TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-24, n. 201802385
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Pubblicato il 24/10/2018
N. 02385/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2014, proposto da A B, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, M M, W M, con domicilio eletto presso lo studio Marina Giorgina Maria Massironi in Milano, via Ariosto, 30;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, E F, A M, A M, M L B, M G S, domiciliata ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 19 Novembre 2013, n. prot. PG 762264/2103 e notificato in data 02.12.2013 avente ad oggetto la ingiunzione di pagamento relativa a permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi della L. 326/03 — Domanda di Condono n. 1215563/2004, nella parte in cui ha irrogato la sanzione di cui dell'art. 42 D.P.R. 380/2001 e pari ad euro 10490,22;
nonché in quanto occorrer possa di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compreso il provvedimento mai ricevuto dal ricorrente di data e numero di protocollo al momento non conosciuti con il quale si è dato avviso che in data 11.09.2010 è stato emesso Permesso di costruire in sanatoria e con il quale si comunicava alla ricorrente il saldo del contributo pari 33.307,57, nonché che in caso di mancato pagamento nei termini ivi previsti la irrogazione della sanzione ai sensi dell'art 42 D.P.R. 380/2001;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla restituzione della somma corrisposta a titolo di sanzione ex art . 42 D.P.R. 380/2001 e pari a € 10.490,22
nonché
per la condanna
- dell'Amministrazione Comunale alla restituzione della somma corrisposta dal ricorrente a titolo di sanzione ex art. 42 D.P.R. 380/2001 euro 10.490,97 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dopo aver presentato in data 03/12/2004 (pg 1215563.0/2004) domanda di permesso di costruire in sanatoria, è stato raggiunto dal provvedimento sanzionatorio qui gravato che non solo ingiunge il pagamento del saldo dei relativi oneri ma irroga anche la sanzione ai sensi dell'art. 42 D.P.R.380/2001 per la somma complessiva di euro 10.490,22, irrogata a seguito della mancata risposta ad un avviso di rilascio dello stesso permesso di costruire in sanatoria con il quale si comunicava il saldo del contributo e si preavvertiva che in mancanza di pagamento l'amministrazione avrebbe proceduto ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art. 42 D.P.R.380/2001.
Il ricorrente, che sostiene di non aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda di condono, ha impugnato l’atto ed ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione della L. 890/1982 nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria per violazione dell'art. 2 e ss L. 890/1982. Violazione e falsa applicazione dell'art 8 L. 890/1982. Invalidità derivata dell'ingiunzione di pagamento nella parte in cui irroga la sanzione di cui all'art. 42 D.P.R. 380/2001.
Il ricorrente sostiene in primo luogo di non aver mai ricevuto la comunicazione di accoglimento dell’istanza di condono. In secondo luogo sostiene che la comunicazione di avviso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria asseritamente notificata, secondo il Comune di Milano, in data 15.10.2010 è avvenuta in violazione delle procedure previste dalla L. 890/1982, in quanto effettuata con la posta raccomandata ordinaria invece che con le forme di invio e notifica degli atti giudiziari. Per tale ragione la notifica dovrebbe ritenersi inesistente.
II) Invalidità derivata del provvedimento di ingiunzione di cui al provvedimento del 19 Novembre 2013, n. prot. PG 762264/2103 e notificato in data 02.12.2013 avente ad oggetto la ingiunzione di pagamento relativa a permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi della L. 326/03 — Domanda di Condono n. 1215563/2004, nella parte in cui ha irrogato la sanzione di cui dell'art. 42 D.P.R. 380/2001 e pari a € 10.490,22.
A fronte infatti della mancata notifica dell'avviso di rilascio di permesso di costruire, non essendosi perfezionato l'avviso e i suoi effetti, non si può in alcun modo considerare che il ricorrente si sia reso inadempiente al rispetto dei termini di pagamento indicati nel suddetto avviso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e non risulta quindi in alcun modo applicabile l'art. 42 DPR 380/2001, mancandone in toto i presupposti di legge.
III) Risarcimento dei danni patiti e patiendi per la condotta del Comune.
La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 luglio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.