TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-03, n. 202305638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-03, n. 202305638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305638
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 05638/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07620/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7620 del 2013, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

S E, M D, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento MD GMILI II 5.2.2013/0147064 del Ministero della Difesa, con cui veniva reso noto l’esito della valutazione e la conseguente collocazione in graduatoria dei Marescialli Capo valutati idonei relativamente all'aliquota 2010, e precisamente: comunicazione Comando Militare Esercito "Puglia" SM Ufficio Personale Logistico e Servitù Militare in data 28.5.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 febbraio 2023 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna l’atto di comunicazione individuale con cui il Ministero della Difesa ha reso noto l’esito della valutazione e la conseguente collocazione in graduatoria dei Marescialli Capo valutati idonei relativamente all’aliquota 2010, il verbale n. 747 dell’11 aprile 2013 della 2011 della Commissione di Valutazione Sottufficiali (sin d’ora, COVAS) nonchè il provvedimento del 22 maggio 2013 e la graduatoria in esso contenuta, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- con circolare M_D GMIL II 6 2 0049787 del 3 febbraio 2011 la COVAS veniva chiamata alla valutazione dei Marescialli Capo dell’E.I. per l’avanzamento al grado superiore di 1^ Maresciallo relativamente all’aliquota di cui sopra, così come previsto dall’art. 1047 d.lgs. n. 66/2010;

- i valutandi ammontavano a n. 2.538 dei quali n. 405 in prima valutazione e n. 2133 già valutati nelle aliquote precedenti ma non promossi;

- all’esito della valutazione l’elenco degli idonei era pari a n. 2.516 valutati, di cui soli n. 600 promossi, con copertura di n. 598 di tali posti da parte di sottufficiali in seconda e terza valutazione e totale assenza di sottufficiali in prima valutazione, in ragione dell’attribuzione ai primi di “un punteggio aggiuntivo del tutto arbitrario e non previsto” dalle previsioni di legge di regolamentazione della materia e, in particolare, dall’art. 1059 d.lgs. n. 66 del 2010.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce, pertanto, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo – in sintesi – che: - l’Amministrazione non si è attenuta ai criteri fissati dal su indicato art. 1059 e, attraverso il suo operato, ha determinato illegittime e ingiuste disparità di trattamento, atteso che la differenza eccessiva tra i punteggi è “unicamente determinabile da un punteggio aggiuntivo riportabile alla sommatoria dei punteggi riportati nelle precedenti valutazioni con quella attuale ovvero comunque non giustificabile alla luce delle normative di riferimento”; - il “tempo trascorso” non costituisce “elemento di valutazione idoneo a creare distinzioni così nette e profonde”; - la P.A. deve premiare le buone performance ed il merito dei propri dipendenti ex