TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202300328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202300328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300328
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 00328/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00725/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Orcagna 76;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona del legale rappresentate p.t., e Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, Legione Carabinieri Toscana, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del decreto della Prefettura di Lucca – Ufficio Territoriale del Governo – Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica – Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 2.5.2022 notificata al ricorrente in data 6.5.2022, con il quale viene disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- “il divieto di detenere armi comuni da sparo e le relative munizioni in suo possesso” prevedendo altresì che “le suddette armi, ritirate e detenute presso la Stazione Carabinieri in Seravezza, vi rimarranno per il periodo di 150 (centocinquanta) giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento. Entro tali termini -OMISSIS- potrà alienare le suddette armi o altrimenti cederle a terzi, purché non conviventi, in conformità alla normativa vigente in materia, provvedendo altresì a comunicare a questa Prefettura, l'avvenuta cessione delle stesse. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, le armi saranno confiscate e versate alla competente Direzione di artiglieria, come disposto dell'art. 6 della legge 22/05/1975 n. 152.”; per quanto occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- dell'11 gennaio 2021, con la quale il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca ha formulato proposta di adozione del provvedimento di divieto detenzione armi; di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché allo stato ignoto al ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Lucca e della Questura di Lucca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue:

- egli è titolare di regolare porto d’armi per caccia fin dal 1967 ed è proprietario di un fucile, calibro 12, marca Beretta matricola -OMISSIS-, ereditato dal padre;

- in data 16.12.2020 gli veniva notificata ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di

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