TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-06-26, n. 201403513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-06-26, n. 201403513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403513
Data del deposito : 26 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03375/2013 REG.RIC.

N. 03513/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03375/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2013, proposto da:
P P, P A, P L, P M, P F, S C, tutti in proprio quali eredi di A P, deceduto in Napoli il 10.12.2012, nonché S A, S M, S A, S E, in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore S C, questi ultimi quali eredi di P M, fu A, deceduta in San Lorenzello il 2.10.2009, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella M Amodio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 34;

contro

COMUNE DI CERRETO SANNITA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo M Iaccarino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaia, n. 55;

nei confronti di

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. V Catalano, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Luca Coletta in Napoli, alla Via Cimarosa, n. 69;

per l’annullamento

a) della determina n. 7268 del Comune di Cerreto Sannita del20.9.1989 avente ad oggetto: ”Lavori di costruzione Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Cerreto Sannita - Progetto per n. 16 aule Importo complessivo Lire 3.200.000,000”, con cui era disposta la occupazione temporanea in via di urgenza, degli immobili da espropriare riportati nell’allegato piano grafico descrittivo comunicato in data 7.5.2013;

b) del decreto di esproprio n. 4998 del Comune di Cerreto Sannita del 10.6.1994, con cui era pronunciata l’espropriazione definitiva in favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento di immobili in comproprietà tra gli altri anche dei ricorrenti, comunicata in data 7.5.2013;

c) del decreto di esproprio n. 6748 del Comune di Cerreto Sannita del 18.8.1994, con cui era pronunciata l’espropriazione definitiva in favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento di immobili in comproprietà tra gli altri anche dei ricorrenti, comunicato in data 7.5.2013;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente incluso il decreto sindacale dell’8.7.1993 di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme non accettate dalle ditte, e le quietanze di deposito delle indennità presso la Cassa DD.PP. richiamati nel provvedimento sub b) e mai comunicati, nonché il decreto sindacale del 23.6.1994 di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme non accettate dalle ditte, e le quietanze di deposito delle indennità presso la Cassa DD.PP., richiamati nel provvedimento sub c) e mai comunicati;

per l’accertamento

dell’illegittimità di tali provvedimenti e per conseguenza del loro diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle relative indennità per la definitiva perdita delle porzioni di terreno site in Cerreto Sannita, contrada Coste, riportate nel N.C.T. rispettivamente alla partita 6378, foglio 16, part. lla 505-502 di mq. 1250-2250, partita 6378, foglio16, part. lla 580 di mq. 889, alla partita 6717, foglio 16, part. lla 504 di mq. 910 di proprietà tra gli altri anche dei ricorrenti, in ragione di 5/96, irreversibilmente trasformate;

e per la condanna

conseguente degli intimati Enti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.:

1) al pagamento del relativo valore venale con riferimento al momento in cui la trasformazione dell’immobile è divenuta irreversibile con rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2) al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima dei beni di proprietà dei ricorrenti, oltre interessi legali;

3) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti;

4) al pagamento dei frutti mancati, delle piantagioni e delle opere esistenti sull’area occupata e poi andati distrutte ed alla rivalsa di ogni altro danno arrecato all’istante, il tutto con i relativi interessi legali;

5) in via subordinata, in caso di non perfezionata acquisizione dei terreni in proprietà dei ricorrenti, alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle superficie illegittimamente occupate in favore dei ricorrenti ed al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima della superficie stessa, ovvero, in alternativa all’acquisizione, del bene ed al risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/01;

6) alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate unitamente al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima con interessi e rivalutazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Benevento;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 4853 del 30 ottobre 2013 di questa Sezione;

