TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-05-19, n. 202206415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-05-19, n. 202206415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206415
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2022

N. 06415/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10170/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10170 del 2021, proposto da
F G, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, Pasquale D'Angiolillo, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, ufficio scolastico regionale Campania, ufficio scolastico regionale Campania - ambito territoriale per la provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M Gpina Oliva, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. 3807 del 25.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio

VII

Ambito Territoriale di Avellino, successivamente conosciuto, con il quale l'amministrazione scolastica ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non ricomprendendovi più la ricorrente;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli Elenchi aggiuntivi per le richieste classi di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, riposante sul predetto provvedimento dirigenziale prot. n. 571 dell'8.2.2021, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- della relativa graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le citate classi di concorso, ripubblicate ed allegate al suindicato decreto prot. n. 3807 del 25.8.2021, nella parte in cui l'odierna ricorrente, dapprima inseritavi in data 7.8.2021, è stata poi esclusa;

- della successiva nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio

VII

Ambito Territoriale di Avellino del 26.8.2021, a firma del dott. Giovanni Virgili, inoltrata a mezzo pec, successivamente ricevuta, con la quale la predetta Amministrazione Scolastica, in riscontro alla diffida precedentemente fatta tenere dalla ricorrente in data 18.8.2021, ha esternato le motivazioni per le quali l'odierna ricorrente è stata successivamente esclusa dalla predette graduatorie nelle quali era stata invece precedentemente inserita;

- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento, successivamente conosciuta;

- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;

- ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

- ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021;

- ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021;

- ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021;

- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

- ove e per quanto di ragione, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”;

-ove e per quanto di ragione, del successivo avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021;

- ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;

- ove esistente, del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata in data 12.8.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4025 del 9.9.2021 di pubblicazione dell'elenco dei docenti assegnatari degli incarichi annuali GPS, con relativo elenco;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4041 del 10.9.2021 di ripubblicazione graduatorie incarichi annuali, con relativo elenco;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4140 del 20.9.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4308 del 30.9.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4388 del 6.10.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;

- del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4425 dell'8.10.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’ufficio scolastico regionale Campania e dell’ufficio scolastico regionale Campania - ambito territoriale per la provincia di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 24 luglio 2021 la ricorrente ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione domanda per il riconoscimento, ai sensi della normativa comunitaria, del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Romania;
in pari data ha inoltrato al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’Istruzione anche l’istanza per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 165/2001, del titolo di studio conseguito in Romania.

L’interessata ha quindi presentato la domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per l’insegnamento di sostegno e, dopo essere stata in un primo momento inserita in tali elenchi, ne è stata poi successivamente esclusa, come risulta dalla ripubblicazione delle graduatorie del 25 agosto 2021.

Con il ricorso introduttivo, l’odierna ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo che: 1) il provvedimento di esclusione è illegittimo in quanto, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi ai sensi del D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), è sufficiente che l’interessato abbia conseguito il titolo all’estero e presentato la domanda di riconoscimento, mentre non è necessario che sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento;
2) per la medesima ragione sono illegittimi anche gli atti amministrativi generali del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca che richiedono il provvedimento di riconoscimento, non ammettendo l’ammissione con riserva;
3) la ricorrente è stata esclusa in quanto l’ufficio scolastico, sulla base di precedenti note ministeriali, ha ritenuto che la domanda di riconoscimento fosse stata rigettata, in quanto presentata al Ministero incompetente. Tale ragione di esclusione è tuttavia illegittima atteso che: in applicazione dei principi di economicità, buona fede e leale collaborazione, l’amministrazione destinataria dell’istanza avrebbe dovuto trasmetterla all’amministrazione ritenuta competente, soprattutto in considerazione del fatto che l’istanza è stata redatta sui moduli messi a disposizione dallo stesso Ministero dell’Istruzione;
inoltre la nota ministeriale del 10 agosto 2021 è un mero parere interno non vincolante con cui si preannuncia solamente l’orientamento che il Ministero intende adottare nella definizione delle domande di riconoscimento, che devono ritenersi tutt’ora pendenti;
4) è lo stesso Ministero che ha indicato le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento, seguite dalla ricorrente, e la stessa O.M. n. 60/2020 indica il Ministero dell’Istruzione come competente al riconoscimento;
5) la ricorrente è stata prima inserita negli elenchi aggiuntivi e poi ne è stata esclusa, senza che siano stati rispettati i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela né le relative garanzie partecipative;
6) per tutti i motivi esposti, devono altresì considerarsi illegittime, in via derivate, tutte le graduatorie successivamente ripubblicate, da cui la ricorrente è stata esclusa.

La ricorrente ha pertanto chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’ufficio scolastico della Regione Campania e l’ufficio scolastico della Regione Campania – ambito territoriale per la provincia di Avellina.

Con ordinanza cautelare del 17 novembre 2021 ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

All’udienza dell’11 maggio 2022, la causa è stata assunta in decisione.

2. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente dapprima inserita nelle graduatorie ne è stata successivamente esclusa, per le ragioni specificate dall’amministrazione nella mail del 26 agosto 2021. In particolare, sulla base di indicazioni fornite dagli organi sopra ordinati, l’ufficio scolastico per la Regione Campania ha ritenuto che la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione dovesse intendersi rigettata per difetto di competenza, rientrando il riconoscimento di titoli non abilitanti nelle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca.

2.1. Alla luce delle ragioni del provvedimento di esclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devono considerarsi inconferenti.

Dalla motivazione sopra richiamata emerge infatti che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’amministrazione ha ritenuto che ai fini dell’inserimento in graduatoria fosse sufficiente la sola presentazione dell’istanza di riconoscimento con il relativo procedimento ancora pendente;
ciò nonostante ha comunque escluso la ricorrente dalle graduatorie in quanto, sulla base del parere del Ministero dell’Istruzione, ha considerato come già rigettata l’istanza medesima, con conseguente venire meno dei presupposti per l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

2.3. Il terzo motivo di ricorso va invece accolto.

Ed infatti non risulta che le amministrazioni, a cui sono state inoltrate l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero e l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione quale titolo di studio, abbiano provveduto su tali istanze mediante l’adozione di un provvedimento espresso, idoneo a far venire meno il presupposto per l’iscrizione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento.

Non può infatti considerarsi quale provvedimento di rigetto il “parere”, richiamato nella mail del 26 agosto 2021 in cui sono state esplicitate le ragioni dell’esclusione, con cui il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di non essere competente sull’istanza di riconoscimento. Trattasi, infatti, di atto interno, relativo ad un numero indeterminato di istanze, diretto ad altra amministrazione e mai comunicato agli interessati.

Pertanto, come sostenuto da parte ricorrente, l’istanza di riconoscimento presentata deve ritenersi ancora pendente con conseguente sussistenza dei presupposti per l’iscrizione con riserva.

A ciò si aggiunga peraltro che la ricorrente, oltre a presentare al Ministero dell’Istruzione l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ha altresì chiesto con separata istanza il riconoscimento ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 del titolo di specializzazione quale titolo di studio e anche tale istanza risulta inevasa, non potendosi considerare quale provvedimento di rigetto la nota del MUR del 17 agosto 2021 allegata da parte resistente, in quanto atto interno, generico e mai comunicato all’interessato.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha comunque rappresentato che il soggetto competente al riconoscimento dei titoli di accesso richiesti per l’inserimento nelle graduatorie è il Ministero dell’Istruzione, come risulta dalla modulistica offerta dalla stessa amministrazione e dall’art. 7 comma 4 lett. e) dell’O.M. n. 60/2020.

Anche tale motivo di ricorso è fondato.

Ed infatti questo collegio ha più volte affermato che spetta al Ministero dell’Istruzione la competenza sia al riconoscimento della qualifica di insegnante di sostegno conseguita all’estero ai sensi della normativa europea (circostanza non contestata dalle amministrazioni resistenti) sia al riconoscimento del titolo di specializzazione quale titolo di studio ai fini dell’inserimento nelle graduatorie.

Appare al riguardo decisivo il richiamo all’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, in base al quale spetta al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di “ stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca ”. Inoltre, la medesima disposizione attribuisce al Ministero dell’Istruzione anche la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio, ove non specificamente attribuita ad altre amministrazioni.

A ciò si aggiunga, ancora, che il riconoscimento richiesto non rientra neanche nei casi previsti dall’art. 3 D.P.R. n. 189/2009, di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 3.1. D.lgs. n. 165/2001, in quanto non è finalizzato alla sola attribuzione di punteggio, ma è diretto ad ottenere un requisito per lo stabile inserimento nelle graduatorie.

2.5. In ragione dell’accoglimento del ricorso per i motivi precedentemente esaminati, appare superfluo l’esame del quinto motivo relativo alla violazione dei presupposti sostanziali e formali per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione, che dopo aver inserito l’interessata nelle graduatorie, l’ha successivamente esclusa.

2.6. In accoglimento del sesto motivo, per le ragioni sopra esposte, devono ritenersi illegittime tutte le successive graduatorie ripubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dell’odierna ricorrente.

3. In ragione della soccombenza, le amministrazioni resistenti vanno condannate in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 325,00 a titolo di spese e nella somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

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