TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202302774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202302774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302774
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 02774/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00934/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 934 del 2023, proposto da
-OS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

-OS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) con ricorso introduttivo :

- del provvedimento di esclusione di -OS- dalla gara indetta da -OS- per l'affidamento dell'“Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. -OS- Codice CIG: -OS-” adottato nella seduta di gara del -OS-;

- della nota prot. -OS-, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui detto provvedimento è stato comunicato, previa pubblicazione del report di esclusione in data -OS-;

- ove occorra, del 4° verbale di seduta riservata REP DAA n. -OS-del -OS- con cui il Seggio di gara ha escluso -OS- dalla procedura di gara;

- per illegittimità derivata, della determinazione n. -OS- con cui -OS- ha disposto l'approvazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice nonché ai sensi del Disciplinare di gara, della proposta di aggiudicazione riportata nelle premesse, in favore dell'impresa RTI -OS- (mandataria CF/PIVA -OS-) -OS- (mandante CF/PIVA -OS-) e della nota prot. -OS- con cui detto provvedimento è stato comunicato;

- sempre in via derivata, del verbale n. 5 di seduta riservata rep. -OS- del -OS- con cui il Seggio di gara ha deliberato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente “-OS- (mandataria CF/PIVA -OS-) -OS- (mandante CF/PIVA -OS-) e del verbale n. 6 di seduta riservata rep. -OS-;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti,

e per la declaratoria di inefficacia

- del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.

nonché per la condanna

- dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti della deducente -OS- della commessa oggetto di affidamento e subentro, ex art. 122 c.p.a., nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo controinteressato, ove occorra, previa rinnovata pronuncia, da parte della Stazione appaltante, sulla affidabilità professionale della -OS- ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;

b) con ricorso incidentale:

- del provvedimento di esclusione di -OS- dalla gara indetta da -OS- per

l'affidamento dell'“Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione

straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto

suddiviso in n. -OS- Codice CIG: -OS-” adottato nella

seduta di gara del -OS- e degli ulteriori atti meglio precisati nel ricorso introduttivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OS- e di -OS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società -OS-(già -OS-) ha partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dell’“ Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale ”,-OS-, relativamente al lotto -OS- (oggetto del presente ricorso), risultando aggiudicataria con il punteggio complessivo di 84,500 punti, mentre il r.t.i. partecipante -OS- si è classificato secondo, con il punteggio complessivo di 70,189 punti.

Con nota prot. del 22 giugno 2021, l’-OS- ha rigettato l’istanza di riesame di -OS- fondata su presunte omissioni dichiarative di -OS- (il sig. -OS-, cessato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della -OS- entro l’anno dalla data di pubblicazione del bando, sarebbe stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. co. 2, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per fatti accaduti nel -OS-; l’impresa -OS- sarebbe riconducibile ai soggetti indicati, accusati di bancarotta fraudolenta per le vicende relative al collasso della società -OS-).

Su ricorso (e relativi motivi aggiunti) proposto da -OS- avverso i detti provvedimenti (di aggiudicazione in favore di -OS- e di diniego di riesame), con ordinanza n. -OS- il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la Sicilia.

Con sentenza n. -OS-, il T.A.R. Catania (adito) ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti in quanto la riassunzione sarebbe dovuta avvenire innanzi al T.A.R. Palermo.

Con sentenza n. -OS-, il Giudice di Appello siciliano ha accolto l’appello di -OS- avverso la superiore sentenza e il giudizio è stato riassunto, con ricorso, innanzi al T.A.R. Catania.

Con nota prot. n. -OS-, impugnata con i motivi aggiunti, l’-OS- ha rigettato l’ulteriore richiesta di riesame proposta dalla -OS-.

Da ultimo, con sentenza n. -OS-, il T.A.R. Catania ha annullato l’aggiudicazione in favore di -OS-, ritenendo che la stazione appaltante non si sia espressa sulla rilevanza dei fatti segnalati dalla -OS-, permanendo l’obbligo di valutazione al riguardo.

Dopo avere esposto la superiore vicenda contenziosa che ha contrassegnato la gara in esame e il suo esito, l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento della sua esclusione dalla gara adottato nella seduta del -OS-, in asserita esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. -OS-, nonché gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con subentro nell’esecuzione del contratto e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con riserva di richiesta di risarcimento di danni per equivalente.

Avverso i provvedimenti impugnati ha dedotto i vizi di violazione dell’art. 80, co. 5, lett. c) d. lgs. n. 50 del 2016 (con riferimento al provvedimento di esclusione) e di illegittimità derivata (con riferimento all’aggiudicazione in favore della controinteressata).

2. Si sono costituiti l’-OS- e -OS- per resistere al giudizio.

La società controinteressata ha, inoltre, proposto ricorso incidentale.

3. Alla camera di consiglio del 6 giugno 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la società ricorrente ha chiesto l’abbinamento al merito.

4. In vista della pubblica udienza le parti private hanno prodotto memorie, insistendo nelle reciproche conclusioni.

5. Alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione.



DIRITTO

1. L’odierna controversia ha ad oggetto gli atti posti in essere dalla stazione appaltante a seguito della sentenza di questo T.A.R. n. -OS- (meglio indicati in epigrafe), con i quali l’-OS- ha aggiudicato la gara alla -OS-, previa esclusione della società -OS- in relazione alla circostanza (omessa in sede di gara) che -OS-, cessato dalla carica di legale rappresentante della -OS- (oggi -OS-) in data -OS- - pertanto entro l’anno anteriore alla data di pubblicazione del bando - è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per fatti accaduti nel 2018, circostanza che, alla luce delle indicazioni perimetrate con valenza conformativa dal T.A.R. Roma con sentenza n. -OS-, è stata ritenuta adeguato mezzo di prova in merito alla commissione di un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’affidabilità e l’integrità dell’impresa.

2. Con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, deducendo che -OS- avrebbe omesso di compiere una autonoma e adeguata valutazione dei fatti ascritti all’ex amministratore di -OS-, valutazione disposta da ultimo con la detta sentenza del T.A.R. Catania.

In particolare, il seggio di gara - ritenendo che il rinvio a giudizio del sig. -OS-rilevasse ai fini del grave illecito professionale della società ricorrente in asserita applicazione delle indicazioni con valenza conformativa fornite dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. -OS-, in tesi condivisa dalla sentenza del T.A.R. Catania n. -OS- - avrebbe travisato tale ultima sentenza (n. -OS-), che, invece, non rinvierebbe (e nemmeno menzionerebbe) la sentenza del T.A.R. Lazio n. -OS-, bensì la diversa sentenza sempre del T.A.R. Lazio n. -OS-, la quale non conterrebbe alcuna valutazione, neppure indiretta o per relationem , sull’incidenza in concreto dei fatti ascritti al sig. -OS-sulla integrità professionale di -OS- (oggi -OS-).

Il seggio di gara non avrebbe tenuto in considerazione nemmeno le statuizioni rese, nella medesima fattispecie concorsuale in cui si inserisce la sentenza del T.A.R. Lazio n.

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