TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-29, n. 202301979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-29, n. 202301979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301979
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 01979/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01692/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2019, proposto da
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della Regione Campania, Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, prot. n. 2019 – 0042898 del 22.01.2019, recante ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani – DGR n. 117 del 24.04.2014. Verbali di controllo n. reg. 576 del 03/05/2018 e 588 del 09/05/2018 controdeduzioni” trasmesso a mezzo PEC in pari data;

- del Decreto Dirigenziale n. 313 del 21.07.2017 del Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 11 – DG per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, recante ad oggetto: “PAR Garanzia Giovani, determinazioni” nella parte in cui decreta al punto n. 15 del deliberato di “integrare l'avviso approvato con DD n.448 del 24/06/2014 precisando che a decorrere dall'adozione del presente decreto, le Misure del PAR, individuate nel PIP per il destinatario, possono essere avviate solo successivamente alla validazione del PIP da parte della Regione” quale atto amministrativo generale divenuto concretamente lesivo con l'emanazione del provvedimento amministrativo applicativo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;

nonché per la condanna

al rilascio di provvedimento di accoglimento delle controdeduzioni spiegate da

SYNERGIE ITALIA

Agenzia per il Lavoro S.p.A. in relazione al Verbale istruttorio n. 9 (periodo di riferimento dal 01/05/2017 al 30/06/2017, Registro n. 576 del 03/05/2018 – III/2017) nonché dal Verbale istruttorio n. 10 (periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 31/08/2017, Registro n. 588 del 09/05/2018 – IV/2017), previo riconoscimento della fondatezza della propria pretesa, ed al conseguente pagamento delle somme domandate a rimborso con la relativa domanda di pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con decreto dirigenziale n. 448 del 24/06/2014 del dipartimento 54 Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche culturali e sociali, l'amministrazione regionale ha approvato l'avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania al fine di costituire la rete dei soggetti attuatori c.d. Beneficiari.

La ricorrente

SYNERGIE ITALIA

Agenzia per il Lavoro S.p.A. espone di avere formalizzato alla Regione la propria richiesta di partecipazione, assumendo formalmente la qualifica di soggetto beneficiario, in quanto operatore economico del Gruppo Synergie operante nel campo dei servizi per la gestione delle risorse umane. In particolare, nel programma approvato dalla regione tra le Misure previste, compariva quella denominata “Accompagnamento al lavoro” con obiettivo di “progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro e tirocinio, attraverso: scouting delle opportunità;
definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;
matching rispetto alle caratteristiche e alle

propensioni del giovane”.

Invero, con convenzione del 27 maggio 2014, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali e la Regione Campania, quest’ultima assumeva formalmente il ruolo di Organismo Intermedio del PON – IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento UE n. 1303/2013, con delega di tutte le funzioni previste dall’art. 125 del predetto Regolamento.

Con Decreto Dirigenziale n. 448 del 24.06.2014 del Dipartimento 54 Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Sociali, l’Amministrazione regionale approvava l’Avviso “per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania” al fine di

costituire la rete dei Soggetti destinati ad operare – c.d. Beneficiari – nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Campania.

Mette conto evidenziare come la disciplina amministrativa di riferimento delle singole Misure, dedicava particolare attenzione alle disposizioni sul funzionamento del c.d. Piano di Intervento Personalizzato – PIP ovverosia il “documento che contiene la pianificazione operativa dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi, con l’indicazione e durata delle singole attività. In particolare si precisava come Il PIP è

sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene concluso a seguito della fruizione dei servizi

ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane”.

A seguito della richiesta di pagamento sulle Misure rese dalla ricorrente, all'esito del controllo effettuato, la Regione ha redatto un verbale istruttorio di contenuto negativo al finanziamento per 8 utenti su 15 , e tali conclusioni non sono mutate a seguito delle controdeduzioni presentate nel procedimento dall'odierna ricorrente.

La parte articola varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in sostanza la non necessità della validazione del PIP ( Piano di Intervento personalizzato) da parte della Regione Campania nel procedimento di attivazione delle misure previste nel PAR.

Sostiene, quanto al momento di attivazione delle misure, che sarebbe stato sostanzialmente impossibile procedere alla validazione del PIP (ovvero alla predisposizione e all’invio) prima dell’avvio dell’erogazione del servizio o, per dirla con le parole dell’Avviso, prima dell’attuazione

dell’azione. Sicché, l’operatore, anche tenuto conto che si trattava di una misura “a risultato” ovvero positivamente riconosciuta solo con l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato, procedeva al caricamento a sistema del PIP e al successivo inoltro per la validazione allorquando la predetta attivazione del rapporto di lavoro poteva essere considerata “certa”.

