TAR Lecce, sez. III, sentenza 2018-03-20, n. 201800450
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2018
N. 00450/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e quale impresa mandataria del costituendo Raggruppamento con Igeco s.r.l., e Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli Avvocati L N e G L F, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A P N in Lecce, via Leopardi, n. 151;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato T M F in Lecce, Piazzetta Montale, n. 2;
nei confronti di
Envac Iberia s.a. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del R.T.I., Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l., in proprio e quale mandante del R.T.I., Impresa del Fiume s.p.a., in proprio e quale mandante del R.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli Avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto e Luigi Liberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Giovanni Putignano & Figli s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con Oppent s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Roberto G. Marra in Lecce, Piazza Mazzini, n. 72;
per l’annullamento:
- con il ricorso principale, proposto da C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e quale impresa mandataria del costituendo Raggruppamento con Igeco s.r.l., e da Consorzio Integra Società Cooperativa:
- della determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 105 del 2 agosto 2017, pervenuta il 10 agosto 2017, e della relativa comunicazione;
- della determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 56 del 18 aprile 2017 e della relativa nota di trasmissione del 25 maggio 2017;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice delle riunioni del 29 novembre 2016, 12 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017, per quanto di interesse;
- della nota prot. n. 170820 dell’8 novembre 2016 a firma del Dirigente pro tempore del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto, nei limiti dell’interesse;
- del parere dell’Avvocatura Comunale del 22 giugno 2017, allegato alla determinazione dirigenziale n. 105/2017, nei limiti dell’interesse;
- del parere del Segretario Generale del Comune di Taranto del 13 giugno 2017, nei limiti dell’interesse;
- delle indicazioni del competente Responsabile Unico del Procedimento del 29 giugno 2017, nei limiti dell’interesse;
- della determinazione dirigenziale n. 86 del 19 giugno 2017 e della relativa comunicazione, nei limiti dell’interesse;
- del Bando di gara e del Disciplinare di gara, nei limiti dell’interesse;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale, successivo comunque connesso;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto all’aggiudicazione per il lotto in oggetto;
- nonché, in subordine, per il risarcimento del danno in forma equivalente;
- con il ricorso incidentale, proposto dal R.T.I. Envac Iberia s.a. Società Unipersonale, Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impresa del Fiume s.p.a., per l’annullamento, nei limiti dell’interesse:
- di tutti gli atti di gara, con particolare riferimento ai verbali della Commissione giudicatrice, dal n. 1 al n. 4, nonché dei verbali delle riunioni del 29 novembre 2016, 12 gennaio 2017, 17 gennaio 2017, e del verbale del procedimento di verifica della congruità, nei limiti dell’interesse, nella parte in cui è stato dapprima ammesso a partecipare, e, successivamente, è stato ammesso alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, il R.T.I. ricorrente in via principale, non disponendo la sua esclusione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, delle Società Envac Iberia s.a. Società Unipersonale, Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impresa del Fiume s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. controinteressato Envac Iberia s.a. Società Unipersonale, Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l., Impresa del Fiume s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Giovanni Putignano & Figli s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avvocati L. Nilo, G. La Fauci, L. Quinto, L. Liberti, R.G. Notarnicola e T. Fazio, quest’ultimo in sostituzione dell’Avvocato M. Cotimbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consorzio C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni (di seguito C.C.C.), in proprio e quale mandatario/capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Igeco s.r.l. - primo classificato (su tre operatori economici concorrenti ammessi) e già aggiudicatario provvisorio (giusta determinazione dirigenziale n. 37 del 17 maggio 2016 del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto, a valle della procedura aperta indetta dal Civico Ente con Bando del 15 maggio 2015, con scadenza della presentazione delle offerte il 3 luglio 2015) dell’appalto integrato, avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione di un Centro Comunale di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati ed annesso impianto di trasporto pneumatico di rifiuti (sito alla via Golfo di Taranto), dell’importo complessivo di euro 8.186.519,73, da affidare con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa - e il Consorzio Integra Società Cooperativa (affittuario del ramo di azienda comprendente la gara de qua , in virtù di contratto del 4 aprile 2016), hanno impugnato, domandandone l’annullamento:
- la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 105 del 2 agosto 2017, pervenuta il 10 agosto successivo, con cui il Comune di Taranto (all’esito degli approfondimenti istruttori sulle complesse questioni tecnico - giuridiche insorte e della sospensione amministrativa dell’efficacia, di cui alla determina n. 86 del 19 giugno 2017, della determinazione dirigenziale n. 56 del 18 aprile 2017) ha confermato integralmente i disposti della predetta determinazione n. 56/2017 e, quindi, comminato l’esclusione del R.T.I. primo classificato dalla procedura selettiva de qua , procedendo, conseguentemente, all’approvazione definitiva della graduatoria di gara e all’aggiudicazione definitiva all’A.T.I. controinteressata - seconda graduata (Envac Iberia s.a. Società Unipersonale - capogruppo mandataria, Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impresa del Fiume s.p.a., mandanti) dell’appalto integrato de quo , nonchè la relativa nota di comunicazione;
- la determinazione n. 56 del 18 aprile 2017, con cui il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto ha preso atto delle determinazioni adottate dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 29 novembre 2016, 12 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017 e ha comminato l’esclusione del R.T.I. primo graduato, ritenendo, altresì, “non accoglibile” il contratto di affitto del ramo di azienda del 4 aprile 2016 e procedendo alla “revoca” della determinazione dirigenziale n. 37/2016 (recante l’aggiudicazione provvisoria al R.T.I. primo classificato), con la conseguente rimodulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. Envac ed altri, nonché la relativa nota di trasmissione del 25 maggio 2017;
- i verbali della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in parola, inerenti alle sedute del 29 novembre 2016, 12 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017, nei limiti dell’interesse;
- il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli ulteriori atti di cui in epigrafe, nei limiti dell’interesse;
- ogni atto presupposto, conseguenziale, successivo, comunque connesso.
Hanno domandato, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto del R.T.I. costituendo ricorrente all’aggiudicazione di che trattasi, nonché, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
A sostegno del gravame hanno dedotto:
1) violazione di legge ed erroneità del presupposto, violazione degli articoli 51 e 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, violazione della lex specialis , eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza e per travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
2) violazione della par condicio , disparità di trattamento, errore nei presupposti di fatto, travisamento, carenza e/o assenza di motivazione, anche con riguardo alla dichiarata non accoglibilità del subentro del consorzio Integra;
3) violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernenti le garanzie di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, perplessità e contradditorietà dell’azione amministrativa, incompetenza.
Con motivi aggiunti depositati il 2 ottobre 2017, i Consorzi ricorrenti hanno ulteriormente lamentato:
1) violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 163/2006, erronea presupposizione, illogicità manifesta;
2) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 163/2006 sotto altro profilo, erronea presupposizione, violazione del principio di