TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-04, n. 202401725
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Pubblicato il 04/07/2024
N. 01725/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2019, proposto da
G V, rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, A I e N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dei provvedimenti prot. n. 2019/433706 e prot. n. 2019/433713, entrambi in data 2 settembre 2019, con cui il Comune di Venezia ha respinto le domande (n. 60145/0/V e n. 60146/0/V) presentate dalla ricorrente per la sanatoria ex l. n. 326/2003 di opere eseguite su immobile sito in Venezia – Loc. Pellestrina n. 629/q (aventi rispettivamente ad oggetto: a) cambio d’uso con opere dei preesistenti locali accessori magazzino, lavanderia e centrale termica siti al piano terra, con realizzazione di locale ad uso soggiorno;ampliamento in aderenza, mediante realizzazione di veranda di ingresso e nuovi vani;costruzione di vano caldaia;b) costruzione di veranda su preesistente terrazza posta al piano primo, con ricavo di vano per centrale termica);di ogni altro atto antecedente, concomitante e susseguente ed in particolare e per quanto occorra:
- del voto n. 4/58723 espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 16/05 dell’11 ottobre 2005, con cui sono stati ratificati i pareri della seduta di sottocommissione della medesima Commissione S.V. n. 54 del 15 settembre 2005 (relativamente alle due domande di condono sopra menzionate).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 4 giugno 2024 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
G V, proprietaria dell’unità immobiliare ad uso residenziale inscritta al N.C.E.U. del Comune di Venezia, sez. Pellestrina, Fg. 9, mapp. 629 e sita in Pellestrina, Via Murazzi n. 629/q-r, in data 24 novembre 2014, ha presentato due distinte domande ai sensi della l. n. 326/2003 (c.d. terzo condono) per illeciti edilizi eseguiti su detto immobile e precisamente: a) domanda n. 60145/0/V avente ad oggetto cambio d’uso con opere dei preesistenti locali accessori magazzino, lavanderia e centrale termica siti al piano terra, con realizzazione di locale ad uso soggiorno;ampliamento in aderenza, mediante realizzazione di veranda di ingresso e nuovi vani;costruzione di vano caldaia;b) domanda n. 60146/0/V avente ad oggetto costruzione di veranda su preesistente terrazza posta al piano primo, con ricavo di vano per centrale termica.
Entrambe le suddette domande sono state respinte rispettivamente con provvedimento prot. n. 2019/433706 e prot. n. 2019/433713 del Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino – Settore Condono del Comune di Venezia (entrambi in data 2 settembre 2019 e notificati alla ricorrente il 9 settembre 3 2019), per le seguenti ragioni, in sintesi:
- l’immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.M. 26 marzo 1956 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola dì Pelle-strina, sita nell'ambito del Comune dì Venezia" ai sensi della l. n. 1497/1939;
- l’art. 3, comma 3, l. r. Veneto n. 21 del 2004, esclude la sanatoria per le opere che comportino aumenti di volume negli ambiti vincolati;
- la Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha espresso parere contrario;
- l’intervento di ristrutturazione dei locali accessori (magazzino, lavanderia e centrale termica) con cambio d'uso con opere a soggiorno-pranzo-cucina risulta funzionale alla realizzazione della nuova unità abitativa e non può essere disgiunto dal complesso dei lavori richiesti in sanatoria;
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 28 novembre 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il Comune avrebbe errato in quanto sull’immobile oggetto di condono non graverebbe alcun vincolo, nemmeno quello paesaggistico di cui al D.M. 26 marzo 1956 perché asseritamente superato, ai sensi dell’art. 1 bis e dell’art. 1 quinquie s, l. n. 431/85, dall’adozione e approvazione sia del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), sia del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V., quest’ultimo con delibera regionale n. 70 del 9 novembre 1995);
2. secondo parte ricorrente, dovendosi ritenere esclusa l’esistenza di un vincolo sull’immobile oggetto di intervento, si sarebbe formato il silenzio assenso sulla domanda di condono e i provvedimenti di diniego sarebbero conseguentemente illegittimi;anche nell’ipotesi di ritenuta sussistenza del vincolo, il silenzio assenso si sarebbe comunque formato sulle opere meramente interne e su quelle giudicate compatibili con il vincolo stesso;
3. gli atti e provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi comunque illegittimi, in quanto il parere per la sanatoria ai sensi dell’art. 32, l. n. 47 del 1985 è stato espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, organo incompetente perché l’art. 1, l. r. Veneto 6 marzo 1984, n. 11 (poi abrogata dalla l. r. Veneto n. 63/1994) ha subdelegato alle Province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 82, d.p.r. n. 616/1977 (ad esclusione di quelle concernenti l’individuazione delle bellezze naturali), compresa la formulazione del parere ex art. 32 della l. n. 47/1985;tale parere rientrerebbe nella previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. r. 11/1984;tale regime varrebbe specificamente anche per gli interventi eseguiti nella conterminazione lagunare di Venezia, nel territorio dei centri storici di Chioggia e Sottomarina e in Pellestrina, Lido e S. Erasmo, in virtù della deroga espressa dettata dall’art. 42, l. n. 47/1985 alla disciplina introdotta dalla l. 16 aprile 1973, n. 171 (“Interventi per la salvaguardia di Venezia”);
4. il Comune illegittimamente non avrebbe tenuto conto della parziale valutazione positiva operata dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia posto che, con riguardo alla domanda n. 60145/0/V, si è espressa in senso contrario solo per quanto concerne “…all’ampliamento in quanto in contrasto con l’art.