Tale modus procedendi è stato invece contestato dall’amministrazione, che, a seguito della richiesta di pagamento/liquidazione dei primi cinque bimestri 2017 sulle Misure rese nel corso del medesimo anno, esperito il procedimento di controllo, redigeva il Verbale istruttorio di controllo amministrativo - documentale n. 11 (periodo di riferimento 01.09.2017 al 31.10.2017) contestando al Beneficiario sulla Misura 3 l’accompagnamento al lavoro di 8 su 15 utenti, con un importo totale riconosciuto imputabile al programma pari a 10.000,00 euro in luogo dei 23.600,00 richiesti e con una differenza totale tra richiesto (31.861,00) e riconosciuto (18.261,00) pari ad euro 13.600,00.

La decurtazione effettuata dalla Regione era motivata “dall’attivazione della misura a risultato precedente alla validazione del PIP”, in ragione di una applicazione delle disposizioni dell’Avviso che la ricorrente contesta.

Lamenta inoltre la ricorrente che , con DD n. 313 del 21 luglio 2017, la Regione Campania ha ritenuto di precisare che “è ammissibile la misura avviata prima della validazione del PIP, purché le spese rendicontate sulla stessa misura siano sottoposte al controllo che attesta l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione” (punto 14) nonché, al successivo punto 15, “di integrare l’avviso approvato con DD n. 448 del 24/06/2014 precisando che a

decorrere dall’adozione del presente decreto, le Misure del PAR, individuate nel PIP per il destinatario, possono essere avviate solo successivamente alla validazione del PIP da parte della Regione”, originando – attraverso un’integrazione postuma all’Avviso del 2014 – un arbitrario spartiacque dato dall’entrata in vigore del DD 313/2017 del 21.07.2017.

Aggiunge che avverso precedenti provvedimenti veniva spiegato ricorso in data 7.09.2018 successivamente notificato e depositato (RG 3699/2018) . Nelle more del predetto giudizio, in data 8.10.2018 e 16.10.2018 l’Amministrazione regionale notificava a mezzo PEC il provvedimento definitivo del procedimento relativo al VI bimestre 2017, al I bimestre 2018 ed al II bimestre 2018 richiamando il Verbale istruttorio di controllo amministrativo-documentale di riferimento. Seguivano, in data 7.12.2018 e 17.12.2018 l’impugnazione dei predetti rigetti con tre ricorsi “paralleli rispettivamente rubricati al n. RG 80/2019, 82/2019 e 201/2019.

In tale contesto, l’Amministrazione regionale con Nota del 15.10.2018, prot. 0645123, si pronunciava negativamente anche con riferimento agli ultimi due bimestri residui del 2017 sulla Misura 3 (III e IV bimestre 2017).

Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione regionale rigettava le controdeduzioni richiamando ad asserita motivazione la DGR 117/2014 e gli atti successivi siccome interpretati – a suo dire – alla luce del parere dell’ANPAL (prot. 8153 del 13.06.2017). Nessun cenno veniva fatto né esplicitamente, né implicitamente al DD 313/2017.

Il provvedimento di rigetto sarebbe frutto di violazione della disciplina procedimentale posta dalla stessa Amministrazione regionale in sede di emanazione degli atti attuativi del Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani”.

In particolare, siffatto provvedimento violerebbe quanto previso nell’Avviso di cui al DD 448/2014

il quale in nessuna disposizione prevederebbe, in ipotesi di avvio della misura prima della validazione del PIP, la sanzione della decurtazione integrale della premialità. Inoltre il DD del 2017 è sostanzialmente fondato sul parere ANPAL le cui risultanze, a ben vedere, sarebbero antitetiche, con ciò denotandosi eccesso di potere.

Invero, a far tempo dal DD 117/2014 di attuazione del Piano, emergerebbe che nel caso della Misura 3 di c.d. “Accompagnamento al lavoro” il principio è quello secondo il quale “il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato” (cfr. pag. 25 Piano cit. ovvero pag. n. 8 delle Linee Guida).

Una siffatta impostazione troverebbe conferma nel DD 448/2014 volto a porre la disciplina

amministrativa applicabile e nello stesso DD 3/2017 volto ad approvare le integrazioni al SI.GE.CO. con “indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure”.

Sostiene in contrario la difesa regionale che, tra le diverse misure finalizzate all’inserimento lavorativo dei giovani, la

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