TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-12-23, n. 202113411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-12-23, n. 202113411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113411
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 13411/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07700/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7700 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pasquale II, 349;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento con cui viene disposta la restituzione delle somme per erroneo assoggettamento a contribuzione fiscale, previdenziale e contributiva dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Colonnello dell’Esercito Italiano in ausiliaria, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Ufficio Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa ha chiesto la restituzione della somma di € 4.502,48 - indebitamente corrisposta all’Ufficiale all’atto del rientro in Italia dopo il servizio all’estero - ed erroneamente non assoggettata alla disciplina fiscale di cui all’art. 51 comma 7 del TUIR.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce le seguenti censure.

1. nullità/annullabilità per difetto assolto di attribuzione e incompetenza;

2. prescrizione del diritto alla restituzione;

3. violazione di legge – motivazione de relato – violazione dell’art. 3 coma 3 della L. 241/1990 – violazione dell’art. 51 comma 7 del TUIR;

4. eccesso di potere, insufficiente motivazione, lesione del legittimo affidamento, violazione di prassi amministrativa.

Con il primo ordine di censure il ricorrente deduce che il recupero disposto dall’Amministrazione ha natura fiscale, contributiva e previdenziale, con conseguente incompetenza dell’Amministrazione militare, dovendosi il provvedimento ritenere di spettanza dell’Agenzia delle Entrate (per la parte fiscale) e dell’INPS (per la parte contributiva e previdenziale).

Con l’eccezione di prescrizione il ricorrente deduce l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale (per la quota contributiva) o quadriennale (per la quota fiscale), nel caso di specie ampiamente spirati, in luogo di quello ordinario decennale.

Con il terzo ordine di censure, il ricorrente lamenta la mancata esplicitazione, nel provvedimento impugnato, delle reali ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disporre il recupero, con mutamento del precedente e più favorevole orientamento nell’applicazione della normativa fiscale.

Peraltro, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 51 comma 7 del TUIR, riferibile alle sole imposte sui redditi e non alle trattenute per fini previdenziali e, comunque, non applicabile all’indennità di richiamo dall’estero.

Infine, con il quarto ordine di motivi il ricorrente lamenta la lesione del principio di legittimo affidamento, avendo l’Amministrazione stravolto la prassi relativa alle modalità di calcolo dell’emolumento precedentemente esistenti ed avendo disposto il recupero a distanza di nove anni dal pagamento delle somme.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il sopraggiunto provvedimento di diniego di autotutela, emanato dall’amministrazione a seguito di apposita istanza dell’interessato, deducendo censure di violazione di legge (art. 21 nonies della Legge nr. 241/1990) e riproponendo le medesime censure già oggetto del ricorso principale, invalidanti in via derivata anche il diniego di autotutela.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa, opponendosi al ricorso con documentata relazione sui fatti di causa.

All’udienza del 10.12.2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va scrutinata in via preliminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, che va respinta.

Il recupero disposto dall’amministrazione concerne somme indebitamente erogate al dipendente a titolo di indennità da richiamo del servizio prestato all’estero, corrisposte in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto a causa di un errore di calcolo nel computo delle ritenute per fondo pensione e per fondo credito.

Si tratta, all’evidenza, di un’indennità erogata una tantum , all’atto del rientro del militare dall’estero a conclusione del servizio ivi prestato;
pertanto, la stessa non può soggiacere al termine di prescrizione quadriennale previsto dall’art. 2948 comma 4 c.c. (non essendo assimilabile ad un emolumento che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), né al termine di prescrizione quinquennale (in assenza di specifica disposizione al riguardo), soggiacendo al generale termine di prescrizione decennale, nel caso di specie pacificamente non decorso.

In tal senso risulta orientata la giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare come l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione sia soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest'ultima norma. Il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c. quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate ((cfr., ex multis, T.A.R. Bari, sez. III, n.1214/2021;
Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989;
Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, n. 294;
Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n. 782).

Anche il motivo attinente l’incompetenza dell’Amministrazione della Difesa ad operare il recupero è infondato.

Sul punto, il ricorrente deduce che il recupero doveva ritenersi di spettanza dell’Agenzia delle Entrate (per la parte fiscale) e dell’INPS (per la parte contributiva e previdenziale).

La tesi non è fondata, in quanto il recupero concerne l’indennità di richiamo dal servizio prestato all’estero, erogata dall’Amministrazione, ma in misura superiore a quella effettivamente dovuta, con la conseguenza che il recupero delle somme erogate ineccedenza, pur se dovuto ad una non corretta applicazione della normativa fiscale, non può che competere alla medesima amministrazione datrice di lavoro, che eroga ordinariamente le competenze in favore del dipendente.

Venendo agli ulteriori motivi di censura, valgono le seguenti considerazioni, che superano gli specifici motivi di censura dedotti dal ricorrente.

Giova premettere che, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa, il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici in merito a spese erogabili e/o erogate, quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell'erario e dell'utenza (sul punto, Cons. Stato sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903;
più di recente Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852).

Anche in ordine alla motivazione degli atti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che a fronte di somme indebitamente corrisposte essa deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati (non c'è esercizio di discrezionalità, né amministrativa né tecnica), se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore (Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5234 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 293).

Pertanto, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di recupero e l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 232).

Ebbene, alla luce di tale chiaro e consolidato quadro giurisprudenziale, considerato altresì che nel caso di specie la procedura di recupero ha avuto origine dagli accertamenti svolti dai competenti organi ispettivi e di controllo, il recupero disposto dall’amministrazione risulta legittimo e sufficientemente motivato mediante il richiamo della normativa applicabile, senza che possa ritenersi violata alcuna posizione di legittimo affidamento in capo al destinatario.

Va infine precisato che anche la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 51 comma 7 del TUIR alla fattispecie oggetto di giudizio, sostenuta dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, non appare fondata, in ragione dell’ampia formulazione della norma, evidentemente atta a ricomprendere anche l’indennità da richiamo del servizio all’estero, in ragione del riferimento effettuato dal legislatore alle indennità “equipollenti” a quelle di trasferimento e di prima sistemazione.

In ragione delle considerazioni che precedono devono ritenersi legittimi tanto il provvedimento impugnato con il ricorso principale che quello impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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