TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-05, n. 202203173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-05, n. 202203173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203173
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 03173/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02324/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Catania, via Aldebaran 9;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del D.D.G. n. -OMISSIS- del 16 maggio 2013, notificato in data 14 giugno 2016, con cui il Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia ha irrogato al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la sanzione pecuniaria di € 2.781,84;

nonché di ogni altro atto successivo e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 ottobre 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente di essere divenuto proprietario esclusivo, in seguito ad atto di divisione ereditaria, del secondo piano di un più ampio fabbricato sito in Acitrezza, frazione di Acicastello via -OMISSIS-, censito in catasto al -OMISSIS-, particella -OMISSIS-. L’immobile era in origine di proprietà del padre del ricorrente, signor -OMISSIS-, che nel 1982 aveva eseguito taluni lavori abusivi consistenti nella realizzazione di un secondo piano e di un sottotetto, in relazione ai quali in data 30 aprile 1986 aveva presentato al comune di Acicastello istanza di condono edilizio, prot. n. -OMISSIS-. Sulla citata istanza di sanatoria la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, con nota prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 1998, esprimeva parere favorevole di compatibilità paesaggistica.

Deceduto il 26 aprile 2000 il Sig. -OMISSIS-, la proprietà del fabbricato si trasmetteva alla moglie, -OMISSIS-, e ai figli -OMISSIS-. Successivamente il 2 marzo 2005, il comune di Acicastello rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- intestata ai citati eredi che con atto del 22 giugno 2006 provvedevano alla divisione del compendio ereditario.

Successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS- del 20 settembre 2007, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed ambientali di Catania provvedeva a comunicare al ricorrente, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/1991, l’avvio del procedimento per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004. Il procedimento veniva quindi definito con il provvedimento impugnato, notificato il 14 giugno 2016, con cui l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – della Regione Sicilia irrogava al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 2.781,84, ex art. 167 comma 5 del D.lgs. n. 42/2004, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, in misura pari al 6% del valore dell’estimo dell’opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.



2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in questione è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 settembre 2013 e depositato il 2 ottobre successivo.

Il mezzo è affidato a tre ordini di censure con cui il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 7 della legge n. 689/1981, la prescrizione della pretesa sanzionatoria e la violazione dell’art. 754 del codice civile.

Sostiene in sintesi il ricorrente che non avrebbe potuto essere chiamato al pagamento della somma prevista dal provvedimento impugnato. Tale somma avrebbe infatti natura di sanzione amministrativa con conseguente applicazione dei principi di cui alla l. n. 689/1981 che, per un verso, prevede l’imputabilità a titolo di dolo o di colpa del fatto illecito in capo al destinatario della sanzione e, per altro verso (art.7), vieta la trasmissione agli eredi del trasgressore dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. In sostanza, secondo il ricorrente l’obbligo di pagare la sanzione si sarebbe estinto con il decesso del sig. -OMISSIS-.

Con il secondo ordine di censure il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito vantato dall’amministrazione atteso che la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dal momento del rilascio della concessione in sanatoria.

Con l’ultimo motivo di ricorso è denunziata infine l’illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con l’art. 754 del codice civile, in quanto, anche a voler ammettere che la sanzione non si sia estinta a causa del decesso del padre del ricorrente, in ogni caso la ridetta sanzione non avrebbe potuto essergli addebitata per intero, atteso che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla quota di eredità a loro spettante.

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