TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-06-07, n. 201907468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-06-07, n. 201907468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907468
Data del deposito : 7 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2019

N. 07468/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12696/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12696 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizi Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S, Eleonora E.L. Bonsignori, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma Via M. Colonna, n. 27;

nei confronti

Pacifico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
Servizi Sanitari Integrati S.R.L, Lavanderia D'Alessio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Terracciano, Marcello Anastasio Pugliese, Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
Adapta S.r.l., Hospital Service S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione n.G12153 del 1 ottobre 2018 della Direzione regionale centrale acquisti della Regione Lazio, a Oggetto “Aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, recante aggiudicazione: alla società Adapta dei lotti 5, 6 e 8;
all’Rti Servizi Sanitari Integrati srl- Lavanderie d’Alessio srl, dei lotti 2, 4 e 7;
a Pacifico SRL, dei lotti 1 e 3. (lotto n. 4 aggiudicato al concorrente indicato nel medesimo provvedimento);

della Determinazione della Direzione Regionale Centrale acquisti area: esecuzione contratti, servizi e forniture n. g 16423 del 28/12/2016, a firma del Direttore Regionale, con cui è stata indetta (delibera a contrarre) la Gara, disposta l’approvazione degli atti della procedura (bando, disciplinare capitolato) e nominato il RUP;

del provvedimento di nomina della Commissione di gara (determina n. G12631 del 18.9-2017);

dei verbali (n. 7266/2018 del 10 luglio 2018) delle sedute pubbliche di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonchè di quelle riservate da 1 a 14) riservate e con essi i punteggi, tecnici ed economici, assegnati alle medesime offerte, nonché dei relativi allegati;
dei cd file excel consegnati su cd il 23.10.2018 e della graduatoria, provvisoria e definitiva;

del verbale in data 26. 09. 2018 di conferma della graduatoria provvisoria a valle del rinnovo delle polizze fideiussorie (contestato nell’ultimo motivo) e della verifica di anomalia;

del bando e del disciplinare di gara, perché fissano illegittimi criteri per la valutazione delle offerte, ed anche del capitolato e del progetto tecnico posto a base di gara, tutti perchè non rendono disponibili i dati sulla portata di carico dei solai e comunque non recepiscono le specifiche tecniche minime previste nei cd.

CAM

Tessili.

nonché per l’accesso

alle offerte tecniche ed alle giustificazioni presentate della imprese concorrenti nonché da quelle aggiudicatarie, nella loro stesura completa ed integrale, previo annullamento del provvedimento/verbale in data 23 ottobre 2018, con il quale la stazione appaltante ha reso disponibili: a) le offerte tecniche, di Adapta, Pacifico, Servizi Sanitari Integrati, nonché b) i giustificativi della società Adapta, in versione oscurata, per l’asserita presenza di segreti tecnici e commerciali;

e con motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2018

per l’annullamento degli stessi atti impugnati col ricorso principale sotto altri profili;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Pacifico S.r.l. e di Servizi Sanitari Integrati S.R.L e di Lavanderia D'Alessio S.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.Con ricorso notificato il 31 ottobre 2018 e depositato il successivo 9 novembre 2018 parte ricorrente espone di avere partecipato alla procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in 8 lotti per l’importo complessivo, a base di gara, di oltre 130 milioni di Euro.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservati punti complessivi 60 all’offerta tecnica, da assegnarsi, mediante confronto a coppie, in ragione di 26 autonomi criteri di valutazione riportati al paragrafo 10 del disciplinare di gara (pag. 44 e 45) e 40 punti all’offerta economica.

Parte ricorrente che ha partecipato a tutti gli 8 lotti rappresenta di essersi collocata:

5^ nel lotto IV e nel lotto VII;

4^ (5^ ante scorrimento) nel lotto I;

3^ (4^ ante scorrimento) nel lotto II, nonché (ma in assoluto) nei lotti V, VI e VIII;

2^ (3^ ante scorrimento) nel lotto III.

