TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202101742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202101742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101742
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 01742/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00091/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna, Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando dei Carabinieri per la Tutela della Forestale, Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del provvedimento prot.-OMISSIS- del 9.11.2020 notificato il 10.11.2020 a firma del Comandante dei Carabinieri per la Tutela forestale, Ufficio Comando – Sezione segreteria e personale, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando dei Carabinieri per la Tutela della Forestale e di Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato l’11.1.2021 e depositato il successivo 21.1.2021, l’odierno ricorrente ha rappresentato che:

-con foglio prot. -OMISSIS-del 22.6.2020, il Comandante regionale dei Carabinieri forestali "Calabria" gli aveva comunicato l’avvio del procedimento disciplinare teso per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo per presunta violazione dell'art. 715, comma 2, d.p.r. n. 90/2010 (secondo cui: "Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica" ), riveniente dalla contestazione del seguente addebito: “ In data 12 maggio 2020 lo Studio Legale DI NA inviava a mezzo PEC, per suo nome e conto, direttamente al I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, una nota, sottoscritta dalla S.V., dove si invitavano e diffidavano le Amministrazioni destinatarie della stessa (Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa) a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, a soddisfare le richieste in essa formulate" ;

- in data 7.8.2020 ha presentato memoria difensiva, invitando il Comando regionale procedente all’archiviazione dell’avviato procedimento disciplinare per assenza della contestata violazione dell’art. 715 T.u.o.m.;

-a conclusione del procedimento, con provvedimento prot.-OMISSIS-dell’1.9.2020, il Comandante regionale ha ritenuto sussistere il contestato illecito disciplinare e, per l’effetto, ha irrogato al ricorrente la sanzione del “rimprovero” ai sensi dell’art. 1360, comma 1, d.lgs. n. 66/2010;

-il successivo 2.10.2020 ha proposto ricorso gerarchico ex artt. 1366 d.lgs. n. 66/2010 e 1, d.p.r. n. 1199/1971, chiedendo l’annullamento e/o la riforma del provvedimento sanzionatorio;

-con provvedimento prot.-OMISSIS- del 9.11.2020, notificato il 10.11.2020, il Comandante dei Carabinieri per la Tutela forestale, Ufficio Comando - Sezione segreteria e personale, ha rigettato il ricorso gerarchico, in sintesi, sui seguenti rilievi: - “1. L’osservanza della via gerarchica … è principio generale … cui ogni miliare deve conformarsi nella trattazione di pratiche d’ufficio siano esse istanze, relazioni di servizio, memorie, comunicazioni ecc ... la lettura dell’art. 715 T.U.O.M. ... estende il principio di gerarchia ... in tutti quegli atti la cui trasmissione deve necessariamente uniformarsi ai doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori (art. 715, c. 1, lett. b) … ; - L'istanza del ricorrente ... non può che inquadrarsi, segnatamente, nel rapporto d'impiego che, per ciò tale, implica il necessario rispetto della trasmissione degli atti per via gerarchica ovvero per il tramite dell'Ufficio Superiore (Comando Regione CC Forestale 'Calabria')". - Rilevasi … che il dovere di subordinazione gerarchica è principio rinvenibile anche nell’ordinamento civile ex art. 16 D.P.R. n. 3/1957 … a cui si conformava anche il disciolto Corpo forestale dello Stato” ; - 2. Nell’irrogazione della sanzione … si ritiene sia stata rispettata l’applicazione dei principi ex art. 1355 COM ….” ; “3. Appare irrilevante la mancata frequenza del corso di militarizzazione nei Carabinieri … esso era regola di condotta anche nel soppresso Corpo forestale dello Stato” .

2- Ritenendo illegittimi i predetti provvedimenti, con l’epigrafato ricorso ne viene invocato l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 715, commi 1 e 2, d.p.r. n. 90/2010. Violazione dell’art. 1360, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Sviamento e malgoverno

Il ricorrente – dopo aver premesso che in sede di decisione sul ricorso gerarchico vi sarebbe stata la riqualificazione della fattispecie violata, nel senso di attenere all’art. 715, comma 1, lettera b) e non più all’art. 715, comma 2 – deduce l’erroneo inquadramento fattuale e giuridico della vicenda a base dell’impugnato provvedimento sanzionatorio.

Più nel dettaglio, il ricorrente osserva che:

- egli è transitato nei ranghi dell’Arma dei Carabinieri a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato, avvenuta il 31.12.2016 a opera del d.lgs. n. 177/2016, presso cui aveva prestato servizio per più di vent’anni con la specializzazione di pilota elicotterista, ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di -OMISSIS-;

-con decreto dell’allora Capo del C.F.S. n. 81272/2016, il ricorrente veniva inizialmente assegnato al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a far data dall’1.1.2017;

-seguiva un lungo contenzioso, durato oltre tre anni, concluso con il riconoscimento dell’illegittimità del suddetto trasferimento e, per l’effetto, dell’aspettativa del ricorrente all’assegnazione all’Arma dei Carabinieri ex art. 7, d.lgs. n. 177/2016, come statuito dalla sentenza di questa Sezione n. 1249 dell’1.8.2017, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 6128 del 26.10.2018, sulla scorta del principio per cui: “… da una piana lettura delle disposizioni trascritte balza evidente l’intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l’esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza …” ;

- a seguito di reiterate richieste di ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6128 del 2018, con provvedimento comunicato con foglio prot. -OMISSIS-del 21.11.2019 era stato disposto il trasferimento con la qualifica di Colonnello e con decorrenza dall’1.1.2017, giusta decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-del 28.10.2019;

-ritenendo però non satisfattivo e conforme al giudicato detto provvedimento, con nota del 16.1.2020, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa (ossia lo stesso ufficio che aveva adottato il decreto di trasferimento), qualificata come “atto di intervento” nel procedimento di assegnazione in servizio, questi ha chiesto l’assegnazione a una sede deputata all’attività volativa dell’Arma dei Carabinieri;

- con determinazione -OMISSIS- del 28.3.2020 del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, egli veniva assegnato al -OMISSIS-, ossia una sede di servizio non deputata ad alcuna attività di volo;

- con successiva missiva del 31.3.2020, indirizzata sia alla ridetta Direzione generale e anche al Comando generale, egli, richiamando espressamente la precedente nota del 16.1.2020, “in via partecipativa, anche ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990” ribadiva la richiesta di assegnazione presso una sede del servizio aereo dell’Arma;

- non avendo avuto riscontro, con la nota del 12.5.2020 (da cui ha preso avvio il procedimento disciplinare in argomento), egli, assistito dai propri legali, richiamando espressamente la missiva del 16.1.2020, reiterava il rilievo per cui: “… il provvedimento del 28.3.2020 … si palesa … incompatibile e regressivo rispetto … all’obbligo di corretta osservanza … del ridetto provvedimento giudiziale di AL AD …” e invitava a riscontrare le note del 16.1.2020 e del 31.3.2020, per l’effetto ribadendo la richiesta di assegnazione: “… a una sede … precipuamente deputata all’attività volativa dell’Arma dei Carabinieri

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