Uditi - relatore alla pubblica udienza dell’8 maggio 2014 il dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Assumono Paduano Patrizia, Paduano Annamaria, P L, Paduano Michele, Paduano Fabio, Salvatore Carmela - tutti in proprio quali eredi di A P, deceduto in Napoli il 10.12.2012, nonché Sagnella Angela, Sagnella Mario, Sagnella A, Sagnella Elvio, in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Sagnella Carmen, questi ultimi quali eredi di Paduano M, fu A, deceduta in San Lorenzello il 2.10.2009 - di essere comproprietari in ragione di 5/96 tra gli altri sui fondi siti in agro di Cerreto Sannita, alla contrada Coste riportati nel N.C.T. rispettivamente alla partita 6378, fg. 16, p. lla 502, p. lla 505, p. lla 580 ed alla partita 6717, fg. 16, p. lla 504, per un’estensione totale di mq. 5299, mentre a Paduano A i detti beni erano pervenuti in virtù di successione regolarmente registrata e trascritta, dal padre Lorenzo, il quale era titolare, in virtù di testamento, dei diritti pari ai 5/24 sul patrimonio relitto del proprio genitore Paduano Giacomo V.

Aggiungono, in data 7.5.2013, a seguito di formale richiesta di accesso, di essere venuti a conoscenza che il Sindaco del Comune di Cerreto Sannita, con determina n. 7268 del 20.9.1989, richiamate le delibere della Giunta Provinciale di Benevento, rispettivamente n. 1698 del 30.7.1987 e n. 1997 del 12.9.1987 (con le quali era stato approvato il progetto per la realizzazione di n. 16 aule dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Cerreto Sannita), nonché la delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 7.6.1989, divenuta esecutiva il 10.7.1989, aveva decretato in favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento l’occupazione temporanea e d’urgenza di porzioni di suolo site nel tenimento del Comune di Cerreto, Contrada Coste, riportate nel Catasto terreni alla partita 4640, fol. 6, part. lle 44-265 di rispettivi mq. 320 e 1460, in proprietà pro indiviso degli esponenti, in proporzione dei loro diritti ereditari.

Aggiungono, ancora, che il provvedimento da ultimo indicato non era stato mai notificato, né a loro né ai loro danti causa, in quanto, come si evincerebbe dalla relata, la notifica sarebbe stata eseguita in data 19.10.1989 ad un soggetto defunto, P L, deceduto in Pittsfield (U.s.a.) molti anni prima (29.7.1971), e presso il domicilio di un terzo estraneo, R L, non legato al primo da alcun vincolo di parentela o convivenza o quant’altro ed, inoltre, che, con verbale redatto in data 15.11.1989 dai funzionari dell’U.T.C., l’Amministrazione Provinciale di Benevento, previa redazione dello stato di consistenza, si era immessa nel possesso dei beni oggetto di esproprio, con procedura a cui né Paduano A, né gli esponenti, avevano mai partecipato non avendone avuta conoscenza.

Tanto premesso e appreso, sempre a seguito della suddetta istanza di accesso, che, previa determinazione dell’indennità provvisoria, non accettata e, pertanto, depositata con decreti sindacali presso la Cassa DD.PP., con successivi decreti rispettivamente del 10.6.1994, n. 4948 e del 18.8.1994, n. 6748, mai notificati né ad A P, né agli esponenti, quali eredi, il Sindaco del Comune di Cerreto Sannita aveva disposto l’espropriazione definitiva in favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento dei fondi riportati nel N.C.T. alla partita 6378, fol. 6, part. lle 505-502 di mq. 1250-2250, part. lla 580 di mq. 889 ed alla partita 6717, fol. 6, part. lla 504 di mq. 910, Paduano Patrizia, Paduano Annamaria, P L, Paduano Michele, Paduano Fabio, Salvatore Carmela, Sagnella Angela, Sagnella Mario, Sagnella A, Sagnella Elvio, Sagnella Carmen, con ricorso notificato il 5.7.2013 e depositato il giorno 17 successivo, hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe.

Parti ricorrenti hanno chiesto, altresì, in conseguenza dell’illegittimità dei suddetti atti, l’accertamento del loro diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle relative indennità per la definitiva perdita delle porzioni di terreno site in Cerreto Sannita, con conseguente condanna, in caso di non perfezionata acquisizione dei terreni in proprietà dei ricorrenti, alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle superficie illegittimamente occupate in favore dei ricorrenti ed al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima della superficie stessa, ovvero, in alternativa all’acquisizione, del bene ed al risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/01, nonché alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate unitamente al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima con interessi e rivalutazione.