Sono invece risultate aggiudicatarie: Adapta per i lotti 5, 6 e 8;
l’

RTI

Servizi Sanitari Integrati srl-Lavanderie D’Alessio srl per i lotti 2, 4 e 7;
Pacifico srl per i lotti 1 e 3.

A seguito di numerose istanze di accesso parte ricorrente propone dunque le seguenti censure avverso l’aggiudicazione in particolare del Lotto 4:

1)Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara;
omessa applicazione dei 26 criteri di valutazione delle offerte tecniche stabiliti nel disciplinare di gara nonché del metodo del confronto a coppie;
difetto assoluto di trasparenza e motivazione;
violazione dei principi in materia di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione di gara nelle sedute pubbliche e riservate;
violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 22, 410b000b18c::LR47A65BD60480543AF022::2018-01-12" href="/norms/codes/itatexthr727x4xjurwdrc/articles/itaartvbz3eqc28ljx00?version=fed859f1-54cb-5390-82e5-7410b000b18c::LR47A65BD60480543AF022::2018-01-12">23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche di cui al

DPCM

13.11.2014 (in GU n. 8 del 13.1.2015).

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.241/1990;
insufficienza della motivazione meramente numerica;
eccesso di potere per insufficienza della motivazione.

3) Illegittimità del bando, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico per violazione e falsa applicazione dell’art. 34, primo comma, del D.vo 50/2016 e dell’All. 1 del Decreto 22 febbraio 2011;
nonché del Decreto 11 gennaio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili). Illegittimità dei provvedimenti impugnati per omesso recepimento delle “specifiche tecniche di base” dei CAM tessili e verifica del relativo rispetto. Eccesso di potere per irragionevolezza manifeste, attesa l’insufficienza delle informazioni fornite a garantire la cantierabilità e la realizzabilità delle offerte.

4) Illegittimità del bando e del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, della LR n. 16/2007;
Eccesso di potere per inidoneità dei criteri di valutazione delle offerte a selezionare l’appaltatore la cui offerta sia quella realmente e non solo apparentemente economicamente più vantaggiosa in violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del Codice dei Contratti.

5) Illegittimità della nomina della Commissione di gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 216, comma 12 del Codice, in relazione a quanto stabilito dall’art. 11 del disciplinare di gara;
eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca;
difetto di motivazione nelle nomine in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

5 bis) In via subordinata) Violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 8, del Codice dei Contratti.

Conclude con istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. in relazione all’offerta di ADAPTA, Pacifico, Servizi Sanitari Integrati, nonché ai giustificativi della società Adapta in particolare;
formula istanza cautelare e chiede l’accoglimento del gravame.

3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio con atto depositato il 19 novembre 2018.

4. Con decreto presidenziale del 20 novembre 2018 la Regione è stata autorizzata al deposito su supporto magnetico (CD-ROM) di documenti relativi alla gara, non depositabili mediante il sistema PAT, in quanto eccedenti le dimensioni massime previste.

5. Con motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2018 parte ricorrente integra il secondo motivo del ricorso principale aggiungendo: Violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di gare. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 nonché delle linee guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità;
difetto assoluto di motivazione.

Conclude con istanza istruttoria, con istanza cautelare e chiede l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

6. In vista della Camera di Consiglio la Regione ha depositato compiuta memoria con cui ha rassegnato conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.

Analogamente hanno effettuato la Servizi Sanitari Integrati che, dopo essersi costituita in giudizio, ha anch’essa contestato la censura di modificabilità dei file excel dopo la chiusura dei verbali di valutazione delle offerte ed ha anch’essa chiesto la reiezione del ricorso con compiuta memoria depositata il 23 novembre 2018;
e la Pacifico che ha in primo luogo eccepito la inammissibilità del ricorso, laddove sono formulati motivi avverso il bando ed il disciplinare di gara che non avrebbero consentito ai concorrenti la formulazione di una offerta corretta, sicchè andavano gravati immediatamente, mentre l’interessata invece ha atteso la conclusione della gara;
ha contestato le censure proposte ed ha concluso per il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.

7. Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2018 il ricorso è stato rinviato al merito.

8. Parte ricorrente deposita numerosi documenti in data 7 gennaio 2019 e formula il giorno successivo istanza di riunione dei ricorsi proposti per la medesima controversia ed una nuova istanza istruttoria posto che la Regione non sembrerebbe avere esaudito il decreto presidenziale di cui sopra.

9. Con ordinanza presidenziale del 10 gennaio successivo è stato reiterato l’ordine istruttorio alla Regione Lazio, che in data 15 gennaio deposita la documentazione richiesta in supporto magnetico;
ma con istanza depositata il 28 gennaio 2019 parte ricorrente ha insistito per la concessione della misura cautelare, essendo invece il ricorso rinviato alla seconda pubblica udienza di aprile 2019.

10. Pervenuta alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019, previo scambio di memorie tra le parti ed ulteriore produzione documentale su supporto magnetico da parte della Regione Lazio, le parti hanno concordato per la riunione dell’istanza cautelare al merito, come risulta dal relativo verbale.

11. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 aprile 2019.

DIRITTO

1.Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno pertanto respinti.

2. Va esaminata in primo luogo la censura proposta per quinta con la quale parte ricorrente fa rilevare la illegittima composizione della Commissione giudicatrice, censura che se accolta determinerebbe la caducazione della gara.

Essa va respinta sulla base delle medesime contestazioni che ne sono state effettuate nelle sentenze nn. 2818, 2828, 2833, 2834, 2901, 2902, 2903 e 2905 pubblicate il 4/5 marzo scorso e riguardanti la medesima gara, impugnata da altro ricorrente.

Col ridetto motivo l’interessata fa valere che l’art. 11 del Disciplinare ha chiaramente declinato e specificato le competenze e il settore di appartenenza dei soggetti che sarebbero stati individuati a far parte della commissione giudicatrice mediante sorteggio fra i dipendenti delle Direzioni Regionali competenti in materia di Salute o di Personale, laddove nel caso in specie il soggetto individuato come Presidente della Commissione giudicatrice non presenterebbe i ridetti requisiti per rivestire l’incarico. In particolare la Presidente della Commissione è laureata in giurisprudenza ed è un dirigente dell’Area programmazione dell’offerta formativa e di orientamento e quindi non presenterebbe il requisito di competenza ed esperienza previsti dalla lex specialis di gara.

Del tutto correttamente la Regione Lazio, sin dalla prima memoria di contestazione dei motivi, oppone che la censura è inammissibile, perché la determinazione di nomina della Commissione è stata adottata e pubblicata in data 18 settembre 2017 a n. G12631, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
e che della adozione di tale determinazione (e dei nominativi e delle qualifiche dei singoli componenti) è stato dato espressamente atto nel verbale della seduta pubblica del 18 ottobre 2017, seduta alla quale erano presenti anche i rappresentanti della ricorrente. In ragione dell’autonoma portata lesiva degli atti di nomina della Commissione la ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad impugnarli immediatamente senza attendere l’esito della aggiudicazione.

La Regione oppone pure ulteriori profili di inammissibilità della censura per non avere notificato il ricorso al Presidente della Commissione giudicatrice, ovviamente titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto di nomina opposto e la genericità della doglianza per non avere la ricorrente dimostrato gli effetti concreti causati dalla nomina del ridetto Presidente.

Concordandosi sulla genericità del motivo in esame occorre osservare che esso è comunque infondato.

E’ da rilevare che la norma ratione temporis applicabile a tal riguardo è quella costituita dall’art. 77, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, stante il quale fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, (conforme la giurisprudenza in materia:

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