TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2012-05-09, n. 201200206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2012-05-09, n. 201200206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201200206
Data del deposito : 9 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00424/2012 REG.RIC.

N. 00206/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00424/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2012, proposto da:


P.M. S.r.l. Plastic Materials, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Simona Granetti in Brescia, via Romanino, 16;


contro

Comune di Almenno San Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. S F, con domicilio eletto presso S Ti in Brescia, via Aleardi, 20/A;

nei confronti di

P A, G G, A I, A S, L S, G R, P R, M F, Famiglia Gelmini / Finazzi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 2747/2012 di divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonchè di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Almenno San Salvatore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, secondo parte resistente, il divieto imposto dal Comune di Brembate di Sopra di sbocco della nuova viabilità sostitutiva a quella che implica l’utilizzo della via Molina nel territorio comunale dello stesso dovrebbe ritenersi superato in ragione della convenzione sottoscritta il 30 novembre 2011 ed allegata alla deliberazione del Consiglio comunale del medesimo Comune n. 34 del 20.12.2011. Conseguentemente dovrebbe considerarsi “aperta” la nuova strada che asserve la zona industriale di Almeno San Bartolomeo;

Visto che la documentazione fotografica prodotta in giudizio sembrerebbe dimostrare il contrario;

Ravvisata, dunque, la necessità di acquisire motivati chiarimenti in ordine alle modalità con cui la ricorrente provvede attualmente al collegamento tra i propri stabilimenti, ordinando al Comune di Almenno San Salvatore di precisare, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza:

a) se, a seguito della sottoscrizione della convenzione del 30 novembre 2011, il Comune di Brembate di Sopra abbia provveduto a rimuovere il divieto di transito sulla strada “alle cave”, quantomeno a favore dei soggetti diretti e/o provenienti dallo stabilimento della P.M. s.p.a.;

b) con quali modalità risulta oggi garantita alla ricorrente la possibilità del collegamento tra i propri stabilimenti, puntualizzando il percorso seguito e la lunghezza dello stesso;

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