TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2023-04-18, n. 202300139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2023-04-18, n. 202300139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300139
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 01591/2017 REG.RIC.

N. 00139/2023 REG.PROV.PRES.

N. 01591/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2017, proposto da
Sir Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, domiciliato presso la Tar Toscana Segreteria in Firenze, via Ricasoli,40;

contro

Sindaco del Comune di Montemurlo, non costituito in giudizio;
Comune di Montemurlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via F. Puccinotti 30;
Ministero dell' Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

-dell'ordinanza sindacale nr. 257 del 21.11.2017, notificata in data successiva al 21.11.2017, ad oggetto: “ordinanza di cessazione attività in contrasto con le norme antincendio”;

-nonché per la condanna del Comune di Montemurlo al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'adozione ed esecuzione del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 dicembre 2017;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., in data 12 dicembre 2022, e che lo stesso è stato ricevuto dalla parte ricorrente in pari data.


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