All’uopo, a sostegno del gravame, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 4, commi 4 e 7, della L. 7.8.1990, n. 241 - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Carenza di istruttoria - Omesso avviso - Difetto di motivazione ed altri aspetti. Illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe data comunicazione ai ricorrenti ed al loro dante causa (il defunto genitore Paduano A), dell’avvio procedimento, né di alcun atto del procedimento espropriativo attuato dal Comune di Cerreto Sannita per conto dell’Amministrazione Provinciale di Benevento e sfociato nell’adozione dell’impugnata determina sindacale n. 7268 di occupazione, in via d’urgenza dei fondi;
in particolare. la notifica sarebbe stata eseguita nei confronti di un soggetto deceduto ben 18 anni prima e non presso il suo domicilio, dal momento che L P fino all’epoca della morte avrebbe sempre risieduto all’estero in Pittsfield - U.s.a., bensì presso quello di un terzo a lui del tutto estraneo. Inoltre non sarebbe stata comunicata la determinazione dell’indennità provvisoria liquidata ed offerta, unitamente ai provvedimenti con cui, a seguito della mancata accettazione della stessa, se ne sarebbe disposto il deposito presso la Cassa DD.PP., né i decreti di esproprio n. 4948 del 10.6.1994 e n. 6748 del 18.8.1994 per il semplice, ma decisivo rilievo che nei provvedimenti impugnati, dal novero dei proprietari espropriati risulterebbe escluso il nominativo di A P o, per esso, dei suoi eredi, in quanto già deceduto (10.12.1992) all’epoca della pronuncia dei detti decreti, quale comproprietario dei beni ablati perché figlio ed erede di L P) e tale circostanza sarebbe tanto più grave atteso che nell’impugnato provvedimento si farebbe riferimento ad accertamenti che, pertanto, non sarebbero stati effettuati nel rispetto delle necessarie guarentigie ed in contraddittorio con i destinatari.

2) Violazione di legge (L. n. 2359/1865;
L. n.865/71;
L. n. 1/1978) - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (per violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria). Il decreto di esproprio sarebbe stato adottato in assoluto difetto di corretta istruttoria e senza il rispetto del principio del contraddittorio. Al riguardo, parti ricorrenti, premesso che l’intimato Comune, con la determina sindacale n. 268 del 28.9.1989, avrebbe disposto l’occupazione temporanea, in via d’urgenza, degli immobili da espropriare così come riportati nel piano particellare grafico-descrittivo, allegato al provvedimento stesso e che, dalla scheda catastale allegata a tale piano, tra le ditte intestatarie, risulterebbe indicato il nominativo di L P, quale comproprietario in ragione di 7/42 unitamente a G P, Amarica Cristina (rectius M C), A R, A Ricciardi, E R, delle part. lle 44 e 265 del foglio16, oggetto di esproprio, rilevano che, dalla data di notifica della determina sindacale di occupazione, in via temporanea e d’urgenza, L P sarebbe risultato già morto, lasciando a sé superstiti il coniuge M G ed i figli V, M, E ed A, dante causa degli attuali ricorrenti, giusta denuncia di successione del 2.4.1979, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento in data pari ai nn. 2758/2528.

3) Violazione dell’art. 13, L. n. 2359/1865 per avvenuta scadenza dei termini e decadenza della dichiarazione di pubblica utilità - Carenza di potere ablativo. La determina sindacale n.7268 avrebbe individuato ai sensi del rubricato art. 13 termini tassativi per l’inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni, fissati, rispettivamente in tre mesi dalla data di notifica del decreto perl’occupazione dei fondi e cinque anni dalla data di immissione in possesso per la durata dell’occupazione, e, nel caso di specie, il termine finale (che sarebbe scaduto il 15.11.1994, considerato che l’immissione in possesso sarebbe avvenuta il 15.11.1989, giusta decreto sindacale di occupazione, in via temporanea e di urgenza, n. 7268 del 20.2.1989), non sarebbe stato assolutamente rispettato in quanto, a tutt’oggi, non sarebbe stato notificato alcun decreto di esproprio ai proprietari, che non avrebbero ricevuto alcuna corresponsione di indennità, non offerta, né depositata da parte dell’ente espropriante.

