 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F N e A I, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
nei confronti
BUTTOL S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza sindacale del Comune di Torre del Greco n. 56 del 4 marzo 2019, con cui è stato affidato alla Buttol S.r.l. il servizio di igiene urbana per la durata di sei mesi, nonché di tutti gli atti della relativa serie procedimentale in essa richiamati o presupposti;
b) in via subordinata, dell’intera procedura selettiva che si è conclusa con l’adozione della suddetta ordinanza sindacale;
c) di tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) dell’ordinanza sindacale del Comune di Torre del Greco n. 94 del 27 marzo 2019, con la quale si è disposto l’avvio del servizio di igiene urbana affidato alla Buttol S.r.l.;
e) delle ordinanze sindacali del Comune di Torre del Greco n. 68 dell’11 marzo 2019 e n. 70 del 12 marzo 2019, inerenti alla prosecuzione del servizio espletato dal Consorzio Gema fino alla definizione delle procedure di passaggio di cantiere in favore della Buttol S.r.l.;
f) della nota del Comune di Torre del Greco prot. n. 923 del 26 marzo 2019 e del verbale in contraddittorio del 13 marzo 2019, inerenti al passaggio di cantiere in favore della Buttol S.r.l.;
g) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Econova S.r.l. impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, l’ordinanza sindacale del Comune di Torre del Greco n. 56 del 4 marzo 2019, con cui è stato affidato in via d’urgenza alla Buttol S.r.l. il servizio di igiene urbana per la durata di sei mesi ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, a seguito della cessazione del precedente affidamento disposto in favore del Consorzio Gema e sulla scorta dell’asserita “necessità di tutelare l’igiene e la salute privata e pubblica in esito alle condizioni che si verrebbero a creare in caso di interruzione del servizio di igiene urbana, anche in termini di protezione e salvaguardia dei diritti fondamentali della comunità locale, che dalla interruzione del servizio “de quo” subirebbe un grandissimo nocumento”. Più in dettaglio, il predetto affidamento era stato preceduto da una procedura selettiva, finalizzata ad individuare l’impresa in grado di offrire le migliori condizioni di espletamento del servizio in termini sia tecnici che economici, la quale si era conclusa, come previsto dalla relativa lettera di invito prot. n. 4134 del 17 gennaio 2019, con la formulazione di una graduatoria, in cui la Econova si era collocata al primo posto e la Buttol al terzo dopo la società Balga.
L’impugnativa è estesa all’ordinanza sindacale n. 94 del 27 marzo 2019, con la quale si è dato corso all’avvio del servizio affidato alla Buttol, alle ordinanze sindacali n. 68 dell’11 marzo 2019 e n. 70 del 12 marzo 2019, inerenti alla prosecuzione del servizio espletato dal Consorzio Gema fino alla definizione delle procedure di passaggio di cantiere in favore della predetta società, agli atti della serie procedimentale indicati in epigrafe nonché, in via subordinata, all’intera procedura selettiva.
1.1 Il Comune di Torre del Greco conclude nei suoi scritti difensivi per il rigetto delle ragioni attoree.
Anche la controinteressata Buttol si oppone all’accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e spiega, altresì, ricorso incidentale con cui sostiene che la Econova avrebbe comunque meritato di essere esclusa dalla procedura selettiva per carenza di requisiti di partecipazione.
Dopo l’assolvimento di incombenti istruttori, l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n. 678 del 7 maggio 2019.
In vista dell’udienza di discussione della causa, la ricorrente Econova ha depositato, in data 11 febbraio 2022, memoria conclusiva nella quale, oltre a controdedurre e ad insistere nelle proprie tesi, rappresenta, a fronte dell’avvenuto svolgimento della commessa da parte della Buttol, di conservare, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., solo l’interesse alla declaratoria di illegittimità dell’affidamento ai fini dell’esperimento di una futura azione risarcitoria, declaratoria di illegittimità su cui chiede pronunciamento espresso di questo giudice.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 6 dicembre 2022.
2. Sono oggetto di impugnazione gli atti con cui il Comune di Torre del Greco ha affidato, in via contingibile e urgente per un periodo semestrale nel 2019, il servizio di igiene urbana in favore di una società, la Buttol, prescelta all’esito di apposita procedura selettiva in cui si era classificata terza in graduatoria.
2.1 In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi su quanto dichiarato dalla ricorrente principale nella memoria conclusiva di cui sopra.
E’ accoglibile l’istanza di conversione dell’originaria domanda di annullamento in domanda finalizzata all’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento, nella specie disposto con l’ordinanza sindacale n. 56 del 4 marzo 2019, essendo, appunto, previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. che qualora “nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori”.
Si osserva al