TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-29, n. 202300962

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-29, n. 202300962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300962
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 00962/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01048/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

decreto del Ministero dell’Interno, dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile, Ufficio IV, prot. uscita n. -OMISSIS-, a firma del Vice-Capo Dipartimento Direttore Centrale -OMISSIS-, notificato in data 05.09.22 alla ricorrente, nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionati in epigrafe.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ricorrente- il 13/5/2023:

-del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, datato -OMISSIS-, a firma del Vice-Capo Dipartimento Direttore Centrale -OMISSIS-, protocollo uscita -OMISSIS-, notificato in data 27.03.23 alla ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha accolto l'istanza del Viceprefetto dott.ssa -ricorrente- del -OMISSIS- “limitatamente al periodo complessivo di un anno, anche in termini frazionati, da fruirsi, con modalità da concordarsi con l'ufficio di appartenenza, entro il termine di conclusione del corso di dottorato” nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionati in epigrafe.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione le ha negato l’aspettativa per consentirle di frequentare un corso di dottorato senza borsa di studio cui è risultata ammessa, deducendo svariati motivi di censura.

Con ordinanza n. 22/2023 di questo TAR l’istanza cautelare veniva accolta, con invito all’amministrazione a rideterminarsi sulla posizione della ricorrente, secondo un equo e proporzionato bilanciamento dei contrapposti interessi.

Con istanza depositata in data 11.3.2023 la ricorrente ha chiesto disporsi l’esecuzione della misura cautelare accordata e non impugnata dall’amministrazione che era tuttavia nelle more rimasta silente.

Con decreto in data -OMISSIS- l’amministrazione si è rideterminata accordando alla ricorrente un periodo complessivo di aspettativa della durata di un anno, da fruirsi anche in termini frazionati, ed entro il termine di conclusione del dottorato; contestualmente il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo veniva revocato.

A fronte dell’adozione di un nuovo atto parzialmente satisfattivo, ed a quel momento non impugnato, il Collegio dichiarava improcedibile la richiesta di esecuzione della misura cautelare.

Con atto depositato in data 15.5.2023 parte ricorrente presentava motivi aggiunti avverso il nuovo atto solo parzialmente satisfattivo (il dottorato della ricorrente avrà termine a dicembre 2024 mentre l’aspettativa allo stato concessa, che ha avuto decorrenza iniziale dal 3 aprile 2023, termina al 3 aprile 2024).

Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione

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