4) Violazione dell’art. 20, L. n. 865/71, per avvenuta scadenza dei termini in mancanza di proroghe espresse.

5) Insussistenza dell’acquisizione del bene da parte della P.A. - Obbligo di restituzione del bene previa riduzione in pristino o, in alternativa, di acquisizione e risarcimento danni per l’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. In proposito, parti ricorrenti, per l’ipotesi del mancato perfezionamento, nella specie, della fattispecie acquisitiva, dovendosi affermare i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche in reciproca alternativa, posti a carico dell’Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all’art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001) chiedono la condanna del Comune di Cerreto Sannita, in solido con l’Amministrazione Provinciale di Benevento, o in subordine, chi di ragione sia tenuto: a) a restituire la superficie occupata, previa riduzione in pristino, corrispondendo, inoltre, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima;
b) a, procedere, in alternativa, all’acquisizione della superficie occupata tramite un valido titolo di acquisito, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.

6) Violazione degli artt. 2 e 47 Cost., nonché dell’art. 834 cod. civ.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la Provincia di Benevento, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente Provincia di Benevento

1.1 L’eccezione va disattesa, in quanto quest’ultima, pur non avendo emesso gli atti della procedura espropriativa de qua, risulta pur sempre beneficiaria dell’espropriazione e, come tale, controinteressata a che tutti gli atti espropriativi non vengano caducati ed è, in ogni caso, destinataria degli effetti del giudicato in via di formazione all’esito del presente giudizio.

2. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

3. In particolare, con la prima censura parti ricorrenti deducono la violazione degli artt. 4, commi 4 e 7, della L. 7.8.1990, n. 241, oltre all’eccesso di potere (per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, omesso avviso, difetto di motivazione ed altri aspetti), atteso che illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe data comunicazione, né ai ricorrenti né al loro dante causa (il defunto genitore Paduano A), dell’avvio procedimento, né di alcun atto del procedimento espropriativo attuato dal Comune di Cerreto Sannita per conto dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, in particolare: la determina sindacale n. 7268 del Comune di Cerreto Sannita del 20.9.1989 avente ad oggetto l’occupazione temporanea in via di urgenza, degli immobili da espropriare riportati nell’allegato piano grafico descrittivo;
la comunicazione di immissione in possesso dei fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale di Benevento;
la determinazione dell’indennità provvisoria liquidata ed offerta, né i provvedimenti con cui se ne sarebbe disposto il deposito presso la Cassa DD.PP., conseguenti alla mancata accettazione della stessa;
i decreti di esproprio n. 4948 del 10.6.1994 e n.6748 del 18.8.1994.

4. La censura è infondata.

5. Al riguardo va premesso parti ricorrenti fondano le singole censure e così tutto il ricorso sulla circostanza di non essere stato loro notificati gli atti iniziali e terminali della procedura propriamente espropriativa (provvedimento di occupazione e provvedimenti di esproprio) assumendone di esserne venuti a conoscenza unicamente a seguito di loro istanza di accesso del 7.5.2013.

6. Tuttavia l’assunto non infirma la validità degli atti impugnati, in quanto, in astratto, la normativa di riferimento non prevede alcuna comunicazione per l’avvio del (sub) procedimento di occupazione e per l’adozione del provvedimento di espropriazione;
analogamente non è prescritta a pena di invalidità la notifica dei corrispondenti atti terminali dei relativi procedimenti (provvedimenti di occupazione e di espropriazione).

6.1. Quanto al provvedimento di occupazione anticipata temporanea e d’urgenza, destinata a trasformarsi in espropriazione definitiva, secondo condivisa giurisprudenza: <<
Il provvedimento di occupazione di urgenza non necessita ex se della previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, stante il fatto che ciò non è richiesto dall’art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990 ove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”.

6.2. La mancata notificazione del decreto di occupazione di urgenza non comporta l’illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione con la conseguenza che la mancata notificazione del decreto medesimo è rilevante soltanto ai fini di decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione dell’atto: e ciò in quanto - nella constatata assenza di una disposizione normativa che esplicitamente preveda nella specie la notificazione dell’atto a pena di invalidità dello stesso - la notificazione è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non ne rappresenta un elemento costituivo >>
(C. di S., Sez. IV, 15.7.2013, n. 3861).

6.3. Ne deriva che, nella fattispecie, la circostanza che la determina sindacale n. 7268 del Comune di Cerreto Sannita del 20.9.1989 non era stata notificata, né a loro, né ai loro danti causa, ma - come si evincerebbe dalla relata di notifica - unicamente in data 19.10.1989 ad un soggetto, P L deceduto in Pittsfield (U.s.a.) molti anni prima (29.7.1971), e presso il domicilio di un terzo estraneo, R L, non legato al primo da alcun vincolo di parentela o convivenza o quant’altro, è circostanza tale da non inficiare la validità del provvedimento.

7. Quanto alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento culminato negli impugnati decreti di esproprio

n. 4998 del 10.6.1994 e n. 6748 del 18.8.1994, nessuna norma prevede siffatta comunicazione, atteso che i provvedimenti di espropriazione, quali atti terminali di ogni procedura espropriativa, si presentano meramente attuativi di precedenti atti (anche generali) presupposti (per i quali è previsto un adeguato coinvolgimento degli interessati) e sostanzialmente privi di alcun profilo di discrezionalità, essendosi le scelte rilevanti già effettuate precedentemente, con la conseguenza che la partecipazione dei proprietari espropriandi non varrebbe ad apportare alcun contributo.

7.1. Riguardo, poi alla mancata notifica dei decreti di espropriazione, secondo condivisa giurisprudenza: <<
La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, ma comporta soltanto che quest’ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l’opposizione alla stima, impedendone il decorso;
infatti, l’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione;
inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima >>
(C. di S., Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 702);
ed, ancora: <<
Per la validità del decreto di espropriazione per pubblica utilità l’art. 23, comma 1, lett. a), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 richiede la sola emissione entro il termine di scadenza e l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza imporne contestualmente la notificazione e/o comunicazione personale, non trattandosi di atto recettizio, la cui notificazione sarebbe invece condizione di perfezione o efficacia;
pertanto, la mancata comunicazione personale non ha alcun effetto viziante, incidendo esclusivamente sul decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione impugnatoria >>
(T.A.R. Latina, Lazio, Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 871).

8. Inoltre ed in concreto, alla stregua di quanto sarà illustrato nella successiva censura, i ricorrenti, sì come estranei alla procedura espropriativa de qua, non avrebbero alcun titolo per divenire destinatari delle comunicazioni e/o notificazioni da loro invocate.

9. Con la seconda censura parti ricorrenti deducono la violazione di legge (L. n. 2359/1865;
L. n.865/71;
L. n. 1/1978) e la violazione del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere per essere stato l’impugnato decreto di esproprio adottato in assoluto difetto di corretta istruttoria e senza il rispetto del principio del contraddittorio.

In particolare asseriscono che nella scheda catastale allegata al piano particellare grafico-descrittivo allegato alla determina sindacale n. 7268 del 28.9.1989 di occupazione d’urgenza tra le ditte intestatarie risulterebbe indicato il nominativo di L P, quale comproprietario in ragione di 7/42, unitamente a G P, M C, (rectius M C), A R, A Ricciardi ed E R, delle particelle oggetto di esproprio e, se il Comune di Cerreto Sannita avesse effettuato una corretta e compiuta istruttoria, al fine della corretta e completa individuazione dei soggetti, proprietari dei beni espropriati, avrebbe accertato che tra i comproprietari pro indiviso delle part. lle 502-505, 580 e 504, cui notificare i decreti di esproprio si sarebbe dovuto ricomprendere anche A P, rectius la sua stirpe, costituita dagli attuali ricorrenti, quali soggetti comproprietari, pena l’illegittimità ed invalidità dell’atto e, per conseguenza, di tutto il procedimento ablativo.

