TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-23, n. 201700054
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Pubblicato il 23/01/2017
N. 00054/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B S, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Treia non costituito in giudizio;
Funzionario Responsabile IV Settore Comune di Treia non costituito in giudizio;
Provincia di Macerata non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.3 del 23.1.2007 del responsabile IV settore urbanistica del Comune di Treia n. prot.2006/19536 con la quale si ordina la demolizione di alcune opere consistenti nell'ampliamento di un accessorio agricolo preesistente e il ripristino dello stato di fatto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2016 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. S ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Treia in data 23 gennaio 2007, avente ad oggetto le seguenti opere realizzate in assenza di titolo abilitativo dall’odierno ricorrente: ristrutturazione con ampliamento di un preesistente accessorio agricolo (fino al 1982 adibito a casa colonica della famiglia del sig. S, il quale aveva costruito altra casa colonica a servizio dell’azienda agricola di cui è titolare).
2. Con il primo atto di motivi aggiunti, è stato impugnato il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente alle medesime opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione.
3. Con il secondo atto di motivi aggiunti è stato invece impugnato il provvedimento con il quale il Comune, riscontrando un’ulteriore specifica istanza presentata dal sig. S, ha ritenuto inapplicabile nella specie le norme regionali relative al c.d. Piano casa (L.R. n. 22/2009 e s.m.i.).
4. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza n. 194/2007 è stata accolta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, limitatamente alla disposta demolizione delle opere abusive.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2016 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti vanno respinti, atteso che:
- per giurisprudenza costante, l’ordinanza di demolizione costituisce provvedimento vincolato e necessitato in presenza di opere edilizie abusive la cui realizzazione richieda invece il previo rilascio del permesso di costruire. Nella specie il manufatto abusivo per cui è causa ha ampliato notevolmente la volumetria dell’immobile preesistente e dunque si tratta di opere che richiedevano di essere previamente assentite. La miglior conferma di tale assunto discende dal fatto che lo stesso ricorrente ha ritenuto di dover presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del T.U. n. 380/2001;
- le disposizioni di cui al c.d. Piano casa, per espressa previsione normativa (art. 4, comma 9, della L.R. n. 22/2009), non possono in ogni caso essere interpretate ed applicate in maniera tale da dare luogo ad un condono edilizio mascherato. E’ noto, infatti, che in occasione della delibazione della conformità costituzionale delle norme relative al condono edilizio del 1994, la Corte Costituzionale ha in sostanza avvertito il Legislatore della illegittimità di futuri ulteriori condoni (sentenza n. 416 del 1995). Ed è per questo motivo che le pertinenti disposizioni del D.L. n. 70/2011 (art. 5, comma 10) - norma che ha ratificato ex post le norme regionali che avevano dato attuazione al Piano casa concordato fra Stato e Regioni nella Conferenza Unificata del 12 marzo 2009 - prevedono che gli incrementi premiali di cui all’art. 10, comma 9, non possono riguardare edifici abusivi. L’art. 4, comma 9, della L.R. Marche n. 22/2009 si limita a ribadire quanto stabilito dalla legge-cornice statale.