TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908717
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2019
N. 08717/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09948/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9948 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L T e K P, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi, 47, presso lo studio dell’avv. L T;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Governo della Repubblica dell'India, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero della giustizia, di estremi e data di adozione sconosciuti alla ricorrente -OISSIS-con cui è stata avviata l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione di -OISSIS-. a comparire per l'udienza del 10 settembre 2018, proveniente dall'autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale No. RC 2172013 A003 ACU-V dinnanzi al Giudice Speciale di Nuova Delhi, concernente la fornitura al governo indiano di dodici elicotteri; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e, quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della giustizia del 31 luglio 2018, conosciuto in quanto depositato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 2 ottobre 2018, con il quale è stata disposta l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione alla ricorrente per l'udienza del 10 settembre 2018, proveniente dalle autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale n. RC 217 2013 A003 ACU-V dinnanzi al giudice penale speciale (CBI-01) di Nuova Delhi (India);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente tra i quali, ove occorrer possa, la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 0175598 del 7 settembre 2018, conosciuta in quanto depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 2 ottobre 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del gravame, -OISSIS-. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Ministero della giustizia ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità indiana per la notificazione di un atto con il quale essa ricorrente, imputata in un procedimento penale dinanzi a quella autorità giudiziaria straniera, è stata invitata a comparire a un’udienza da tenersi presso il Tribunale di Nuova Delhi in data 10 settembre 2018.
La ricorrente evidenzia come il provvedimento impugnato faccia seguito ad altro di medesimo tenore relativo a un’udienza da tenersi il 30 maggio 2018, da essa già impugnato con autonomo ricorso, e come entrambe le determinazioni del Ministero della giustizia attengano ad un procedimento penale indiano che ha ad oggetto la medesima vicenda già valutata in Italia, definita in sede penale con provvedimento di archiviazione nei confronti.
Ritenuta la lesività del provvedimento, sebbene di contenuto non noto al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.p.p. che disciplina i poteri del Ministro della giustizia in materia di rogatorie dall’estero.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché assunto in contrasto con le previsioni dell’art. 723 c.p.p., il quale individua i presupposti e le condizioni per l’esercizio dei poteri del Ministro della giustizia in ordine alle domande di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera.
La ricorrente sostiene che il Ministero, stante la chiara violazione del principio del ne bis in idem concretizzato dalla richiesta di sottoporre nuovamente a processo e per i medesimi fatti uno stesso soggetto, avrebbe dovuto respingere la richiesta delle autorità indiane.
A tanto condurrebbero sia il comma 3 dell’art. 723 c.p.p., che prevede che, nei rapporti con Stati che non siano membri dell’Unione europea, il Ministro può disporre di non accogliere la domanda “ in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato ” sia il successivo comma 5, che stabilisce che il Ministro “ non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ”.
Il principio del ne bis in idem , osserva la ricorrente, è infatti sicuramente ascrivibile ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
2. Illegittimità per difetto d’istruttoria. Illegittimità per difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente, sul presupposto che il nuovo atto abbia il medesimo contenuto di quello già impugnato con precedente ricorso, ritiene che anche il nuovo provvedimento sia affetto da difetto di istruttoria, per non avere il Ministero correttamente accertato la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di rogatoria.
In particolare il Ministero non avrebbe correttamente verificato la sussistenza di eventuali cause ostative all’accoglimento della richiesta dell’autorità straniera, benché a tanto sollecitato dall’interessata con memoria depositata in corso di procedimento.
Il provvedimento, infine, sarebbe affetto da difetto di motivazione.
Il Ministero della giustizia, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La domanda cautelare era rinviata, su istanza di parte, alla fase di merito.
Acquisita conoscenza del contenuto dell’atto, a seguito di produzione documentale della difesa erariale, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso il provvedimento già oggetto del ricorso introduttivo, con i quali ha lamentato:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.p.p. che disciplina i poteri del Ministro della giustizia in materia di rogatorie dall’estero. Illegittimità per palese contraddittorietà interna, manifesta illogicità e motivazione solo