10. La censura è infondata.

11. In punto di diritto il D.P.R. n. 327/2001 all’art. 3 (“Definizioni”), prevede, al comma 2, che: <<
Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo (……) >>
ed al successivo art. 16 (“Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”), che: <<
(……) 4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso di avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. (………).

9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene >>.

12. Orbene, le suddette previsioni normative - anche se non ancora vigenti all’epoca della procedura espropriativa in esame - non fanno che codificare indirizzi giurisprudenziali oramai da tempo consolidati, alla stregua dei quali: <<
L’Amministrazione espropriante non è tenuta ad alcuna indagine finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura;
il principio trova oggi conferma nell’art. 3, D.P.R. n. 327 del 2001 per cui il soggetto passivo della procedura è sempre l’intestatario catastale del bene, in quanto la necessità di provvedere celermente all’approvazione del progetto ed all’acquisizione dell’area ma si concilia con le indagini sulla proprietà effettiva, e ciò tanto più vale quanto si rendano necessari complessi accertamento sulla successione ereditaria, come nella fattispecie, conseguentemente non sono da considerare proprietari del bene quelli che non risultano come tali dai dati catastali >>
(ex multis. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5.9.2012, n. 2087);
<<
Nel corso del procedimento espropriativo l’Amministrazione deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che perciò risulti compromessa la legittimità della procedura, essendo onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare comunque a detrimento del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela della quale può dirsi posto anche il principio della certezza delle situazioni giuridiche nell’attività della Pubblica Amministrazione >>
(T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 10.4.2012;
C. do S., Sez. IV, 31.3.2012, n. 1909;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.1653 del 2009;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3.3.2009, n. 2199).

13. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tutti gli atti del procedimento espropriativo, ivi compreso i decreti di esproprio n. 4948 del 10.6.1994 e n. 6748 del 18.8.1994, sono stati legittimamente emessi nei confronti delle ditte che risultavano intestatarie catastali e, precisamente, coma risulta dal piano particellare grafico-descrittivo, allegato al provvedimento stesso e dalla scheda catastale allegata a tale piano: L P, quale comproprietario in ragione di 7/42 unitamente a G P, M C (rectius M C), A R, A Ricciardi, E R e R E, delle part. lle 44 e 265 del foglio 16, oggetto di esproprio ed, in caso di mancato aggiornamento delle risultanze catastali, a nulla giova asserire che alla data di notifica della determina sindacale di occupazione, in via temporanea e d’urgenza, L P risultava già morto, lasciando a sé superstiti il coniuge M G ed i figli V, M, E ed A, dante causa degli attuali ricorrenti, giusta denuncia di successione del 2.4.1979, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento in data pari ai nn. 2758/2528.

14. Pertanto, esclusa ogni legittimazione passiva dei ricorrenti nella procedura espropriativa de qua, ai fini della legittimità di quest’ultima risultano, del tutto ininfluenti le dedotte circostanze che nei provvedimenti impugnati, dal novero dei proprietari espropriati risulterebbe escluso il nominativo di A P o, per esso, dei suoi eredi in quanto già deceduto (10.12.1992) all’epoca della pronuncia dei detti decreti, quale comproprietario dei beni ablati perché figlio ed erede di L P, ovvero ancora che si sarebbe stato omesso di notificare loro l’avviso contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora stabiliti per la compilazione dello stato di consistenza e del verbale di presa di possesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 1/1978.

