TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202402526
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 02526/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2022, proposto dall’impresa Pa.Nett.One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P e L M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Palermo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto CAT. 10. A/2022 del 28 settembre 2022, del Questore di Palermo, di revoca della licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti nel locale denominato “Siddharta Country Club” sito in Palermo, via dell'Olimpo n. 3, sino all'acquisizione del parere di agibilità attualizzato dalla C.C.V.L.P.S.;
- dell'istanza trasmessa dalla Questura di Palermo alla C.C.V.L.P.S. prot. n. 0308182 del 15.12.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto monocratico cautelare n. 573 del 30 settembre 2022;
Visti l'atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno - Questura Palermo;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato e depositato il 29 settembre 2022, l’impresa Pa.Nett.One S.r.l. ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto del 28 settembre 2022, CAT. 10. A/2022, adottato dal Questore di Palermo ai sensi degli artt. 11, 68, 80 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 141, lett. e) del R.D. 635/1940, con cui è stata revocata la licenza del 20 dicembre 2018 per tenere trattenimenti musicali e danzanti nel locale denominato “Siddharta Country Club” sito in Palermo, via dell’Olimpo n. 3, sino all’acquisizione del parere di agibilità attualizzato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo del Comune di Palermo (C.C.V.L.P.S.) da rendersi dopo l’integrazione documentale chiesta nel verbale n. 66 redatto dalla C.C.V.L.P.S. a seguito del sopralluogo effettuato il 15 settembre 2022.
Ne deduce l’illegittimità per i motivi di:
1. “V iolazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 10 della l. 241/90 – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa – ingiustizia ed irragionevolezza manifesta – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. – difetto assoluto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90” a causa dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di ritiro;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - eccesso di potere per irragionevolezza – ingiustizia manifesta – travisamento dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto – difetto di istruttoria difetto di motivazione – violazione degli artt. 11, 68, 80 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 141 lett. e) del r.d. 635/1940 - eccesso di potere per travisamento dei fatti irragionevolezza ed ingiustizia manifesta” poiché la Commissione aveva chiesto soltanto un’integrazione documentale ma non si era pronunciata nel senso dell’inagibilità del locale per essere venuti meno (anche in parte) i requisiti di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S;
3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere - difetto assoluto di istruttoria - violazione degli artt. 11, 68, 80 del r.d. n. 773/1931 ” poiché i nuovi interventi eseguiti avrebbero migliorato le condizioni di sicurezza del locale, lasciando inalterate le altre caratteristiche tecnico-strutturali poste alla base del rilascio del parere positivo del 17 maggio 2016 della C.C.V.L.P.S.;
4. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 tulps – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90 – violazione e falsa applicazione del principio del contrarius actus ” poiché a norma dell’art. 11 del T.U.L.P.S., la revoca di una licenza ex art. 68 del T.U.L.P.S., può essere disposta soltanto nell’ipotesi in cui “ vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate ” e a fronte di un parere negativo della predetta Commissione.
Con decreto presidenziale n. 573 del 30 settembre 2022, la domanda di misura cautelare monocratica ex art. 56, c.p.a., è stata respinta.
La documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dall’impresa ricorrente il 22 settembre 2022, così come risulta dal verbale n. 73 del 30 settembre 2022 della C.C.V.L.P.S..
Nelle more della fissazione dell’udienza camerale per la trattazione dell’istanza cautelare, la Questura di Palermo ha rilasciato all’impresa ricorrente la licenza CAT.10/2022 del 1° ottobre 2022 per “ effettuare pubblici spettacoli danzanti in maniera permanente dalle ore 20.00 fino alle ore 03.00 per una capacità massima di ospitare 1000 persone ” sulla base del predetto verbale n. 73 del 30 settembre 2022 della C.C.V.L.P.S..
Con memoria del 19 ottobre 2022, la ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare e manifestato l’interesse alla decisione nel merito al solo fine di promuovere apposita azione risarcitoria.
