TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-07-11, n. 202204633
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 04633/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2018, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is G2;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della Ordinanza di demolizione n. 17 del 27.06.17, notificata il 03.11.17, con la quale il Parco Nazionale del Vesuvio, ha ordinato la sospensione dei lavori e ingiunto la eliminazione o rimozione di “tutte le opere abusive” descritte nella nota informativa per CNR 7/2017 del 5.5.2017 sul fondo di proprietà della sig.ra Sannino Orsola sito nel Comune di Massa di Somma alla Via A. Gramsci n. 105;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota informativa per CNR 7/2017 del 5.5.2017 richiamata nel provvedimento sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, gestore di un Centro Ippico, impugna l’ordinanza di demolizione n. 17 del 27.06.17, con la quale il Parco Nazionale del Vesuvio gli ha ordinato la sospensione dei lavori e ingiunto l’eliminazione e la rimozione di tutte le opere abusive ivi descritte, realizzate “in difformità del Piano parco (e in assenza del nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/1991)”.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, degli artt. 6, 10, 22, 31 e 33 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., degli artt. 14, 23 e 47 del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e dell’art. 97 Cost.;
b) eccesso di potere per irragionevolezza, inesistenza dei presupposti, sproporzione, difetto di istruttoria e di motivazione;
c) incompetenza.
III. Si è costituito l’Ente Parco intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
IV. All’udienza pubblica del 12.04.2022, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Premette parte ricorrente che:
a) il fondo, nel quale insistono le opere asseritamente abusive, ricadrebbe nella Zona C – Area Agricola del Piano Parco Nazionale del Vesuvio. Ai sensi dell’art. 14 delle norme tecniche di attuazione in tale zona sarebbero “ammessi gli usi naturalistici (N) e quelli Agro-Silvo-Pastorali (A)”, nonché gli “interventi di Riqualificazione (RQ) dell’infrastrutturazione rurale (strade interpedonali, siepi, muretti divisori in pietra, fossi di drenaggio, filari arborei)” (cfr. art. 14). Il punto 8 dell’art. 23 delle medesime norme tecniche disporrebbe, di contro, che “Nelle aree agricole non sono consentite b) nuove costruzioni per utilizzi rurali e depositi ... che non siano connessi a dimostrata necessità comportata da lavorazioni agricole o agrituristiche aziendali e comunque sono consentite nelle sole zone C e D”;
b) quanto ai titoli autorizzativi, con autorizzazione prot. n. 3693/91 del 15.07.1991, il Sindaco p.t. del Comune di Massa di Somma aveva autorizzato in sanatoria la realizzazione di boxes per ricovero cavalli in legno con copertura in lamiera, prevedendo, tuttavia, la rimozione delle opere nel termine di anni 2 dalla realizzazione. Con successiva autorizzazione del 16.11.1991 la stessa ricorrente veniva, altresì, autorizzata, sotto il profilo igienico-sanitario, alla realizzazione di una “scuderia completa da n. 13 box come da planimetria e relazione tecnica esibita”.
V.2. Ciò posto, nell’ordinanza quivi gravata, il Parco Nazionale del Vesuvio, rilevava (giusta nota informativa per CNR 7/2017 del 5.5.2017 dei Carabinieri Forestali di San Sebastiano al Vesuvio) la realizzazione sul fondo, - in proprietà della sig.ra Sannino Orsola ma gestito dal sig. C C, odierno ricorrente -, la realizzazione delle seguenti opere abusive “in difformità del Piano parco (e in assenza del nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/1991) consistenti in:
- "Tettoia con struttura in ferro di dimensioni 9x4 mt, per un’altezza di circa 1,90 mt. e due recinti realizzati in tubolari in ferro; numero 8 recinti realizzati in tubolari di ferro e numero 6 box di dimensioni varie realizzati in ferro e legno con copertura in lamiere...;
- Una tettoia in ferro aperta, utilizzata per il lavaggio degli animali dalle dimensioni in pianta di mt. 7,00 x 4,00 per un'altezza media di mt. 2,40 circa; realizzazione di un deposito attrezzi con struttura portante in ferro, chiusure perimetrali in blocchi forati e copertura in lamiera dalle dimensioni in pianta di mt 3,50 x 2,85 per un'altezza di mt 2,40 circa;
- Trasformazione dei prospetti di tutti i box esistenti (oggetto di precedenti CNR n.02/2006), mediante la sostituzione delle tamponature perimetrali in legno con blocchi di cemento. La maggior parte delle coperture dei box sono realizzate in lastre di onduline in presunto amianto…;
- scavi propedeutici alla realizzazione di un contenimento della scarpata lato nord/est mediante l'apposizione di gabbioni contenenti pietrame a secco; realizzazione di una vasca con base in cemento e muretti perimetrali con blocchi di cemento e sovrastante cordolo in c.a. dalle dimensioni in pianta di mt. 3,80 x 3,80 con un'altezza di mt. 1,12”.
V.2.1. Si specificava, nella medesima ordinanza, che: “Gli interventi realizzati dal Sign. CIANO Ciro sono stati eseguiti in assenza dell'autorizzazione da parte del Comune di Massa di Somma comprensiva del nulla osta da parte della Soprintendenza di Napoli e dell'EPNV del Vesuvio”.
V.2.2. Si dava altresì atto, nella stessa ingiunzione, quanto all’istruttoria espletata e alle ragioni giuridiche sottese al decisum :
- di avere “Accertato che l'abuso sopra descritto ricade: nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Vesuvio; nonché in area soggetta alle norme di attuazione del P.T.P. approvato con D.M. 04.07.2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Concerto con il Ministero dell'Ambiente;
- avendo “Considerato altresì che gli interventi abusivi di cui alla richiamata lettera informativa sono stati realizzati in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 13 della Legge n. 394/91 ss.mm.ii. per cui il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco;
- Visto l'art. 29 della legge 394/91 ss.mm.ii. per cui la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, comporta l'obbligo di riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere;
- Accertato, altresì, che la stessa area è soggetta alle norme dettate dal DLgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che l'intero territorio comunale è soggetto alle norme di salvaguardia del " Piano Straordinario" diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico (Delibera N. 14/99 del 31.10.1999); nonché che l'intero territorio comunale è stato dichiarato sismico;
Preso atto che i lavori intrapresi sono privi di qualunque provvedimento autorizzativo dell'Ente Parco nonché di tutte le altre prescritte autorizzazioni”.
VI. Con il primo, secondo e terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6, 10, 22, 31 e 33 del DPR n. 380/2001 nonché il difetto di motivazione.
VI.1. Il provvedimento impugnato sarebbe palesemente illegittimo poiché muoverebbe da una erronea qualificazione degli interventi realizzati dal ricorrente nonché da una omessa valutazione dei titoli autorizzavi rilasciati dall’Ente Comunale.
L’Ente Parco contesterebbe, infatti, una serie di opere che, lungi dal costituire opere “abusivamente realizzate”, si sostanzierebbero nella realizzazione e/o completamento di piccole strutture (precarie e/o pertinenziali) per ricovero animali e/o deposito attrezzature, prive di percepibilità esterna, che non creano nuovi volumi e/o aumenti di cubatura in quanto aperti almeno su di un lato. Nella specie, le opere, realizzate dal ricorrente oltre un