TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-19, n. 201200288
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N. 00288/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00489/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2012, proposto da X L, rappresentata e difesa dall'avv. L G, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Capone in Bari, via De Rossi n. 225;
contro
Questura di Bari, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento/decreto del Questore della Provincia di Bari Cat. A./11/2011/Imm./n. 102 P.S., emesso il 21.11.2011 e notificato in data 21.1.2012 alla sig.ra L X, con il quale veniva “RIFIUTATA la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno”, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. L G e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Considerato che la signora LIN Xiaoling ha dimostrato di aver trovato una nuova occupazione dal novembre 2011, ovvero di aver comunque conseguito il risultato al quale è preordinata l’iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore a sei mesi, ex articolo 22, undicesimo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
considerato che l’Autorità nella sua azione amministrativa deve adeguatamente tener conto di tale presupposto fattuale;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che le particolarità dell'intera vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;