15. In buona sostanza, nella vicenda in esame, parti ricorrenti mirano a rimettere in discussione l’intera procedura espropriativa, nel senso di invocarne una sua riedizione nei loro confronti, in qualità di effettivi attuali proprietari, senza, però, tener conto, per la anzidette ragioni, che le vicende successorie dei ricorrenti ed, in particolare, la definitiva ripartizione interna inter partes delle quote dell’asse ereditario caduto in successione con il decesso di L P ed A P, loro danti causa, in nessun modo possono interferire con la procedura che si è legittimamente conclusa con il definitivo trasferimento della proprietà dei beni espropriati, per modo che le pretese degli attuali ricorrenti, in qualità di coeredi del soggetto espropriato, risultano avulse dalla procedura espropriativa ed, al più, si rivelano di tipo meramente indennitario, risolvendosi in eventuali questioni di ripartizione fra i coeredi delle percentuali di indennizzo a ciascun di essi spettante questioni che potrebbero trovare appropriata tutela unicamente attraverso un giudizio di opposizione alla stima, ove da essi ancora proponibile (cfr. C. di S., n. 3861/2013);

16. Tuttavia, in relazione a tali questioni, questo Tribunale difetta di giurisdizione con la conseguenza che ogni lamentela in ordine alla misura della somma offerta a titolo (non risarcitorio, ma) indennitario, non potrà che farsi vale innanzi al giudice ordinario, atteso che, in relazione a controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ai sensi dell’art. 133 lett. g) cod. proc. amm., la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, sul punto appalesandosi un profilo di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

17. Con la terza censura i ricorrente deducono la violazione dell’art. 13, L. n. 2359/1865 per mancata osservanza dei termini tassativi per l’inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni fissati, rispettivamente, in tre mesi dalla notifica del decreto per l’occupazione dei fondi e cinque anni dalla data di immissione in possesso per la durata della occupazione;
nella specie il termine finale, in scadenza al 15.11.1994 (considerato che l’immissione in possesso sarebbe avvenuta il 15.11.1989), non sarebbe stato assolutamente rispettato, non risultando, a tutt’oggi, notificato alcun decreto di esproprio ai proprietari, che non avrebbero ricevuto alcuna corresponsione di indennità, non offerta, né depositata da parte dell’espropriante.

18. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.

E’ Inammissibile, in quanto, esclusa la legittimazione passiva, sul piano sostanziale degli attuali ricorrenti nella procedura espropriativa da loro contestata, dovendosi considerarsi alla stessa estranei - come sopra rilevato - ad essi rimane solo la possibilità di tutelarsi attraverso un giudizio di opposizione alla stima, ove da essi ancora proponibile innanzi al giudice ordinario;
è infondata, in quanto, al fine di valutare la tempestività dell’emanazione del provvedimento di esproprio deve farsi riferimento - contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti - non al termine finale dell’occupazione o ad eventuale sue proroghe - di cui parti ricorrenti ne deducono l’illegittimità nella quarta censura - ma al termine fissato nell’atto che (anche implicitamente) dichiara la pubblica utilità dell’opera (nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei relativi lavori), nel caso di specie, rinvenibile nelle deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1689 del 30.7.1987 e n. 1997 del 12.9.1987 - richiamate nella determina sindacale n. 7268 del 20.9.1989 - con le quali si approvava il progetto per n° 16 aule dell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Cerreto Sannita.

19. Ne deriva che il ricorso, nella sua parte impugnatoria, è infondato e deve essere respinto.

20. Relativamente alle richieste risarcitorie - illustrate nella quinta e sesta censura - sia in forma specifica, mediante restituzione delle aree, che, in forma generica, per equivalente monetario, una volta esclusa - secondo la loro prospettazione dei ricorrenti - la validità ed efficacia degli impugnati decreti di esproprio, i ricorrenti fondano, all’evidenza, le loro pretese risarcitorie su una trasformazione irreversibile dei beni, con la conseguenza che in presenza di un illecito permanente residuerebbero a carico del Comune obblighi di restituzione e/o di risarcimento del danno, ai quali quest’ultimo si potrebbe sottrarre unicamente con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.

21. Tuttavia tali conseguenze invocate dai ricorrenti non si verificano una volta preso atto che il trasferimento della proprietà delle aree era avvenuto (non a causa ed in occasione della trasformazione irreversibile dei beni che, però, come, d’altronde, ammesso dai medesimi ricorrenti, non può dar luogo al perfezionamento della fattispecie dell’occupazione acquisitiva, inidonea a conseguire alcun effetto traslativo, essendo stata del tutto superata - alla stregua della convenzione Europea ed, in particolare, del Protocollo addizionale n.

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