Il Ministero dell'Interno - Questura Palermo costituitosi in giudizio il 4 ottobre 2022, ha depositato documentazione il 22 novembre 2024;con memoria del 5 aprile 2024 ha evidenziato che l’asserita responsabilità circa la perdita di profitti o altri danni sarebbe addebitabile al comportamento dilatorio della ricorrente nella predisposizione degli adempimenti documentali richiesti e nel non avere spontaneamente sospeso lo svolgimento della propria attività (serate tenutasi nelle date del 23 settembre 2022 e 24 settembre 2022) nelle more degli adempimenti richiesti dalla C.C.V.L.P.S..
All’udienza pubblica del 9 maggio 2024, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
B) Seppure la domanda di annullamento è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché è stata rilasciata all’impresa ricorrente la nuova licenza CAT.10/2022 del 1° ottobre 2022, permane l’interesse limitatamente all’accertamento dell’asserita illegittimità dell’atto impugnato ai fini del dichiarato intento di futura e autonoma proposizione della domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per lesione dell’interesse legittimo ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
La domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è ammissibile.
Secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 13 luglio 2022 è infatti sufficiente che nel corso del giudizio vi sia stata la dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato al fine di proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria.
Non occorre a questo scopo che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che questa sia in concreto proposta. L’accertamento di cui all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., va infatti coordinato con la disciplina processuale dell’azione di risarcimento contenuta nel codice del processo amministrativo ed in particolare con l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che consente di proporre la domanda risarcitoria « nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ».
C) Ciò premesso, la domanda di accertamento è fondata: l’atto impugnato è illegittimo alla stregua delle censure mosse con il secondo e il quarto motivo, che hanno effetto assorbente rispetto alle altre proposte.
Giova ricordare che la Commissione di vigilanza pubblici spettacoli è chiamata ad esprimere, nel procedimento di autorizzazione per il rilascio di licenza di spettacolo pubblico, un parere tecnico in ordine ai profili di igiene e sicurezza dei locali finalizzato, ex artt. 80 del R.D. n. 733/1931 (TULPS) e 141 e ss. del R.D. n. 635/1940, a verificare l’agibilità del locale, ossia che negli impianti in cui si deve svolgere il pubblico spettacolo siano garantite: la solidità e la sicurezza dell’edificio;igiene;l’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi;le misure di prevenzione infortuni.
Il sub-procedimento per il rilascio del predetto parere si articola in due fasi (art. 80 TULPS;artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940): la prima ha come obiettivo il rilascio del parere di fattibilità dell’impianto, o delle modifiche sostanziali dello stesso sulla base di esame del progetto;la seconda prevede un sopralluogo degli organi competenti, a lavori terminati, al fine del rilascio del certificato di agibilità dell’impianto.
Il parere tecnico di competenza della predetta Commissione che conclude il subprocedimento di valutazione dell'idoneità tecnica di un locale secondo quanto previsto dagli artt. 80 del t.u.l.p.s. e 141 del regolamento di esecuzione n. 635 del 1940, ha natura obbligatoria ed efficacia vincolante in ordine al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l'organo comunale che deve poi rilasciare l'atto autorizzatorio finale di pubblico spettacolo, a carattere permanente o temporaneo, nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa a livello locale in base all'art. 19, n. 19, D.P.R. n. 616 del 1977 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 21 maggio 2009, n.3118).
Ne consegue che il provvedimento di revoca della licenza del 20 dicembre 2018 per tenere trattenimenti musicali e danzanti nel locale gestito dall’impresa ricorrente, si appalesa illegittimo in quanto motivato con esclusivo riferimento alla circostanza della mancata conclusione del sub procedimento di competenza della C.C.V.L.P.S. (“ ad oggi non sono pervenute allo scrivente ufficio ulteriori determinazioni da parte della C.C.V.L.P.S .”) mediante l’espressione del previo parere tecnico obbligatorio a contenuto vincolante, in assenza del quale però l’esercizio del potere di revoca da parte del Questore di Palermo appare arbitrario.
Ciò significa che l’Amministrazione avrebbe potuto provvedere solo dopo la conclusione della fase istruttoria del predetto sub procedimento, così come è infatti avvenuto con il rilascio della nuova licenza il 1° ottobre 2022, in forza del parere tecnico favorevole al rilascio all’agibilità di pubblico spettacolo reso dalla C.C.V.L.P.S. sulla base del verbale n. 73 del 30 settembre 2022.
Va pertanto accolta la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato formulata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
D) La particolarità della vicenda trattata e il comportamento processuale delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite.