TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-25, n. 202312594

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-25, n. 202312594
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312594
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 12594/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02069/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2018, proposto da
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati M d L e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. M d L in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Consiglio nazionale del notariato, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. G T in Roma, piazza san Bernardo, n. 101;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sciumbata Gabriele e Giuliani Marco, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- dei «principi di deontologia per l’adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell’art. 1 l. 27 dicembre 2013, n. 147» approvati dal Consiglio nazionale del notariato, con particolare riferimento agli artt. 2 e 14;

- di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio nazionale del notariato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, notaio iscritto al distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia, impugnava la nota dell’11 dicembre 2017 con la quale il presidente del Consiglio nazionale del notariato (Cnn) comunicava ai notai l’approvazione dei « Principî di deontologia per l’adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 »

2. Si costituiva in resistenza il Cnn.

3. Le parti depositavano ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 9 giugno 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Completata l’esposizione dello sviluppo del processo è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’atto d’impugnazione.

4.1. Con il primo motivo si evidenzia come l’art. 14 dei principî (« il notaio ispezionato, se richiesto, consentirà l’accesso ai propri sistemi informatici di fatturazione e contabilità ed ai servizi informatici utilizzati per l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 63 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quali i servizi di home banking e quelli dell’Agenzia delle Entrate ») attribuirebbe agli ispettori penetranti poteri di accesso a dati personali (es. sistemi informatici di fatturazione, codici home banking dei conti correnti bancari) senza una qualsiasi copertura legislativa, in palese contrasto con gli artt. 13, 14 e 15 Cost. e con l’art. 8 Cedu.

4.2. A mezzo della seconda censura, invece, si evidenzia l’illegittimità dell’art. 2, lett. a), laddove prescrive l’obbligo deontologicamente inderogabile di tenere, « oltre che […] un conto corrente ordinario dello studio, […] almeno un conto corrente dedicato al deposito delle somme specificate dall’art. 1, comma 63, della legge n. 147/2013 », atteso che nessuna previsione di legge imporrebbe di aprire un conto ulteriore dedicato al pagamento delle imposte.

4.3. Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente si duole dell’onere di dovere garantire la giacenza necessaria per effettuare gli adempimenti relativi agli atti stipulati, obbligando in tal modo il notaio ad « anticipare » dette somme ai clienti nel caso in cui non fossero state previamente incassate al momento della stipula.

5. Si reputa opportuno tralasciare l’esame delle eccezioni in rito sollevate dal Cnn, attesa la palese infondatezza del ricorso.

5.1. Preliminarmente, va osservato come l’atto gravato costituisca attuazione dell’art. 1, comma 67, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che demandava al Cnn il compito di elaborare i principî di deontologia per il corretto adempimento ai doveri introdotti con la novella legislativa sulla trasparenza e la tracciabilità nella gestione delle somme aventi natura di tributi ed anticipazioni. In particolare, la ratio dell’intervento è quella di evitare la confusione tra le somme non appartenenti al professionista con quelle detenute ad altro titolo dal notaio, distinguendo rigorosamente le somme che sono nella piena disponibilità del professionista e quelle il cui utilizzo è strettamente finalizzato e vincolato alla causa che ne costituisce l’origine.

5.2. Ciò posto, va rilevato come i poteri in sede ispettiva indicati dall’art. 14 dei principî sono puntualmente previsti dalla fonte primaria rappresentata dall’art. 93- bis l. 16 febbraio 1913, n. 89 (l. not.). Inoltre, l’enunciazione precisa delle ipotesi di « invasione » nella sfera del professionista appaiono limitati allo stretto necessario, in coerenza con le esigenze di tutela della dignità e della reputazione del notaio nonché del decoro e del prestigio della classe notarile.

5.3. Sul punto deve osservarsi come costituisca argomentazione iperbolica quella impiegata dal ricorrente circa la necessità di fornire illimitato accesso ai sistemi informatici nonché password per l’accesso alle sezioni di home banking dei conti correnti: difatti, come chiarito dalla difesa di parte resistente, i poteri di accesso sono esercitati con la collaborazione del notaio ispezionato e nel rispetto delle norme a tutela della pricavy . In aggiunta, escludere tout court l’accessibilità alle informazioni bancarie vanificherebbe l’utilità dei controlli, atteso che non sarebbe possibile verificare il rispetto delle regole sulla disponibilità delle somme sul conto dedicato.

5.4. Quanto all’obbligo di munirsi di almeno due conti correnti di studio, di cui uno dedicato , va rilevato che trattasi di imposizione prevista direttamente dalla legge, al fine rendere immediatamente evidenti le somme destinate (e quindi impignorabili). Invero, la confusione di tutte le somme in un unico conto corrente renderebbe sostanzialmente impossibile individuare gli importi vincolati per i quali opera la separazione patrimoniale.

5.5. Infine, in relazione all’obbligo di mantenere la provvista sul conto corrente dedicato, va osservato che il principio censurato riprende puntualmente la disposizione di legge. A ben vedere, si tratta di un meccanismo normativo previsto per garantire il rapido ed integrale versamento dei tributi, evitando che le somme previste a tal fine possano essere anche solo momentaneamente essere distratte dalla loro destinazione. Conseguentemente, coerente con la ratio legis appare il principio adottato dal Cnn.

6. Alla luce dell’esposta infondatezza di tutte le censure, il ricorso è definitivamente respinto.

7. Le spese, stante l’originalità della vicenda, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi