TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-01, n. 202101305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-01, n. 202101305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101305
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 00068/2021 REG.RIC.

N. 01305/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00068/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da


P T, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

L T, Ilaria Cipolloni, Alessandro Panarese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,

del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina indicata in atti, in relazione al Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2019/2020, indetto con Decreto del Direttore Generale n. 1177 del 24.7.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, per quanto concerne la censurata istruttoria sulla determinazione dei posti da mettere a bando (e assegnare in esito all’apposita procedura concorsuale) ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, che nel valutare il fabbisogno di medici specializzati non può prescindersi dall’assegnazione di risorse finanziarie, in base alle quali viene determinato il numero dei contratti di specializzazione;

Considerato altresì, quanto alla prospettazione di contratti aggiuntivi (corrispondenti agli ulteriori posti invocati), che la distribuzione delle risorse in sede di legge finanziaria e il controllo della spesa pubblica attengono a scelte politiche o di alta amministrazione, sottratte alla cognizione del giudice amministrativo – del tutto le prime e in buona parte le seconde, dati i ristretti limiti entro cui è possibile il sindacato di legittimità su atti, che siano espressione di una discrezionalità particolarmente ampia – come evidenziato dalla Sezione nei numerosi precedenti resi anche in sede di merito (cfr., ex multis, sent. n. 3028/2020);

Considerato che non appare fondata la censura relativa all’omessa assegnazione dei posti non coperti per mancata immatricolazione e/o rinuncia, dal momento che il bando all’art. 10, comma 2, prevede l’impossibilità per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità – la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione – di partecipare alle ulteriori sessioni di recupero cosicchè non si verificherà ulteriormente il fenomeno delle borse non intonse che non possono essere riassegnate;

Considerato che la scelta di effettuare un’unica prova selettiva a livello nazionale costituisce una scelta di merito insindacabile in quanto tale in questa sede e che comunque è frutto di argomentazioni che sono state illustrate a conferma della non illegittimità della scelta in precedenti pronunce rese dalla Sezione (cfr., ex multis , sentenza n. 12881/2019);

Considerato che le presunte situazioni di irregolarità relative alla redazione e alla formulazione della graduatoria sono la conseguenza di alcuni ricorsi presentati dai partecipanti alla selezione (in primis, quelli volti a censurare l’attribuzione del punteggio connesso ai titoli per talune categorie di partecipanti), definiti in via cautelare e poi nel merito, con necessità di riformulare – in base al rispettivo esito – per l’effetto la graduatoria;

Considerato, inoltre, che manca qualsiasi sufficiente principio di prova su intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, nel quale l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche “ex post”, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro nel caso di specie;

Ritenuto che, relativamente ai quesiti somministrati oggetto di specifica contestazione, vengono proposte critiche che entrano nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’area dell’irragionevole e dell’illogico;

Ritenuto inoltre, in relazione alle censure sulle criticità/ambiguità di taluni quesiti, che il carattere sommario della presente fase cautelare non consente al riguardo di poter svolgere i necessari approfondimenti istruttori possibili solo nella più appropriata sede di merito, fermo restando in ogni caso che le censure in discorso, ove si rilevassero (in tutto o in parte) fondate, determinerebbero effetti diffusi ed estesi all’intera graduatoria, con rifacimento integrale della stessa (non certo limitato alla sola ricorrente) e con esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione di parte ricorrente;
ciò rende di difficile configurazione il “fumus” che deve sorreggere l’istanza cautelare e non coerente la domanda di ammissione con riserva alla scuola di specializzazione secondo l’ordine di preferenza indicato;

Rilevata infine l’assenza di un concreto interesse di parte ricorrente a conoscere lo specifico contenuto di tutta la documentazione richiamata nell’istanza di accesso agli atti avanzata ai sensi dell’art. 116 c.p.a., non avendo essa allegato profili di censura che possano renderne necessaria, per la difesa dei propri interessi, l’ostensione;

Rilevato, altresì, il carattere meramente esplorativo di tale istanza, palesemente diretta ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

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